- Le disposizioni si applicano ai minori in modo adeguato alla loro personalita ed esigenze.
- Va sempre considerato il superiore interesse del minore (Convenzione ONU del 1989).
- I programmi che coinvolgono minori sono affidati a mediatori con specifica formazione.
- La Convenzione ONU costituisce il parametro internazionale di riferimento.
- Si raccorda con la disciplina del processo penale minorile.
Testo dell'articoloVigente
Art. 46 D.Lgs. 150/2022 — Diritti e garanzie per le persone minori di età
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato
1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 .
2. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite. Note all’art. 46: – Si riporta il testo dell’ articolo 3, paragrafo 1, della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989): “Art.
3. –
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.”.
Commento
L'articolo 46 della Cartabia dedica una norma specifica ai diritti e alle garanzie delle persone minori di eta nei programmi di giustizia riparativa. Si tratta di una disposizione di principio che ha pero forti ricadute operative sui Centri per la giustizia riparativa e sulla formazione dei mediatori.
Adeguamento alla personalita e alle esigenze del minore
Il comma 1 stabilisce che, nei programmi che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di eta, le disposizioni del decreto si applicano in quanto compatibili e in modo adeguato alla personalita e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con legge 176/1991.
Mediatori con specifica formazione
Il comma 2 impone che ai programmi con minori siano assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite. Non e sufficiente la formazione generale: serve una qualificazione mirata che includa elementi di pedagogia, psicologia evolutiva, diritto minorile e specifiche tecniche di mediazione adatte al minore.
Il superiore interesse del minore
Il richiamo al best interest of the child della Convenzione ONU del 1989 e operativo, non simbolico. Significa che ogni decisione sul programma (avvio, modalita, conclusione, esiti) deve essere valutata in funzione del beneficio per il minore: lo sviluppo personale, la possibilita di riconoscere il proprio comportamento o di elaborare il danno subito, l'integrazione sociale.
Coordinamento con il processo minorile
L'articolo 46 si raccorda con la disciplina del processo penale a carico di imputati minorenni (D.P.R. 448/1988), che gia conosceva forme di mediazione e di percorsi riparativi (in particolare con la messa alla prova minorile dell'articolo 28 DPR 448/1988). La riforma armonizza i due piani garantendo standard comuni di qualita.
Implicazioni operative
Per i Centri, l'articolo 46 impone una distinzione organizzativa: i mediatori minori vanno selezionati e formati separatamente. Per la difesa di minori, e essenziale verificare che il mediatore assegnato abbia titoli e formazione adeguati, perche la qualita del programma incide direttamente sui diritti del minore. Per il pubblico ministero minorile, la giustizia riparativa diventa uno strumento privilegiato accanto agli istituti gia presenti nel rito minorile.
Tutela rafforzata per minori vittime
L'articolo si applica sia ai minori autori sia ai minori vittime. Per i minori vittime, in particolare nei reati di violenza, va assicurato che il programma non comporti vittimizzazione secondaria: si applicano le tutele rafforzate previste dalla Direttiva 2012/29/UE e dalle norme nazionali sull'audizione protetta.
Coordinamento con il rito minorile
L'articolo 46 dialoga con la disciplina del processo penale minorile, che gia conosceva istituti riparativi come la messa alla prova ex DPR 448/1988. La riforma armonizza i due piani, garantendo standard comuni di qualita e proteggendo i diritti del minore con tutele rafforzate.
Domande frequenti
Quali garanzie sono previste per i minori nei programmi riparativi?
Le disposizioni si applicano in modo adeguato alla personalita e alle esigenze del minorenne, tenendo conto del suo superiore interesse, conformemente alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989.
I mediatori che lavorano con i minori devono avere una formazione specifica?
Si. L'articolo 46 richiede che ai programmi con minori siano assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, formazione e competenze adeguate al lavoro con i minorenni.
L'articolo 46 vale solo per i minori autori del reato?
No, vale per tutti i minori coinvolti a qualsiasi titolo, sia minori autori sia minori vittime, con le tutele rafforzate previste per ogni categoria.
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