Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Vedi anche
→art. 16 TRASPARENZA→art. 17 TRASPARENZA→art. 19 TRASPARENZA→art. 20 TRASPARENZA→art. 22 L. 241/90 (Accesso)→art. 1 L. 190/12 (Anticorruzione)→art. 5 GDPR (Principi)→art. 6 GDPR (Liceità)→Art. 15 ter D.Lgs. 33/2013 – (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi)→Art. 15 bis D.Lgs. 33/2013 – (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate)→Art. 15 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza→Art. 21 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 18 è una disposizione breve ma di forte impatto, perché tocca il delicato terreno degli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici. La norma impone a ciascuna amministrazione di pubblicare l'elenco completo degli incarichi conferiti o autorizzati al proprio personale, con indicazione di durata e compenso. Si tratta del versante speculare dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, che disciplina le incompatibilità e gli obblighi autorizzatori.
Funzione preventiva sui conflitti di interesse
La trasparenza degli incarichi esterni è il principale strumento di prevenzione dei conflitti di interesse e del cumulo di funzioni incompatibili. Permette al cittadino, ma anche al collega, al sindacato e all'organo di controllo, di verificare se un dirigente o un funzionario stia svolgendo attività professionali parallele potenzialmente concorrenti con il suo ufficio. È una delle ragioni per cui il piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge 190/2012, dedica sempre una sezione specifica al monitoraggio degli incarichi.
L'oggetto della pubblicazione
La norma richiede di pubblicare due categorie distinte: gli incarichi conferiti dall'amministrazione ai propri dipendenti - quelli cioè interni o accessori al rapporto di servizio - e gli incarichi esterni autorizzati. Per ciascuno vanno indicati la durata e il compenso spettante. Pur nella sua sintesi, l'obbligo presuppone una struttura informativa robusta: ogni amministrazione deve disporre di un registro interno aggiornato, condizione preliminare per qualunque pubblicazione tempestiva.
Il coordinamento con l'Anagrafe nazionale
L'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 prevede che le amministrazioni comunichino al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni, gli incarichi conferiti o autorizzati. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 33/2013 consente di assolvere all'obbligo di pubblicazione attraverso un collegamento ipertestuale a tale Anagrafe. Si crea così un sistema integrato che combina pubblicità diffusa e fonte centralizzata.
Compenso e durata: dati non discrezionali
L'indicazione del compenso non può essere generica né limitata a fasce. Deve riguardare l'importo effettivamente pattuito, eventualmente aggiornato in caso di varianti contrattuali. La durata, allo stesso modo, deve riflettere il termine reale dell'incarico. Pubblicazioni incomplete o approssimative sono oggetto di rilievi ANAC in sede di vigilanza e possono integrare l'illecito disciplinare a carico del responsabile della trasparenza.
Effetti sull'attestazione annuale e sulla performance
L'organismo indipendente di valutazione verifica annualmente, ai sensi della delibera ANAC sulla griglia di rilevazione, il rispetto degli obblighi di pubblicazione anche con riferimento all'articolo 18. L'esito confluisce nell'attestazione che diventa parte della valutazione di performance dei dirigenti responsabili, con possibili riflessi sulla retribuzione di risultato.
Casi pratici
Caso 1: Incarico autorizzato e pubblicazione tempestiva
Tizio è funzionario di un'amministrazione comunale e ottiene l'autorizzazione a svolgere un breve incarico didattico presso un'università convenzionata. L'amministrazione, oltre a rilasciare l'autorizzazione, provvede a pubblicare nella sezione trasparenza l'elenco aggiornato, indicando durata e compenso lordo dell'incarico. La pubblicazione tempestiva consente all'amministrazione di comunicarlo poi all'Anagrafe delle prestazioni nei termini di legge.
Caso 2: Omissione e segnalazione di un cittadino
Caio, dirigente, riceve un incarico esterno di consulenza scientifica retribuita. L'ente lo autorizza ma non lo pubblica nell'elenco di cui all'articolo 18. Un cittadino, dopo aver presentato istanza di accesso civico semplice senza ottenere riscontro, si rivolge al titolare del potere sostitutivo. L'ente, in autotutela, provvede a pubblicare l'elenco aggiornato e segnala l'episodio al responsabile della prevenzione della corruzione per le valutazioni disciplinari del caso.
Domande frequenti
Quali incarichi vanno pubblicati?
Tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione ai propri dipendenti e quelli esterni autorizzati, con indicazione di durata e compenso spettante.
L'obbligo si sovrappone all'Anagrafe delle prestazioni?
No, si coordina: la pubblicazione può essere assolta tramite collegamento ipertestuale all'Anagrafe gestita dalla Funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 9-bis.
Cosa succede in caso di omissione?
Si configura un inadempimento agli obblighi di trasparenza con possibili rilievi ANAC, responsabilità disciplinare del responsabile e impatto negativo sull'attestazione annuale OIV.