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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Riforma della documentazione degli atti processuali penali in formato digitale.
  • Regole sulla videoregistrazione e sull'audio-registrazione delle udienze.
  • Innovazione dei verbali e delle relative trascrizioni.
  • Coordinamento con la conservazione documentale del fascicolo informatico.
  • Garanzia della fedele rappresentazione di quanto svolto in udienza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 7 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 125, al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «redatto», sono inserite le seguenti «in forma di documento analogico» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»; b) all’articolo 127, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.»; c) dopo l’articolo 129 è inserito il seguente: «Art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa). –

1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.

2. La richiesta dell’imputato o della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

3. L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell’articolo 344-bis, commi 6 e 8 , nonché, in quanto compatibili, dell’articolo

304. 5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.»; d) all’articolo 133, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.». Note all’art. 7: – Si riporta il testo degli articoli 125 , 127 e 133 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 125 (Forme dei provvedimenti del giudice). –

1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto.

2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio. Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma

3. 6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l’osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.” “Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). –

1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e

8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a normadell’art. 140comma 2.” “Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). –

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132.”.

Commento

L'articolo 7 del decreto riforma la disciplina della documentazione degli atti processuali penali, in coordinamento con il passaggio al documento informatico introdotto dall'art. 6. Il Titolo II del Libro II del codice di procedura penale, dedicato alla documentazione, viene aggiornato per riflettere le nuove tecnologie e per garantire al tempo stesso fedelta, integrita e accessibilita della rappresentazione degli atti.

L'audio e la videoregistrazione

Una delle novita piu rilevanti e' la generalizzazione, nelle ipotesi in cui sia tecnicamente possibile, della videoregistrazione o dell'audio-registrazione degli atti orali (udienze, interrogatori, sommarie informazioni). La registrazione e' considerata documentazione integrale dell'atto: la trascrizione e' eventuale e ha funzione di mero ausilio. La scelta del legislatore privilegia l'immediatezza e la conservazione integrale della comunicazione, evitando la mediazione (e i possibili errori) della trascrizione contestuale.

Il valore probatorio della registrazione

La registrazione costituisce il documento ufficiale dell'atto e ha pieno valore probatorio. La trascrizione, ove necessaria, e' affidata a soggetti qualificati e deve garantire fedelta. Le contestazioni sulla qualita della registrazione o sull'accuratezza della trascrizione seguono procedure tipiche del rito penale, con tutela del contraddittorio.

I verbali e la fede pubblica

I verbali restano lo strumento di documentazione formale di alcuni atti, redatti dal pubblico ufficiale procedente con l'ausilio di personale di cancelleria. Il verbale assume forma di documento informatico, con firma digitale del verbalizzante. La fede pubblica del verbale e' confermata: cio che e' attestato come svolto in presenza dell'ufficiale fa piena prova fino a querela di falso.

La conservazione documentale

Le registrazioni e i verbali sono conservati nel fascicolo informatico, con sistemi che garantiscono integrita, accessibilita e tracciabilita degli accessi. La conservazione e' prolungata per i tempi previsti dalla normativa di settore (tipicamente collegati alla durata massima dei termini di impugnazione e di prescrizione). Per le registrazioni audiovisive sono previsti standard tecnici specifici.

Le ricadute sulla difesa

L'accesso alle registrazioni e' garantito al difensore, che puo ascoltarle o visualizzarle direttamente dal proprio terminale telematico, senza necessita di recarsi in cancelleria. E' un'innovazione di portata pratica enorme: tipicamente la difesa risparmia tempo e ha la possibilita di un'analisi piu accurata della rappresentazione degli atti. La videoregistrazione e' particolarmente utile per cogliere elementi non verbali (gestualita, intonazione, esitazioni) che la trascrizione non puo restituire.

Tutela della riservatezza

La conservazione e la trasmissione delle registrazioni richiedono misure di sicurezza adeguate. Tipicamente i sistemi prevedono cifratura, controllo accessi profilato, tracciabilita delle operazioni. La diffusione non autorizzata di registrazioni puo costituire reato (art. 326 CP, rivelazione di segreto d'ufficio) e violazione disciplinare.

Domande frequenti

La videoregistrazione e' sempre obbligatoria?

Tipicamente e' prevista quando le condizioni tecniche lo consentono. Per alcune categorie di atti (interrogatori di minori, persone vulnerabili) la videoregistrazione assume valore di garanzia processuale rafforzata.

La trascrizione conserva il suo valore?

Si', tipicamente la trascrizione e' un documento utile per la consultazione e per l'estrazione di brani di prova. Ma il documento ufficiale e' la registrazione, da cui la trascrizione si genera.

Chi puo accedere alle registrazioni?

Le parti del procedimento e i loro difensori, attraverso il fascicolo informatico, con strumenti di consultazione che assicurano la sicurezza dei dati. Il pubblico non vi accede direttamente, salvo i casi di acquisizione successiva in giudizio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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