- Le PA pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo del proprio personale.
- Vanno pubblicati anche i criteri di valutazione della commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali.
- Le graduatorie sono aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
- I dati vanno mantenuti costantemente aggiornati nel tempo.
- La Funzione pubblica gestisce un collegamento ipertestuale unico ai fini dell'accessibilità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 33/2013 — Bandi di concorso
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione , nonché i criteri di valutazione della Commissione , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori .
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1 . 2-bis. I soggetti di cui all’articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell’accessibilità ai sensi dell’ articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
Stesso numero, altri codici
- Art. 19 Cod. Amb. — Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
- Art. 19 D.Lgs. 159/2011 — Indagini patrimoniali
- Art. 19 D.Lgs. 209/2005 — Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
- Art. 19 D.Lgs. 42/2004 — Ispezione
- Articolo 19 bis.1 del T.U.IVA
- Articolo 19 bis.2 del T.U.IVA
Commento
L'articolo 19 affronta la trasparenza dell'accesso al pubblico impiego, terreno particolarmente sensibile sotto il profilo costituzionale per la stretta connessione con l'articolo 97 della Costituzione e con il principio del concorso pubblico. La norma allarga l'oggetto della pubblicazione ben oltre il semplice bando di selezione, includendo tutti gli atti idonei a consentire un controllo sostanziale sulla regolarità della procedura.
Il superamento della pubblicità formale
Per decenni la pubblicazione di un concorso pubblico si è esaurita nella Gazzetta Ufficiale e nell'albo dell'ente. L'articolo 19 segna il passaggio a una trasparenza più profonda: oggi devono essere accessibili anche i criteri di valutazione fissati dalla commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali. È un cambio di paradigma che permette al partecipante e al cittadino di verificare la coerenza tra criteri annunciati e valutazioni effettive.
I criteri di valutazione della commissione
La pubblicazione dei criteri elaborati dalla commissione esaminatrice è uno snodo centrale. I criteri devono essere stabiliti prima dell'apertura delle buste contenenti le prove o, comunque, prima della loro valutazione, e devono restare conoscibili a posteriori. Solo così è possibile ricostruire ex post il percorso motivazionale della commissione, anche in sede di contenzioso amministrativo.
Tracce delle prove e principio di concorrenza
L'obbligo di pubblicare le tracce delle prove ha un duplice scopo: rendere riproducibile il livello di difficoltà selettiva richiesto e consentire ai futuri partecipanti di prepararsi su una base concreta. La pubblicazione delle tracce favorisce una più ampia concorrenza nel medio periodo e contrasta fenomeni di banche dati riservate o di fughe di informazioni.
Le graduatorie e lo scorrimento
La novella che ha richiesto l'aggiornamento delle graduatorie con lo scorrimento degli idonei non vincitori è particolarmente importante. Significa che la graduatoria non è un dato statico fotografato al momento dell'approvazione, ma un documento dinamico che riflette le successive utilizzazioni. Questa pubblicità sostiene il legittimo affidamento degli idonei e consente di verificare il rispetto della regola del previo scorrimento prima di indire nuove procedure.
Il portale unico della Funzione pubblica
Il comma 2-bis introduce un meccanismo di pubblicità centralizzata: tramite il Dipartimento della funzione pubblica viene assicurata la pubblicazione del collegamento ipertestuale ai dati, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 101/2013. Il portale unico delle assunzioni e dei concorsi (oggi inPA) è il punto di approdo di questa logica: una vista unitaria su tutte le procedure concorsuali nazionali, anche se le pubblicazioni di dettaglio restano sui siti delle singole amministrazioni.
Domande frequenti
Cosa va pubblicato oltre al bando?
Criteri di valutazione della commissione, tracce delle prove e graduatorie finali, comprensive degli aggiornamenti per scorrimento degli idonei.
Perché si pubblicano le tracce delle prove?
Per garantire trasparenza sul livello selettivo richiesto e permettere ai futuri candidati una preparazione su basi concrete, oltre a sostenere il controllo diffuso.
Cos'è il portale unico delle assunzioni?
Una piattaforma centralizzata gestita dalla Funzione pubblica che raccoglie i collegamenti ipertestuali alle procedure concorsuali delle amministrazioni.
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