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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le PA pubblicano i riferimenti per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali applicati.
  • Vanno pubblicate eventuali interpretazioni autentiche dei contratti collettivi nazionali.
  • Si pubblicano i contratti integrativi con relazione tecnico-finanziaria e relazione illustrativa certificate.
  • Le relazioni evidenziano gli effetti attesi su produttività ed efficienza dei servizi.
  • Si rinvia per la certificazione all'articolo 40-bis del D.Lgs. 165/2001.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 21 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e dall’ articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’ articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Commento

L'articolo 21 disciplina la trasparenza sulla contrattazione collettiva applicata nelle amministrazioni pubbliche, riconoscendo la centralità della fonte negoziale nella regolazione del rapporto di lavoro pubblico. La norma distingue due livelli — la contrattazione nazionale e la contrattazione integrativa — e per ciascuno individua specifici obblighi di pubblicazione, in coerenza con l'architettura disegnata dal decreto legislativo 165/2001.

La contrattazione nazionale

Il primo comma impone di pubblicare i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti collettivi nazionali applicati all'amministrazione. Non si chiede dunque la riproduzione integrale del contratto, che è già pubblicato in fonti ufficiali, ma un set di riferimenti che consenta al lettore di accedere al testo. Vengono pubblicate anche le eventuali interpretazioni autentiche, atti di natura paranormativa che chiariscono il significato di clausole controverse e che spesso decidono questioni applicative dirimenti.

La contrattazione integrativa: cuore della disposizione

Il secondo comma riguarda i contratti integrativi, lo strumento attraverso cui ciascuna amministrazione adatta la cornice nazionale alle proprie specificità organizzative. La pubblicazione è qui particolarmente importante perché in sede integrativa si decide la concreta distribuzione delle risorse decentrate, la disciplina degli incentivi e delle progressioni economiche, le specifiche delle indennità accessorie.

La relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa

Il contratto integrativo non si pubblica isolato: deve essere accompagnato dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, entrambe certificate dagli organi di controllo ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 165/2001. La relazione tecnico-finanziaria attesta la sostenibilità economica dell'accordo; la relazione illustrativa, invece, deve esplicitare gli effetti attesi in termini di produttività ed efficienza dei servizi erogati. Quest'ultimo profilo, espressamente richiamato dalla norma, va letto come un vincolo motivazionale: l'accordo deve poter dimostrare un nesso tra la spesa accessoria e un miglioramento dell'azione amministrativa.

Il ruolo degli organi di controllo

La certificazione preventiva degli organi di controllo è la chiave di volta del sistema: senza di essa il contratto integrativo non solo non può essere pubblicato, ma non è efficace. La pubblicazione, dunque, è anche un atto di garanzia per il cittadino, che può verificare l'avvenuta validazione finanziaria dell'accordo.

Coordinamento con l'Aran e con il MEF

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e la Ragioneria generale dello Stato esercitano funzioni di monitoraggio e controllo sulle informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dell'articolo 40-bis citato. La pubblicazione sull'amministrazione trasparente è la finestra dalla quale anche il cittadino può guardare a questa fitta rete di controlli interni.

Domande frequenti

Quale parte della contrattazione si pubblica?

I riferimenti dei contratti collettivi nazionali, le eventuali interpretazioni autentiche e i contratti integrativi con le relative relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa.

Perché serve la certificazione degli organi di controllo?

Perché senza la certificazione preventiva il contratto integrativo non è efficace e dunque non può essere pubblicato come fonte negoziale operativa.

Cosa contiene la relazione illustrativa?

Una descrizione degli effetti attesi sull'attività amministrativa, in particolare su produttività ed efficienza dei servizi erogati ai cittadini.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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