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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Estende la messa alla prova alla proposta del pubblico ministero oltre che dell'imputato.
  • Permette la richiesta fino all'udienza predibattimentale nel rito della citazione diretta.
  • Allarga il catalogo dei reati per cui si puo accedere all'istituto deflattivo.
  • Inserisce esplicitamente la giustizia riparativa nel programma di trattamento.
  • Snellisce le forme di sottoscrizione della richiesta.

Testo dell'articoloVigente

Art. 29 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 464-bis: 1) al comma 1, dopo la parola: «l’imputato», sono inserite le seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.»; 2) al comma 2, le parole: «e nel procedimento di citazione diretta a giudizio», sono sostituite dalle seguenti: «oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo 554-bis»»; 3) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»; 4) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «la mediazione con la persona offesa», sono aggiunte le seguenti: «e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa»; b) dopo l’articolo 464-ter, è inserito il seguente: «Art. 464-ter.1 (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari). –

1. Il pubblico ministero, con l’avviso previsto dall’articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l’imputato sia conforme ai requisiti indicati dall’articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all’ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d’intesa con l’imputato.

5. Nel caso previso dal comma 4, l’ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato.

6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell’articolo

127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell’imputato.

7. Il giudice, valutata l’idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell’imputato nel corso dell’udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.»; c) all’articolo 464-septies, al comma 2, la parola «processo» è sostituita dalla seguente: «procedimento». Note all’art. 29: – Si riporta il testo degli articoli 464-bis e 464-septies del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova). –

1. Nei casi previsti dall’ articolo 168-bis del codice penale l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l’imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo, oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale prevista dall’articolo

554-bis. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma

1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.

3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4. All’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa.

5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell’imputato.” “Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). –

1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l’imputato e fissa l’udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.”.

Commento

L'articolo 29 della Cartabia ridisegna la messa alla prova per imputati adulti, intervenendo sugli articoli 464-bis e seguenti del codice di procedura penale. L'istituto, gia introdotto nel 2014, viene reso piu accessibile, piu ricco di contenuti e meglio raccordato sia con il pubblico ministero sia con i nuovi strumenti riparativi.

Iniziativa del pubblico ministero

La modifica all'articolo 464-bis introduce la possibilita che la richiesta di messa alla prova sia formulata su proposta del pubblico ministero. Si tratta di un cambio di paradigma: il PM non e piu un mero controllore della scelta difensiva, ma puo sollecitare attivamente la deflazione del procedimento, anche in udienza. Se la proposta viene formulata in udienza, l'imputato puo chiedere un termine fino a venti giorni per organizzare la richiesta.

Citazione diretta a giudizio e udienza predibattimentale

Nel rito della citazione diretta, la messa alla prova puo ora essere chiesta fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dal nuovo articolo 554-bis del codice di procedura penale. Si tratta di un raccordo cruciale con il filtro predibattimentale introdotto dalla riforma: l'imputato ha una finestra temporale piu ampia per valutare la convenienza dell'istituto rispetto al regime previgente.

Forme di sottoscrizione semplificate

Le forme rituali di sottoscrizione vengono semplificate. Non e piu necessario il complesso meccanismo dell'articolo 583 comma 3 del codice di procedura penale: la richiesta puo essere sottoscritta da notaio, altra persona autorizzata o direttamente dal difensore. Il risultato e una riduzione di formalita che facilita l'accesso, soprattutto per imputati detenuti o residenti lontano.

Programma di trattamento e giustizia riparativa

Il programma di trattamento elaborato dall'UEPE diventa piu ricco. Accanto alla mediazione con la persona offesa, prevista gia dal 2014, la riforma introduce esplicitamente lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa disciplinati dalla parte IV del decreto 150/2022. Si crea cosi un ponte normativo fra le pene sospese e le nuove forme di responsabilizzazione dialogica.

Implicazioni per imputati e difensori

Per la difesa, l'estensione temporale e la semplificazione delle forme rendono la messa alla prova un'opzione strategicamente piu flessibile, soprattutto nei procedimenti per reati bagatellari dove la condanna ridotta sarebbe comunque alta in termini di stigma sociale. Per la procura, la riforma chiede una valutazione attiva: il PM diventa parte negoziante e non solo verificatore.

Profilo deflattivo e prospettive

La nuova fisionomia della messa alla prova rafforza il ruolo deflattivo dell'istituto in un sistema sotto pressione. Per gli uffici, una proposta di messa alla prova formulata gia in udienza puo accelerare significativamente la definizione di procedimenti complessi. L'inserimento dei programmi di giustizia riparativa nel programma di trattamento amplia il valore del percorso: non si tratta solo di sospendere il processo, ma di costruire un esito di responsabilizzazione e di possibile riconciliazione con la persona offesa. Per la difesa e essenziale presidiare la fase di costruzione del programma con l'UEPE: la qualita degli interventi proposti influisce direttamente sulla valutazione del giudice.

Domande frequenti

Chi puo chiedere la messa alla prova dopo la riforma Cartabia?

L'imputato puo chiedere la messa alla prova anche su proposta del pubblico ministero. Se la proposta arriva in udienza, l'imputato puo avere fino a venti giorni per organizzare la richiesta.

Entro quando si chiede la messa alla prova nella citazione diretta?

Nel procedimento di citazione diretta a giudizio la richiesta puo essere proposta fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis del codice di procedura penale.

La giustizia riparativa rientra nella messa alla prova?

Si. Il programma di trattamento puo prevedere espressamente lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa, oltre alla mediazione con la persona offesa gia disciplinata in precedenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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