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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Razionalizzazione dei termini processuali penali con riallineamento alle nuove modalita telematiche.
  • Disciplina della scadenza dei termini in giorni festivi.
  • Coordinamento con l'orario di apertura del portale del processo penale telematico.
  • Sospensione feriale e regole di calcolo dei termini procedurali.
  • Adeguamento dei termini di impugnazione e di altri atti processuali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 11 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 172, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.

6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio.»; b) all’articolo 175: 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.»; 2) al comma 2-bis, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2.1»; 3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.»; c) dopo l’articolo 175, è inserito il seguente: «Art. 175-bis (Malfunzionamento dei sistemi informatici). –

1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma

3. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento.

5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell’impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l’atto ai sensi del comma

3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell’articolo 175.». Note all’art. 11: – Si riporta il testo degli articoli 172 e 175 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 172 (Regole generali). –

1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

2. I termini si computano secondo il calendario comune.

3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l’ultima ora o l’ultimo giorno.

5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l’ufficio viene chiuso al pubblico.

6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile

6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell’orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio.” “Art.175 (Restituzione nel termine). –

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

2. L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. 2.1. L’imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall’articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

2-bis. La richiesta indicata ai commi 2 e 2.1 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall’estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

3. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumacialeo del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione. 8-bis Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all’articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.”.

Commento

L'articolo 11 del decreto interviene sul Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale, dedicato ai termini processuali. La riforma riallinea il sistema dei termini alla nuova architettura telematica, garantendo coerenza tra l'orario di funzionamento del portale dei servizi telematici penali, le scadenze e le modalita di deposito. Si tratta di adeguamenti tecnici che hanno un impatto pratico significativo sull'operativita quotidiana di avvocati e cancellerie.

La scadenza dei termini nel telematico

Una delle questioni piu rilevanti riguarda l'orario di scadenza dei termini quando il deposito avviene attraverso il portale. La norma chiarisce che il termine si considera tempestivamente rispettato se il deposito e' effettuato entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile, salvo che la legge preveda diversamente. E' una innovazione importante: il deposito non e' piu legato all'orario di apertura della cancelleria, ma all'arco delle ventiquattro ore. Tipicamente questo amplia di molto la possibilita di chiudere atti complessi nelle ore serali.

I giorni festivi

Le regole tradizionali sulla scadenza nei giorni festivi sono mantenute: se il termine cade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Il calendario delle festivita resta quello generale del rito penale. La riforma chiarisce alcune zone d'ombra: per esempio, in caso di funzionamento parziale del portale (manutenzione programmata) le scadenze sono gestite con regole specifiche pubblicate dal Ministero.

La sospensione feriale

La sospensione feriale dei termini (art. 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742) resta operante per il processo penale, salvo le materie e i procedimenti per cui e' espressamente esclusa (misure cautelari personali, riesame, fattispecie urgenti). La riforma non modifica direttamente la sospensione feriale, ma la coordina con le novita procedurali e con il telematico.

I termini per le impugnazioni

Per le impugnazioni i termini ordinari (quindici, trenta o quarantacinque giorni a seconda del tipo di provvedimento) sono mantenuti. La riforma incide sulla decorrenza: tipicamente il termine inizia dalla notifica telematica del provvedimento al difensore, con la certezza data dalla marca temporale della PEC o del portale. La scelta migliora la prevedibilita e riduce il contenzioso su decorrenze.

I termini per le indagini preliminari

L'articolo 11 si raccorda con le novita degli articoli successivi (in particolare l'art. 15 sull'iscrizione e la durata delle indagini). I termini per le indagini sono ridisegnati per dare maggiore certezza ai tempi del procedimento e per evitare un'eccessiva durata. La riforma fissa nuovi limiti e introduce meccanismi di accelerazione che agiscono attraverso il regime dei termini.

La gestione operativa

Per gli avvocati, la gestione dei termini richiede un sistema di scadenziario digitale integrato con il portale telematico. Tipicamente gli studi piu evoluti utilizzano software specializzati che monitorano automaticamente le scadenze e inviano promemoria. Per le cancellerie e per le procure, la riforma riduce l'urgenza degli sportelli (la pressione delle ore finali si sposta sul portale) ma aumenta la complessita della gestione dei sistemi.

La tutela contro errori tecnici

La giurisprudenza dovra elaborare una tutela articolata per le ipotesi in cui un errore tecnico non imputabile alla parte (per esempio interruzione di linea internet) impedisca il rispetto del termine. I principi del giusto processo richiedono una gestione equilibrata di questi casi, con eventuale rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 CPP.

Domande frequenti

Posso depositare un atto telematicamente fino a mezzanotte?

Tipicamente si', il termine si considera rispettato se il deposito e' completato entro le 23:59 dell'ultimo giorno utile. Si consiglia comunque di non lasciare il deposito agli ultimi minuti, per evitare problemi tecnici.

La sospensione feriale si applica a tutti i termini penali?

No, sono escluse le materie di particolare urgenza (misure cautelari personali, riesame, fattispecie processuali che la legge espressamente eccettua dalla sospensione).

Cosa succede se il portale si blocca poco prima della scadenza?

L'indisponibilita certificata del sistema costituisce causa di proroga al primo giorno utile successivo. La parte deve documentare il malfunzionamento e chiedere la proroga al giudice se contestata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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