- Generalizza il rito camerale non partecipato per la Corte di cassazione.
- Disciplina la possibilita di chiedere udienza pubblica o camera partecipata.
- Stringe i termini per memorie scritte e repliche.
- Coordina i ricorsi con il giudizio in assenza e con l'inammissibilita rafforzata.
- Conferma la procura speciale per ricorsi personali ex articolo 613.
Testo dell'articoloVigente
Art. 35 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 611: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.»; 2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell’articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione: a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127; b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all’esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell’articolo 598-bis, salvo che l’appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale .
1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo
127. 1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d’ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l’avviso di fissazione dell’udienza.
1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall’articolo 127, l’avviso di fissazione dell’udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell’udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica.
1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l’avviso di fissazione della nuova udienza.»; 3) nella rubrica le parole «in camera di consiglio» sono soppresse; b) all’articolo 623, comma 1: 1) alla lettera b), le parole: «, 4 e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 4»; 2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall’articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo risulti che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;».
Commento
L'articolo 35 della Cartabia riscrive il giudizio di legittimita penale modificando il Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale. La modifica piu visibile riguarda l'articolo 611, che diventa la disposizione cardine del rito cassazionale: in via generale la Corte decide in camera di consiglio senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori.
Rito camerale non partecipato come regola
Il nuovo articolo 611 stabilisce che la Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio: salvo diversa previsione, giudica su motivi, richieste e memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Le parti possono depositare le proprie richieste entro quindici giorni dall'udienza e memorie di replica entro cinque. E un cambio strutturale: la regola diventa la trattazione cartolare, mentre la pubblica udienza diventa l'eccezione richiesta dalle parti.
Trattazione pubblica o camerale partecipata su richiesta
I difensori e il procuratore generale possono chiedere la trattazione in pubblica udienza, in particolare per i ricorsi contro le sentenze dibattimentali o pronunciate ai sensi dell'articolo 442 (abbreviato). E ammessa altresi la trattazione in camera di consiglio con partecipazione delle parti nei casi in cui la legge prevede l'osservanza delle forme dell'articolo 127 o quando si impugnano sentenze pronunciate all'esito di camera senza partecipazione ex articolo 598-bis.
Inammissibilita rafforzata e selezione dei ricorsi
La riforma conferma e rafforza i meccanismi di selezione: ricorsi privi di specificita, manifestamente infondati o reiterativi sono dichiarati inammissibili in camera senza partecipazione. Il giudizio di cassazione si concentra sulle questioni di legittimita reali, in coerenza con la natura del giudizio nomofilattico.
Coordinamento con assenza e processo telematico
I ricorsi devono essere proposti via telematica e, in caso di imputato assente, devono recare la documentazione attestante l'effettiva conoscenza del procedimento. La Cassazione coordina il giudizio con il nuovo statuto dell'assenza, valutando la regolarita del precedente accertamento.
Implicazioni per la difesa
Cambia la fisionomia stessa del giudizio di legittimita. La difesa deve concentrare ogni argomento in scrittura: motivi specifici, memorie tempestive, replica entro cinque giorni dall'udienza. La discussione orale resta una facolta da esercitare consapevolmente e con anticipo. Per il procuratore generale si tratta di un cambio di stile altrettanto netto, che concentra l'attivita sul deposito di richieste scritte.
Sinergia con l'appello
Il modello del rito camerale non partecipato si coordina con il parallelo articolo 598-bis sull'appello, creando un sistema di impugnazioni cartolari come standard, con la trattazione partecipata come opzione su richiesta.
Profili convenzionali e nomofilachia
Il rito camerale non partecipato impone alla Cassazione di curare con particolare attenzione la motivazione delle sentenze, dato che mancano i passaggi orali tipici dell'udienza pubblica. La trasparenza si gioca quindi sulla qualita della scrittura. La nomofilachia esce paradossalmente rafforzata: meno discussioni orali, piu sentenze pubbliche e analizzabili.
Domande frequenti
La Cassazione decide normalmente in camera di consiglio senza le parti?
Si. Il nuovo articolo 611 fa del rito camerale non partecipato la regola generale: la Corte decide sui motivi e sulle memorie senza udire procuratore generale e difensori, salvo richiesta di trattazione partecipata.
Quando si puo chiedere la pubblica udienza in cassazione?
Si puo chiedere per i ricorsi contro sentenze dibattimentali, contro sentenze emesse a norma dell'articolo 442 sul giudizio abbreviato e in altri casi specifici. La richiesta va formulata nei termini previsti dalla legge.
Entro quando si depositano memorie e repliche?
Le richieste e le memorie principali entro quindici giorni dall'udienza, le repliche entro cinque giorni dalla data fissata.
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