Indice
- Ampliamento dei reati procedibili a querela: lesioni personali, lesioni stradali, sequestro di persona semplice, violenza privata, minaccia.
- Riformulazione dell'art. 388-ter CP (mancata esecuzione fraudolenta di un provvedimento del giudice).
- Modifica dei furti procedibili a querela, con nuove clausole su soggetti aggravati.
- Inserimento dei reati di disturbo, danneggiamento e minaccia tra le ipotesi procedibili a querela.
- Razionalizzazione della disciplina d'ufficio per fatti aggravati o contro soggetti vulnerabili.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Libro II del codice penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 388-ter: 1) nella rubrica, la parola: «dolosa» è sostituita dalla seguente: «fraudolenta»; 2) al primo comma, le parole: «contenuta nel precetto» sono soppresse; b) all’articolo 582: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo
577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.»; c) all’articolo 590-bis, dopo l’ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.»; d) all’articolo 605, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»; e) all’articolo 610, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.»; f) all’articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell’articolo 339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità»; g) all’articolo 614: 1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»; 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»; h) all’articolo 623-ter, le parole: «612, se la minaccia è grave,» sono soppresse; i) all’articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»; l) all’articolo 626, nella rubrica, le parole: «punibili a querela dell’offeso» sono sostituite con la parola: «minori»; m) all’articolo 634: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito», sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»; n) all’articolo 635, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»; o) all’articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7» sono soppresse; p) all’articolo 640-ter, quarto comma, le parole: «taluna delle circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse; q) all’articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» sono soppresse. Note all’art. 2: – Si riporta il testo degli articoli 388-ter , 582 , 590-bis , 605 , 610 , 612 , 614 , 623-ter , 624 , 626 , 634 , 635 , 640 , 640-ter e 649-bis del codice penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 388-ter (Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie). Chiunque per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento, con la reclusione da sei mesi a tre anni.” “Art. 582 (Lesione personale). – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo
577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.” “Art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’ articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.” “Art. 605 (Sequestro di persona). – Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente: 1) affinchè il minore riacquisti la propria libertà; 2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.” “Art. 610 (Violenza privata). – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo
339. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.” “Art. 612 (Minaccia). – Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.” “Art. 614 (Violazione di domicilio). – Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.” “Art. 623-ter (Casi di procedibilità d’ufficio). – Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.” “Art. 624 (Furto). – Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro
516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).” “Art. 626 (Furti minori). – Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa: 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente.” “Art. 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili). Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro
309. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.” “Art.
635. (Danneggiamento). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625; 2) opere destinate all’irrigazione; 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.” “Art. 640 (Truffa). – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.” “Art. 640-ter (Frode informatica). – Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età.” “Art. 649-bis (Casi di procedibilità d’ufficio). – Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.”.
Commento
L'articolo 2 del decreto interviene sul Libro II del codice penale per attuare uno degli assi portanti della delega Cartabia: l'ampliamento dei reati procedibili a querela. La scelta del legislatore e' di restituire centralita alla volonta della persona offesa nell'azione penale per una fascia di reati di gravita medio-lieve, alleggerendo cosi il carico giudiziario e favorendo soluzioni conciliative e riparative.
La logica dell'estensione della querela
La procedibilita a querela offre due vantaggi sistemici. Il primo: pone la persona offesa al centro del processo, attribuendole il potere di scegliere se attivare la giustizia penale o cercare strumenti alternativi (mediazione, risarcimento, giustizia riparativa). Il secondo: consente la remissione della querela, con effetto estintivo del reato, anche dopo la partecipazione a un programma riparativo (art. 152 CP novellato). E' il pilastro normativo che rende effettivamente operativa la giustizia riparativa quale via di soluzione del conflitto penale.
Le lesioni personali (art. 582 CP)
Il delitto di lesioni personali, fino alla riforma procedibile d'ufficio nelle sue forme ordinarie, diventa di regola perseguibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio solo nei casi aggravati gravi (art. 583 CP, lesioni gravissime), in presenza di circostanze del numero 11-octies dell'art. 61 CP, o quando la malattia supera venti giorni e il fatto e' commesso contro persona incapace per eta o infermita. E' una scelta di rilievo: tipicamente migliaia di procedimenti per lesioni lievi potranno chiudersi con remissione di querela.
Le lesioni stradali (art. 590-bis CP)
Anche il delitto di lesioni stradali, introdotto nel 2016 e originariamente perseguibile d'ufficio, diventa procedibile a querela se non ricorrono aggravanti. Si tratta di un ambito ad altissima frequenza statistica: l'incrocio con i meccanismi conciliativi e' particolarmente promettente, perche tipicamente vittima e responsabile sono gia in contatto attraverso le assicurazioni.
Sequestro semplice, violenza privata, minaccia (artt. 605, 610, 612 CP)
La querela viene estesa al sequestro di persona semplice, alla violenza privata e alla minaccia, salvi i casi aggravati e quelli contro vittime vulnerabili. La direzione e' chiara: per la fascia dei reati relazionali di gravita medio-bassa il legislatore preferisce affidare l'attivazione del processo penale alla volonta della parte offesa, riservando l'intervento d'ufficio alle ipotesi di particolare allarme.
La mancata esecuzione fraudolenta (art. 388-ter CP)
L'intervento sull'art. 388-ter modifica la rubrica e il primo comma per sostituire la parola "dolosa" con "fraudolenta" e per sopprimere il riferimento al precetto. E' un ritocco tecnico-lessicale che chiarisce la natura del reato e ne precisa la struttura, con effetti sui profili di tipicita.
Implicazioni operative
L'ampliamento della procedibilita a querela impone alle Procure una gestione filtrata delle notizie di reato: la querela diventa precondizione di procedibilita per fattispecie prima governate dal solo principio di obbligatorieta. Per gli avvocati cambia l'orizzonte strategico: la querela puo essere oggetto di trattativa, di rimessione condizionata al risarcimento o all'esito riparativo. Per le vittime, il nuovo potere comporta anche una nuova responsabilita: la scelta di attivare o meno il processo.
Coordinamento con la giustizia riparativa
L'estensione della querela e' funzionale alla giustizia riparativa: per i reati ora procedibili a querela, la partecipazione a un programma riparativo concluso positivamente puo determinare la remissione tacita della querela (art. 152 CP) e quindi l'estinzione del reato. E' un meccanismo virtuoso che incentiva la mediazione vittima-autore.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 123/2025
Illegittimita' costituzionale parziale
Dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 85, comma 2-ter, D.Lgs. 150/2022, nella parte in cui prevede la procedibilita' d'ufficio per atti persecutori connessi a danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31/2024. Ripristinata la procedibilita' a querela con termini decorrenti dalla pubblicazione in G.U.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Circolare Min. Giustizia · Dipartimento per gli Affari di Giustizia
26 ottobre 2022
Indica i criteri applicativi delle nuove regole sulle indagini preliminari introdotte dal D.Lgs. 150/2022: nuovo standard di archiviazione (ragionevole previsione di condanna), tempestivita' dell'iscrizione, retrodatazione dell'iscrizione, nuovi termini massimi delle indagini.
Leggi il documento su www.giustizia.itCircolare Min. Giustizia · Dipartimento per gli Affari di Giustizia
20 ottobre 2022
Illustra il funzionamento dell'udienza di comparizione predibattimentale introdotta a seguito di citazione diretta a giudizio dal D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), quale nuovo filtro processuale.
Leggi il documento su www.giustizia.itDomande frequenti
Tutti i reati di lesioni sono ora procedibili a querela?
No. Le lesioni gravissime (art. 583 CP) e quelle commesse con specifiche aggravanti gravi, o quando la malattia supera venti giorni contro persona incapace per eta o infermita, restano procedibili d'ufficio.
La querela ha un termine?
Si', tipicamente tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che la integra (art. 124 CP). Termini diversi sono previsti per specifiche fattispecie.
Cosa cambia per i reati di minaccia gia pendenti?
Per i procedimenti gia pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma e' prevista una disciplina transitoria specifica che impone alla Procura di sollecitare la persona offesa a presentare la querela entro termini definiti, pena l'improcedibilita.
Vedi anche