- Riforma generale della disciplina degli atti processuali penali con introduzione strutturale del formato digitale.
- Definizione di documento informatico e dei requisiti di firma digitale.
- Regole sulla conservazione e sulla trasmissione degli atti del processo penale.
- Coordinamento con il portale del processo penale telematico.
- Razionalizzazione dei requisiti formali degli atti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 6 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (Forma degli atti). –
1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.»; b) all’articolo 111: 1) alla rubrica, dopo la parola: «Data», sono inserite le seguenti: «e sottoscrizione»; 2) al comma 1, dopo le parole: «un atto,» sono inserite le seguenti: «informatico o analogico,»; 3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.
2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa attestazione in fine dell’atto medesimo.»; c) dopo l’articolo 111, sono inseriti i seguenti: «Art. 111-bis (Deposito telematico). –
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Art. 111-ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti). –
1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale.»; d) all’articolo 116, al comma-3 bis, dopo le parole: «atti o documenti» sono inserite le seguenti: «redatti in forma di documento analogico»; e) all’articolo 122, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria.». Note all’art. 6: – Si riporta il testo degli articoli 111 , 116 e 122 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 111 (Data e sottoscrizione degli atti). –
1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta.
2. Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi.
2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.
2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa attestazione in fine dell’atto medesimo.” “Art. 116 (Copie, estratti e certificati). –
1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti.
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’articolo
114. 3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.” “Art. 122 (Procura speciale per determinati atti). –
1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.
2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.
2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria.
3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.”.
Commento
L'articolo 6 del decreto inaugura la riforma strutturale degli atti del processo penale, una delle innovazioni piu profonde della riforma Cartabia. Il Titolo I del Libro II del codice di procedura penale viene riscritto per riconoscere il documento informatico come forma di base dell'atto penale, abbandonando la centralita del documento cartaceo. E' una rivoluzione tecnologico-organizzativa che richiede infrastrutture nuove, formazione del personale e una trasformazione culturale della professione.
Il passaggio al documento informatico
La riforma ridefinisce il concetto di atto del processo penale. L'atto puo essere formato come documento informatico nativo, con firma digitale qualificata o firma elettronica avanzata, e conservato nel fascicolo informatico. La forma analogica resta possibile, ma diventa eccezionale: viene utilizzata quando il sistema telematico non e' disponibile o quando le parti non dispongono degli strumenti tecnici necessari (come nel caso di soggetti non assistiti).
I requisiti dell'atto digitale
L'atto digitale deve garantire: identita dell'autore, integrita del contenuto, certezza della data e dell'ora di formazione, possibilita di verifica successiva. La firma digitale qualificata e' il meccanismo principale di autenticazione: rilasciata da certificatori accreditati, soddisfa i requisiti del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). Per categorie particolari di atti (per esempio quelli che richiedono l'autenticazione del pubblico ufficiale) sono previste cautele aggiuntive.
Il fascicolo informatico
Il fascicolo telematico diventa il contenitore unico degli atti del procedimento. Sostituisce in modo organico il fascicolo cartaceo, con vantaggi importanti: accessibilita simultanea da parte di piu soggetti, ricerca testuale, archiviazione, gestione dei termini. Restano i fascicoli separati per le diverse fasi (procedura, dibattimento, esecuzione), ma in versione digitale.
Le clausole di salvaguardia
La riforma prevede un periodo transitorio con clausole che consentono di mantenere strumenti analogici quando l'infrastruttura non e' ancora pienamente operativa. Per esempio, alcune notificazioni possono essere effettuate in forma cartacea se mancano gli strumenti tecnici (cfr. art. 148 CPP novellato). E' una clausola realistica che evita blocchi processuali in attesa del completo rodaggio del sistema.
Implicazioni operative per la difesa
Per gli avvocati il passaggio al telematico richiede investimenti in formazione, software di firma digitale, gestione documentale e dotazione hardware. Il deposito degli atti avviene attraverso il portale dei servizi telematici della giustizia penale, con regole tecniche puntuali. Per le procedure di urgenza sono previste modalita semplificate, ma il sistema premia un'organizzazione modernizzata dello studio.
Le criticita di implementazione
L'esperienza del processo civile telematico (PCT) ha mostrato che la transizione richiede tempo e investimenti. La riforma penale incontrera sfide analoghe: difformita tra uffici giudiziari, problemi tecnici, resistenze culturali. La giurisprudenza dovra elaborare un sistema di tutele per gli errori tecnici che non siano imputabili alla parte. Si tratta di un percorso lungo, ma irreversibile.
Domande frequenti
Tutti gli atti devono ora essere depositati per via telematica?
Tipicamente si', salvo le ipotesi di indisponibilita tecnica del sistema o di soggetti privi di strumenti telematici. In tali casi sono previste modalita di deposito cartaceo, con successiva digitalizzazione.
Quale firma digitale e' richiesta per gli atti penali?
La firma digitale qualificata o la firma elettronica avanzata, secondo le specifiche del Codice dell'amministrazione digitale e dei provvedimenti tecnici del Ministero della giustizia.
Cosa accade se il portale non funziona alla scadenza di un termine?
L'indisponibilita certificata del sistema costituisce caso di forza maggiore e tipicamente comporta la proroga del termine al primo giorno utile successivo al ripristino. Sono previsti strumenti di prova dell'impedimento tecnico.
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