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Art. 41 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

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Art. 41 D.Lgs. 150/2022 — Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 3, abrogato dall’ articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale). –

1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio.»; b) all’articolo 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.»; c) all’articolo 45-bis, al comma 3, le parole: «commi 2, 3, 4, 4-bis e 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-bis, e dall’articolo 133-ter del codice» e, dopo l’articolo 45-bis, è inserito il seguente: «Art. 45-ter (Giudice competente in ordine all’accesso alla giustizia riparativa). –

1. A seguito dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l’invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»; d) all’articolo 55, al comma 2, le parole: «e il testo del fonogramma» sono soppresse; e) dopo l’articolo 56 è inserito il seguente: «Art. 56-bis (Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore). –

1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma

1. La relazione deve contenere: a) il nome e il cognome dell’avvocato notificante; b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato; c) il nome e cognome del destinatario; d) il domicilio digitale a cui l’atto viene notificato; e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto; f) l’ufficio giudiziario, l’eventuale sezione e il numero del procedimento.

3. Quando l’atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l’avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

4. Ai fini previsti dall’articolo 152 del codice, il difensore documenta l’avvenuta notificazione dell’atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell’atto inviato, unitamente all’attestazione di conformità all’originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.»; f) dopo l’articolo 63 è inserito il seguente: «Art. 63-bis (Comunicazione di cortesia). –

1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato attesta l’avvenuta consegna dell’atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell’articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l’esito.»; g) l’articolo 64 è sostituito dal seguente: «Art. 64 (Comunicazione di atti). –

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell’atto con le modalità telematiche di cui all’articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l’atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell’atto con le modalità telematiche di cui all’articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l’atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall’articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell’atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l’atto.»; h) dopo l’articolo 64-bis è inserito il seguente: «Art. 64-ter (Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini). –

1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’ articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 . Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell’ articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.».

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’ articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.»; i) all’articolo 86: 1) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all’uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile , con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.»; l) all’articolo 104-bis: 1) al comma 1, le parole: «Nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi» e la parola: «abbia» è sostituita dalle seguenti: «o la confisca abbiano»; 2) al comma 1-bis le parole: «Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca»; 3) al comma 1-quater, l’ultimo periodo è soppresso; 4) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: «1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall’articolo 578-bis del codice.»; 5) nella rubrica, le parole «a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari» sono sostituite dalle seguenti: «a sequestro e confisca»; m) dopo l’articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti: «Art. 110-ter (Informazione sulle iscrizioni). –

1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito. Art. 110-quater (Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative). –

1. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l’azione penale.»; n) l’articolo 127 è sostituito dal seguente: «Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale). –

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi: a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, del codice; b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini di cui all’articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice; c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica: a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla; b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla; d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.»; o) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente: «Art. 127-bis (Avocazione e criteri di priorità). –

1. Nel disporre l’avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte di appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.»; p) dopo l’articolo 132-bis è inserito il seguente: «Art. 132-ter (Fissazione dell’udienza per la riapertura del processo). –

1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell’articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l’ordinanza di cui all’articolo 598-ter, comma 2, del codice.»; q) all’articolo 141, al comma 4-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice.»; r) all’articolo 141-bis: 1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall’articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415-bis del codice.»; 2) nella rubrica, dopo le parole: «alla messa alla prova» sono aggiunte le seguenti: «. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero»; s) all’articolo 141-ter dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 464-ter.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.» t) all’articolo 142: 1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita»; alla lettera e), dopo le parole: «l’avvertimento che,» sono inserite le seguenti: «fuori del caso previsto dalla lettera d-bis),»; 2) al comma 4, dopo le parole: «previsti dal comma 3 lettere b), c), d),» sono inserite le seguenti: «d-bis),»; u) all’articolo 143-bis: 1) alla rubrica, le parole «sospensione del processo per assenza» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte»; 2) al comma 1 le parole da «Quando il giudice» fino a «sono trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il giudice emette la sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione»; v) all’articolo 145, al comma 2, le parole: «può stabilire» sono sostituite dalla seguente: «stabilisce»; z) all’articolo 146-bis, al comma 4-bis, la parola: «altre» è soppressa e dopo la parola: «parti» è inserita la seguente: «private»; aa) all’articolo 147-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d’ufficio, che l’esame si svolga a distanza»; bb) dopo l’articolo 147-ter, è inserito il seguente: «Art. 147-quater (Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza). –

1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l’integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.» cc) all’articolo 154, al comma 2 , le parole: «consegna la minuta» sono sostituite dalle seguenti: «rende disponibile la bozza» e, al comma 4, le parole: «, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta,» sono soppresse; dd) dopo l’articolo 165-bis, è inserito il seguente: «Art. 165-ter (Monitoraggio dei termini di cui all’articolo 344-bis del codice). –

1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all’articolo 175-bis.»; ee) dopo l’articolo 167, è inserito il seguente: «Art. 167-bis (Adempimenti connessi all’udienza di cui all’articolo 598-bis del codice). –

1. L’avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all’articolo 598-bis del codice, contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.»; ff) dopo l’articolo 175, è inserito il seguente: «Art. 175-bis (Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell’articolo 344-bis del codice). –

1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’articolo 344-bis del codice.»; gg) dopo l’articolo 181, abrogato dall’ articolo 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 , è inserito il seguente: «Art. 181-bis (Modalità di pagamento delle pene pecuniarie). –

1. Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell’ordine di esecuzione di cui all’articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all’ordine di esecuzione.

2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»; hh) all’articolo 205-ter: 1) al comma 1 le parole: «146-bis» sono sostituite dalle seguenti: «133-ter del codice»; 2) al comma 5, le parole: «147-bis» sono sostituite dalle seguenti: «133-ter del codice».