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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Inserimento del nuovo Titolo II-bis dedicato al deposito telematico nel processo penale.
  • Definizione delle modalita di accesso al portale dei servizi telematici della giustizia penale.
  • Regole sulla ricezione, la registrazione e la conservazione degli atti depositati.
  • Coordinamento con il fascicolo informatico e con il rilascio delle ricevute di deposito.
  • Gestione delle indisponibilita tecniche del sistema e dei rimedi processuali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 8 D.Lgs. 150/2022 — Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Libro II del codice di procedura penale , dopo il Titolo II, è inserito il seguente: «Titolo II-bis Partecipazione a distanza Art. 133-bis (Disposizione generale). –

1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza si osservano le disposizioni di cui all’articolo

133-ter. Art. 133-ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza). –

1. L’autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell’atto o la celebrazione dell’udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza o l’ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza è equiparato all’aula di udienza.

3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti all’atto o all’udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un’adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell’atto o dell’udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall’autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l’atto o partecipano all’udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6. Sentite le parti, l’autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma

4. 7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l’assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l’assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l’autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l’ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell’imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l’atto o che partecipano all’udienza a distanza, ne attesta l’identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell’articolo 136, in cui dà atto dell’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell’esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell’assenza di impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.».

Commento

L'articolo 8 del decreto introduce un nuovo Titolo II-bis nel Libro II del codice di procedura penale, dedicato in modo organico al deposito telematico degli atti del processo penale. E' una delle innovazioni piu rilevanti della riforma Cartabia: per la prima volta il codice di rito penale disciplina in modo strutturato il deposito digitale, completando il quadro avviato dagli artt. 6 e 7 sul documento informatico e sulla documentazione.

Il portale dei servizi telematici

Il deposito si effettua attraverso il portale dei servizi telematici della giustizia penale, infrastruttura nazionale gestita dal Ministero della giustizia. L'accesso e' riservato ai soggetti abilitati: avvocati iscritti all'albo, magistrati, personale di cancelleria, parti del procedimento per categorie particolari di atti. L'autenticazione avviene tramite smart card, SPID o altri strumenti di identita digitale di livello adeguato.

I requisiti tecnici del deposito

L'atto da depositare deve essere in formato informatico (tipicamente PDF/A, conforme agli standard archivistici), firmato digitalmente dall'autore. La trasmissione genera una ricevuta di accettazione, con marca temporale ufficiale: e' la prova del deposito tempestivo, equivalente alla protocollazione in cancelleria. Le specifiche tecniche (dimensione massima dei file, formati ammessi) sono definite con provvedimenti del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero.

La conservazione e il fascicolo telematico

L'atto depositato viene automaticamente registrato nel fascicolo informatico del procedimento. Da quel momento e' visibile a tutte le parti abilitate (giudice, pubblico ministero, difensori, parti civili e relative parti). L'accessibilita simultanea elimina le tradizionali code in cancelleria e velocizza la circolazione delle informazioni processuali.

La gestione delle indisponibilita tecniche

Una delle previsioni piu importanti riguarda le situazioni in cui il portale non e' temporaneamente accessibile. La norma prevede che, in caso di indisponibilita certificata del sistema, i termini siano prorogati al primo giorno successivo al ripristino. La prova dell'indisponibilita e' fornita dal Ministero attraverso strumenti dedicati. E' una clausola di salvaguardia essenziale per garantire la parita di trattamento e la tutela del diritto di difesa.

Il deposito d'urgenza e in scadenza

Sono previste modalita semplificate per gli atti urgenti o per quelli che si depositano in prossimita di scadenza. La marca temporale apposta dal sistema all'atto del deposito garantisce la tempestivita anche per depositi effettuati negli ultimi minuti del termine. Cio elimina le tradizionali corse in cancelleria, ma impone l'organizzazione del proprio sistema informatico per evitare problemi tecnici imprevisti.

Coordinamento con altri sistemi

Il portale e' integrato con altri servizi: il SIDIP (sistema informativo della direzione investigativa), il REGE (registro generale degli affari penali), il sistema delle notificazioni telematiche penali. L'integrazione consente flussi automatici e riduce le occasioni di errore. Il livello di interoperabilita raggiunto sara cruciale per il successo della riforma.

Impatto pratico

Per gli avvocati e' un cambio di paradigma: lo studio professionale deve essere organizzato come un piccolo ufficio digitale, con dispositivi sicuri, backup, procedure di firma e conservazione. Per i clienti e' una garanzia: la trasparenza e la tracciabilita degli atti sono migliorate. Per la giustizia penale e' un investimento di efficienza che, se ben implementato, riduce significativamente i tempi morti del processo.

Domande frequenti

Quali formati di file sono ammessi per il deposito telematico?

Tipicamente il PDF/A, conforme allo standard internazionale per la conservazione documentale. Altri formati possono essere ammessi per allegati specifici (per esempio audio/video) secondo le regole tecniche del Ministero.

Come si dimostra che il portale non funzionava?

Il Ministero della giustizia gestisce uno strumento di certificazione delle indisponibilita tecniche. La parte interessata produce la certificazione in atti, e il giudice valuta la proroga del termine.

Posso ancora depositare un atto cartaceo?

Solo in casi eccezionali, tipicamente quando il sistema telematico e' indisponibile o quando il soggetto non e' tenuto al deposito telematico. La regola e' il deposito digitale; il cartaceo e' l'eccezione residuale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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