- Riforma del procedimento di archiviazione e dei criteri sostanziali.
- Coordinamento con la nuova formula della ragionevole previsione di condanna.
- Valorizzazione del controllo del GIP sulle richieste del PM.
- Razionalizzazione del procedimento de plano e dell'opposizione della persona offesa.
- Coordinamento con il regime telematico delle notificazioni e dei depositi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo IV del Libro V del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Libro V, Titolo IV, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 349, al comma 3, dopo le parole: «l’articolo 161» sono inserite le seguenti: «, nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità»; b) all’articolo 350, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell’atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 133-ter.»; c) all’articolo 351, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica»; d) all’articolo 352: 1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.»; 2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo
127. Si applica la disposizione di cui all’articolo 252-bis, comma 3.»; e) all’articolo 357, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.». Note all’art. 17: – Si riporta il testo degli articoli 349 , 350 , 351 , 352 e 357 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). –
1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161 nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i propri recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità. Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo
66. 4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto.” “Art. 350 (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini). –
1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previstedall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a normadell’articolo 384, e nei casi di cuiall’articolo
384-bis. 2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a normadell’articolo 97comma
3. 3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a normadell’articolo 97, comma
4. 4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell’atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo
133-ter. 5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previstodall’articolo 503comma 3.” “Art. 351 (Altre sommarie informazioni). –
1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1dell’articolo
362. 1-bis. All’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previstodall’articolo 371comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagliarticoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale , la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.
1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.” “Art. 352 (Perquisizioni). –
1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.
1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi.
2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell’articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l’esito.
4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.
4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo
127. Si applica la disposizione di cui all’articolo 252-bis, comma 3.” “Art. 357 (Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria). –
1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; c) informazioni assunte, a norma dell’articolo 351; d) perquisizioni e sequestri; e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354; f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.
3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’articolo
373. 3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.
3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto.
3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.
4. La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.
5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.”.
Commento
L'articolo 17 del decreto riforma il Titolo IV del Libro V del codice di procedura penale, dedicato all'archiviazione. La modifica e' coordinata con la riforma dell'udienza preliminare (art. 16) e con la nuova disciplina dell'iscrizione (art. 15): si costruisce un sistema coerente di filtro processuale, basato su standard probatori piu rigorosi e su una valutazione anticipata della solidita dell'impianto accusatorio.
I nuovi criteri di archiviazione
L'archiviazione (art. 408 CPP) e' la decisione con cui il GIP, su richiesta del PM, dichiara di non doversi procedere quando non ricorrono i presupposti per l'esercizio dell'azione penale. La riforma adegua i criteri sostanziali: oltre alle ipotesi tradizionali (notizia di reato infondata, fatto non costituisce reato, archiviazione per particolare tenuita ex art. 131-bis CP), si valorizza la nuova formula della ragionevole previsione di condanna. Se il PM ritiene che gli elementi non consentano tale previsione, deve richiedere l'archiviazione.
L'archiviazione per particolare tenuita
Una delle novita pratiche piu rilevanti riguarda l'archiviazione per particolare tenuita del fatto (art. 411 CPP), coordinata con la riscrittura dell'art. 131-bis CP operata dall'art. 1 del decreto. Il nuovo perimetro applicativo (reati con minimo edittale non superiore a due anni, con esclusione di una serie di delitti gravi) trova attuazione tipica in fase di archiviazione, con effetto deflattivo.
Il procedimento de plano
La maggior parte delle archiviazioni si conclude in via deformalizzata (de plano), senza udienza. Il GIP accoglie la richiesta del PM con decreto motivato, dopo aver verificato l'avviso alla persona offesa. La persona offesa puo opporsi nei termini stabiliti dal codice. La riforma coordina questa procedura con le novita telematiche: l'avviso alla persona offesa e' tipicamente notificato via PEC, l'opposizione e' depositata nel portale.
L'opposizione della persona offesa
La persona offesa che ha richiesto di essere informata (art. 408, comma 2, CPP) riceve l'avviso della richiesta di archiviazione e puo presentare opposizione entro venti giorni, chiedendo lo svolgimento di ulteriori indagini o l'esercizio dell'azione penale. La riforma garantisce a questo strumento maggiore effettivita: il GIP, in caso di opposizione, fissa udienza camerale per la decisione. L'audizione della persona offesa in udienza e' l'occasione per valutare la persistenza delle ragioni dell'accusa.
L'archiviazione coatta o "imposta"
Il sistema mantiene il principio di obbligatorieta dell'azione penale (art. 112 Cost.): se il GIP non condivide la richiesta di archiviazione, dispone le indagini necessarie o ordina al PM la formulazione dell'imputazione. E' il "controllo giurisdizionale sull'inazione del PM", garanzia costituzionale che la riforma preserva. Tipicamente questo meccanismo opera quando il GIP ritiene che gli elementi siano sufficienti a una ragionevole previsione di condanna nonostante la valutazione contraria del PM.
Coordinamento con i nuovi termini delle indagini
La riforma incide sui termini per la richiesta di archiviazione: tipicamente il PM deve provvedere entro un termine massimo dalla scadenza delle indagini preliminari, per evitare la stasi del procedimento. Sono previsti meccanismi di sollecitazione e di sanzione disciplinare per la violazione dei termini. E' una garanzia di efficienza, che pero richiede risorse adeguate negli uffici di Procura.
Effetti dell'archiviazione
L'archiviazione non e' una sentenza di assoluzione: non produce effetti di giudicato e non impedisce la riapertura del procedimento se emergono nuove prove. La riforma chiarisce i presupposti per la riapertura (art. 414 CPP), garantendo equilibrio tra esigenze investigative e tutela dell'indagato. Tipicamente la riapertura richiede l'autorizzazione del GIP su iniziativa del PM.
Domande frequenti
Posso chiedere il riesame della richiesta di archiviazione?
Tipicamente la persona offesa che ha richiesto di essere informata puo proporre opposizione entro venti giorni dall'avviso. L'imputato non ha interesse a impugnare la richiesta: l'archiviazione lo favorisce.
L'archiviazione produce effetti di giudicato?
No, l'archiviazione non e' equiparata a una sentenza di assoluzione. Il procedimento puo essere riaperto se emergono nuove prove, previa autorizzazione del GIP.
Quanto tempo deve passare perche un'archiviazione diventi definitiva?
Tipicamente l'archiviazione e' efficace dal momento del decreto del GIP, ma puo essere riaperta se sopravvengono nuove prove. Non esiste una stabilita assoluta come per il giudicato penale.
Vedi anche