Testo dell'articoloVigente
Art. 52 D.Lgs. 150/2022 – Tutela del segreto
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all’autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell’attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ articolo 200 del codice di procedura penale .
2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Non è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.
4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.
5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato. Note all’art. 52: – Si riporta il testo dell’ articolo 200 del codice di procedura penale : “Art. 200 (Segreto professionale). –
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.”.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 52 della Cartabia introduce un sistema di tutela del segreto dei programmi di giustizia riparativa che opera sul piano processuale, completando la riservatezza dell'articolo 50 e l'inutilizzabilita dell'articolo 51. La norma e modellata sui presidi gia previsti per i professionisti vincolati da segreto.
Divieto di testimonianza
Il comma 1 stabilisce che il mediatore non puo essere obbligato a deporre davanti all'autorita giudiziaria ne a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorita sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attivita svolta, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma. Si tratta di un esonero pieno dal dovere di testimonianza, salvo le eccezioni gia note: consenso dei partecipanti, necessita di evitare gravi reati imminenti, dichiarazioni che integrino reato.
Rinvio all'articolo 200 CPP
Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale, che disciplina i segreti professionali (avvocati, medici, ministri di culto, giornalisti). Il mediatore entra cosi nella famiglia degli operatori titolari di un segreto qualificato, con tutta la giurisprudenza relativa ai limiti, alle eccezioni e alle modalita di esercizio della tutela.
Divieto di sequestro
Il comma 2 vieta i sequestri di carte o documenti relativi all'oggetto del programma presso i mediatori e nei luoghi di svolgimento. L'eccezione e residuale: e ammesso il sequestro solo se le carte o i documenti costituiscono corpo del reato. La regola e modellata sul divieto di sequestro presso lo studio del difensore (articolo 103 CPP) e protegge la materialita della documentazione riparativa.
Divieto di intercettazioni
Il comma 3 vieta le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma, e di conversazioni del mediatore che abbiano ad oggetto l'attivita riparativa. E un presidio essenziale: senza il divieto di intercettazione, la riservatezza del dialogo sarebbe vulnerabile e di fatto svuotata.
Coordinamento con la disciplina penale processuale
Le tutele dell'articolo 52 si raccordano con la disciplina delle intercettazioni (articolo 271 CPP) e dei sequestri probatori (articoli 253 e seguenti). La giurisprudenza dovra leggere le nuove disposizioni come ipotesi tipiche di divieto, sanzionate con l'inutilizzabilita degli elementi acquisiti in violazione.
Implicazioni pratiche
Per i mediatori, l'articolo 52 garantisce uno scudo professionale solido. Per le procure, e una linea netta da rispettare nelle indagini, anche quando il sospetto investigativo investe persone che partecipano a programmi riparativi. Per la difesa, la consapevolezza delle tutele dell'articolo 52 e essenziale per spiegare al cliente la separazione fra dialogo riparativo e processo.
Sinergia con altre garanzie
Le garanzie dell'articolo 52 vanno lette in continuita con quelle previste per altri operatori del sistema: difensori, periti, consulenti tecnici. Il mediatore si colloca in un'area di professionalita protetta, riconosciuta come essenziale per il funzionamento del sistema penale dialogico.
Casi pratici
Caso 1: mediatore convocato come testimone
Il pubblico ministero convoca il mediatore di Tizio per ottenere informazioni sul programma. Il mediatore oppone la tutela dell'articolo 52 e non rende dichiarazioni, salvo per le eccezioni previste dalla legge.
Caso 2: tentativo di intercettazione nei locali del Centro
Indagando su Caio, gli inquirenti valutano un'intercettazione nei locali del Centro per la giustizia riparativa. L'articolo 52 lo vieta espressamente: l'intercettazione non puo essere disposta.
Domande frequenti
Il mediatore puo essere chiamato a testimoniare?
No, non puo essere obbligato. Il mediatore beneficia di un esonero pieno dal dovere di testimoniare sull'attivita riparativa, salvo le eccezioni del consenso dei partecipanti, della necessita di evitare reati gravi e delle dichiarazioni che integrino reato.
Si possono sequestrare documenti del programma riparativo?
No, salvo che costituiscano corpo del reato. La regola, modellata sul divieto di sequestro presso lo studio del difensore, protegge la materialita della documentazione.
Sono ammesse intercettazioni nei luoghi del programma?
No. L'articolo 52 vieta espressamente le intercettazioni nei luoghi di svolgimento del programma e delle conversazioni del mediatore relative all'attivita riparativa.