- Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale, dedicato a traduzioni e interpretariato.
- Rafforzamento dei diritti dell'imputato alloglotta o sordo nel processo penale.
- Coordinamento con la direttiva 2010/64/UE sui diritti dei detenuti alloglotti.
- Razionalizzazione delle modalita di traduzione degli atti del procedimento.
- Garanzia della comprensione effettiva degli atti processuali per soggetti vulnerabili.
Testo dell'articoloVigente
Art. 9 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 134: 1) al comma 1, dopo la parola: «verbale» sono inserite le seguenti: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica»; 2) al comma 2, la parola: «meccanico» è sostituita dalle seguenti: «idoneo allo scopo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.»; 3) al comma 3, le parole: «è effettuata anche la riproduzione fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.»; b) all’articolo 135, comma 2, la parola: «meccanico» è sostituita dalla parola: «idoneo»; c) all’articolo 141-bis, comma 1, le parole: «fonografica o audiovisiva» sono sostituite dalle seguenti: «audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica» e, dopo le parole: «strumenti di riproduzione», sono inserite le seguenti: «audiovisiva e fonografica». Note all’art. 9: – Si riporta il testo degli articoli 134 , 135 e 141-bis del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 134 (Modalità di documentazione). –
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo
110. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.
4. ABROGATO.”. “Art. 135 (Redazione del verbale). –
1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.” “Art. 141-bis (Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione). –
1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.”.
Commento
L'articolo 9 del decreto interviene sul Titolo III del Libro II del codice di procedura penale, dedicato alle traduzioni e all'interpretariato nel processo penale. La riforma rafforza le tutele linguistiche dei soggetti alloglotti o sordi, in attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Si tratta di un adeguamento sistematico che valorizza il principio del giusto processo anche sotto il profilo della comprensione effettiva degli atti.
Il quadro europeo
La direttiva 2010/64/UE impone agli Stati membri di garantire al soggetto sottoposto a procedimento penale, che non parla la lingua del procedimento, l'assistenza gratuita di un interprete durante interrogatori, udienze e colloqui con il difensore, nonche la traduzione di atti fondamentali (provvedimento privativo della liberta, capo d'accusa, sentenza). L'Italia ha attuato la direttiva con il D.Lgs. 32/2014; la riforma Cartabia razionalizza e perfeziona il quadro normativo.
I soggetti tutelati
La tutela riguarda non solo l'imputato e l'indagato, ma anche la persona offesa che non parla italiano, l'imputato sordo o muto, e i soggetti con particolari vulnerabilita comunicative. La cerchia dei beneficiari e' ampia, in linea con l'orientamento dell'Unione europea sulla protezione delle vittime e degli accusati nei procedimenti penali.
Le modalita dell'assistenza linguistica
L'interprete e' nominato dall'autorita giudiziaria (giudice, pubblico ministero, polizia giudiziaria) tra soggetti iscritti negli appositi albi presso i tribunali o tra esperti qualificati. La nomina avviene tipicamente d'ufficio non appena viene rilevata la necessita. L'interprete assiste alle udienze, agli interrogatori e ai colloqui con il difensore, garantendo la comprensione bidirezionale tra il soggetto alloglotto e l'autorita procedente.
La traduzione degli atti
Gli atti fondamentali devono essere tradotti per iscritto: l'informativa sui diritti, il provvedimento privativo della liberta, l'imputazione, la sentenza, i provvedimenti che incidono sui diritti. La traduzione e' integrale, salvo che la parte vi rinunci espressamente o che la legge ammetta la traduzione orale o per estratti. La gratuita e' totale: la parte non sostiene alcun costo per l'assistenza linguistica.
Le innovazioni tecniche
La riforma valorizza il ricorso a strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, traduzione assistita da remoto) quando l'interprete non e' fisicamente disponibile sul territorio. E' una scelta pragmatica che amplia l'accesso a interpreti specializzati in lingue rare, riducendo i tempi morti del processo.
Il difensore e la lingua dell'imputato
Il difensore, se conosce la lingua dell'imputato, puo dialogare direttamente con il proprio assistito. Se invece non la conosce, ha diritto a un interprete per le proprie comunicazioni difensive, sempre a spese dello Stato. La tutela del rapporto fiduciario tra difensore e imputato e' garantita anche sul piano linguistico.
Sanzione per la mancata assistenza linguistica
La giurisprudenza, anche costituzionale, ha consolidato il principio che la mancata traduzione di un atto fondamentale o la mancata assistenza dell'interprete in fasi essenziali del procedimento determinano nullita rilevante. La riforma rafforza questo orientamento e fornisce un quadro normativo piu chiaro per la sanzione delle violazioni.
Impatto sul processo
Per le Procure e per i tribunali e' fondamentale dotarsi di liste aggiornate di interpreti per lingue diverse, anche rare. Per i difensori, e' cruciale verificare sin dal primo contatto la lingua di comprensione del cliente e segnalare tempestivamente l'eventuale necessita di traduzione. Per la giustizia penale, l'efficienza dell'assistenza linguistica e' una misura della qualita complessiva del sistema.
Domande frequenti
L'assistenza linguistica e' sempre gratuita?
Si', tipicamente la gratuita e' totale per imputato, indagato e persona offesa. I costi gravano sullo Stato e non sono mai posti a carico del soggetto alloglotto.
Quali atti devono essere tradotti per iscritto?
Tipicamente gli atti fondamentali: informativa sui diritti, ordinanza di custodia cautelare, imputazione, sentenza, provvedimenti che incidono sulla liberta personale. Per atti minori puo essere ammessa la traduzione orale.
L'interprete deve essere iscritto in un albo?
Tipicamente si', l'interprete e' scelto tra soggetti iscritti negli appositi albi dei tribunali. In casi eccezionali (lingue rare, urgenza) puo essere nominato un esperto non iscritto, purche qualificato.
Vedi anche