Indice
- Intervento sul Libro III del codice penale, dedicato alle contravvenzioni.
- Adeguamento delle pene pecuniarie contravvenzionali con la nuova disciplina della rateizzazione.
- Coordinamento con la nuova disciplina della conversione delle pene non eseguite.
- Allineamento delle clausole di procedibilita per contravvenzioni minori.
- Razionalizzazione sistematica nell'ottica della deflazione penale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 3 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Libro III del codice penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Libro III del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 659, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»; b) all’articolo 660: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.». Note all’art. 3: – Si riporta il testo degli articoli 659 e 660 del codice penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). – Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro
309. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.” “Art. 660 (Molestia o disturbo alle persone). – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro
516. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.”.
Commento
L'articolo 3 del decreto interviene sul Libro III del codice penale, ossia il titolo dedicato alle contravvenzioni. Si tratta di un capitolo statisticamente rilevante: le contravvenzioni rappresentano una quota significativa del contenzioso penale, e la loro razionalizzazione e' coerente con la finalita deflattiva della riforma. La modifica e' di portata limitata rispetto a quelle introdotte sui Libri I e II, ma ha valore sistematico nell'allineare il regime contravvenzionale alla nuova architettura sanzionatoria.
Il quadro delle contravvenzioni
Tipicamente le contravvenzioni sono punite con l'arresto e con l'ammenda. La riforma incide sui meccanismi di esecuzione (conversione delle pene non eseguite) e sulla loro effettivita, in linea con la riscrittura degli artt. 133-bis, 133-ter, 135 e 136 CP operata dall'art. 1 del decreto. Le contravvenzioni risentono cosi indirettamente della nuova disciplina delle pene pecuniarie, anche sotto il profilo della rateizzazione (fino a sessanta rate) e del ragguaglio (250 euro per giorno di pena detentiva).
Il rapporto con le pene sostitutive
Le pene sostitutive dell'art. 20-bis CP si applicano anche all'arresto contravvenzionale, sia pure entro i limiti edittali stabiliti. Per i fatti contravvenzionali piu gravi, in cui l'arresto puo raggiungere o superare l'anno, e' possibile la sostituzione con la pena pecuniaria sostitutiva o con altre pene sostitutive piu impattanti. La logica e' di evitare il carcere per contravvenzioni e privilegiare misure non detentive ad alto contenuto risocializzante.
Profili procedurali
Sul versante processuale, la riforma estende anche alle contravvenzioni la disciplina della messa alla prova (art. 168-bis CP novellato), con le opportune calibrazioni edittali, e mantiene la coerenza con le novita in materia di procedimenti speciali (decreto penale di condanna, patteggiamento) introdotte negli articoli successivi del decreto. Tipicamente la contravvenzione e' la sede privilegiata del decreto penale, e la riforma rende lo strumento piu efficace.
L'esecuzione delle pene contravvenzionali
Le pene contravvenzionali risentono delle nuove regole di conversione: la pena pecuniaria non eseguita si converte secondo gli articoli 102 e 103 della L. 689/1981, mentre la pena pecuniaria sostitutiva dell'arresto si converte secondo l'art. 71 della stessa legge. La modifica risolve in modo organico questioni esecutive che in passato erano fonte di contenzioso e di disparita applicative.
Coordinamento con la giustizia riparativa
Anche per le contravvenzioni e' applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, il programma di giustizia riparativa. L'esito riparativo positivo puo costituire elemento valutativo per la commisurazione della pena (art. 133 CP), per il riconoscimento di attenuanti generiche, per la concessione della sospensione condizionale o per l'accesso al patteggiamento con pena particolarmente lieve.
Profili sistematici e impatto
L'intervento sul Libro III completa il disegno: la riforma non e' limitata ai delitti, ma estende le proprie logiche all'intero universo penalistico. Per le forze di polizia e per le Procure, la riforma comporta un riassestamento delle prassi di rilevazione e di gestione delle contravvenzioni. Per la difesa, si aprono nuovi spazi negoziali. Per i giudici di pace e per i tribunali in composizione monocratica, la sfida sara contemperare deflazione e qualita della risposta sanzionatoria.
Prassi e linee guida
Circolare Min. Giustizia · Dipartimento per gli Affari di Giustizia
26 ottobre 2022
Indica i criteri applicativi delle nuove regole sulle indagini preliminari introdotte dal D.Lgs. 150/2022: nuovo standard di archiviazione (ragionevole previsione di condanna), tempestivita' dell'iscrizione, retrodatazione dell'iscrizione, nuovi termini massimi delle indagini.
Leggi il documento su www.giustizia.itCircolare Min. Giustizia · Dipartimento per gli Affari di Giustizia
20 ottobre 2022
Illustra il funzionamento dell'udienza di comparizione predibattimentale introdotta a seguito di citazione diretta a giudizio dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), quale nuovo filtro processuale.
Leggi il documento su www.giustizia.itDomande frequenti
Le contravvenzioni possono ancora essere oggetto di oblazione?
Si'. L'oblazione resta disciplinata dagli artt. 162 e 162-bis CP, non toccati direttamente dalla riforma. E' uno strumento autonomo di estinzione del reato che coesiste con i nuovi meccanismi.
Si puo accedere al programma riparativo anche per una contravvenzione?
Tipicamente si', secondo le regole generali stabilite dal decreto sulla giustizia riparativa. Esistono pero criteri di selezione che tengono conto del tipo di reato e dell'interesse delle parti.
La messa alla prova si applica alle contravvenzioni?
Si', tipicamente per le contravvenzioni la messa alla prova e' applicabile in coerenza con i nuovi limiti dell'art. 168-bis CP, calibrati sui massimi edittali di quattro anni.
Vedi anche