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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Mediatori e personale dei Centri sono tenuti a riservatezza su attivita, dichiarazioni e informazioni.
  • La riservatezza cede col consenso, in caso di rivelazione necessaria a evitare reati gravi, o se le dichiarazioni integrano reato.
  • I partecipanti non possono divulgare le informazioni prima della conclusione del programma e del procedimento.
  • Dopo la chiusura, la pubblicazione richiede consenso e rispetto della disciplina privacy.
  • E presidio essenziale per la qualita del dialogo riparativo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 50 D.Lgs. 150/2022 — Dovere di riservatezza

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — testo aggiornato

1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.

2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.

3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell’interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Commento

L'articolo 50 della Cartabia disciplina il dovere di riservatezza nei programmi di giustizia riparativa. Senza riservatezza il dialogo non puo esistere: la paura che le dichiarazioni vengano poi usate contro di se in sede penale impedirebbe alla persona di esprimersi liberamente. La riservatezza e quindi un presidio strutturale, non un mero adempimento formale.

Soggetti obbligati

Il comma 1 stabilisce che i mediatori e il personale dei Centri sono tenuti alla riservatezza sulle attivita e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi. L'obbligo grava su tutta la rete dei Centri, compreso il personale amministrativo e di supporto.

Eccezioni alla riservatezza

Tre sono le eccezioni: il consenso dei partecipanti alla rivelazione; la rivelazione assolutamente necessaria a evitare la commissione di imminenti o gravi reati (clausola di salvaguardia); il caso in cui le dichiarazioni integrino di per se reato (es. autodenuncia di reati ulteriori, minacce in corso). Le eccezioni sono tassative e di stretta interpretazione, in coerenza con la centralita della riservatezza.

Obblighi dei partecipanti

Il comma 2 estende il dovere ai partecipanti: non possono divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili. E una limitazione temporanea della liberta di parola dei partecipanti, giustificata dal valore strumentale della riservatezza al successo del programma.

Pubblicazione dopo la chiusura

Il comma 3 disciplina il dopo: la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni e ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali (GDPR e Codice privacy italiano). Si bilancia il diritto di cronaca con la dignita dei partecipanti.

Coordinamento con la tutela del segreto (art. 52)

L'articolo 50 si raccorda strettamente con l'articolo 52 sulla tutela del segreto, che vieta al mediatore di deporre davanti all'autorita giudiziaria sulle attivita riparative, salvo le stesse eccezioni. I due articoli costruiscono un binario di riservatezza che copre sia il piano interno (verso i terzi) sia il piano processuale (verso l'autorita).

Implicazioni pratiche

Per i mediatori, la riservatezza e una colonna portante del proprio ruolo professionale: una violazione mina la fiducia non solo nel singolo programma ma in tutto il sistema. Per la difesa, l'assistenza all'assistito deve includere la spiegazione chiara dei confini della riservatezza, in modo che la persona sappia cosa puo dire liberamente e cosa, invece, integrerebbe reato e potrebbe quindi essere riportato.

Pubblicazione, ricerca scientifica e statistica

L'uso scientifico e statistico delle informazioni e ammissibile, in forma anonimizzata, in coerenza con la disciplina sulla protezione dei dati. La riforma non frena la ricerca, ma impone un equilibrio: i dati aggregati possono essere studiati, ma le dichiarazioni personali restano coperte da riservatezza.

Domande frequenti

Quanto e ampio il dovere di riservatezza dei mediatori?

Copre tutte le attivita, gli atti, le dichiarazioni e le informazioni acquisite per ragione o nel corso del programma. Cede solo col consenso dei partecipanti, per evitare reati gravi imminenti o se le dichiarazioni integrano di per se reato.

I partecipanti possono raccontare cosa succede nel programma?

No, finche il programma non e concluso e il procedimento penale non e definito con sentenza o decreto irrevocabili. Dopo, la pubblicazione richiede consenso e rispetto della disciplina privacy.

Cosa accade se durante il programma emerge un reato grave imminente?

In tale caso e ammessa la rivelazione strettamente necessaria a impedirlo. E una clausola di salvaguardia per casi gravi, di stretta interpretazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.