- Le PA pubblicano e aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati da organi di indirizzo politico e dirigenti.
- L'elenco riguarda in particolare i provvedimenti finali dei procedimenti indicati.
- Sono inclusi i provvedimenti di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture ai sensi del codice contratti.
- Sono inclusi gli accordi con privati e tra amministrazioni ex artt. 11 e 15 L. 241/1990.
- Alcune lettere e il comma 2 sono stati soppressi dal D.Lgs. 97/2016 nell'ottica del FOIA italiano.
Testo dell'articoloVigente
Art. 23 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 ; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici , relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis ; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 ; d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche , ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .
Stesso numero, altri codici
- Art. 23 Cod. Amb. — Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti
- Art. 23 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo
- Art. 23 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
- Art. 23 D.Lgs. 42/2004 — Procedure edilizie semplificate
- Art. 23 CAD — (Copie analogiche di documenti informatici)
- Art. 23 L. 91/1992
Commento
L'articolo 23 disciplina la pubblicazione degli elenchi di provvedimenti amministrativi, una delle forme più discusse di trasparenza perché coinvolge il diritto all'informazione sull'attività amministrativa concreta. Dopo la novella del decreto legislativo 97/2016 — il cosiddetto FOIA italiano — l'oggetto della disposizione è stato semplificato: alcune lettere sono state soppresse per evitare sovrapposizioni con la disciplina settoriale dell'accesso e del codice dei contratti.
La logica della pubblicazione per elenchi
La norma chiede non tanto la pubblicazione integrale di ogni provvedimento, ma la tenuta di un elenco aggiornato dei provvedimenti adottati. L'elenco, organizzato in distinte partizioni della sezione Amministrazione trasparente, è uno strumento di mappatura: consente al lettore di sapere quanti e quali provvedimenti sono stati adottati in un dato periodo, su quali oggetti e da quali soggetti decisori. Su questa base si può poi attivare, se di interesse, una richiesta di accesso documentale o di accesso civico generalizzato.
Il perimetro degli organi e la cadenza semestrale
L'obbligo riguarda i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico — sindaci, assessori, ministri, presidenti e giunte — e dai dirigenti. L'aggiornamento è semestrale: una cadenza che bilancia esigenze di tempestività e onerosità organizzativa. La pubblicazione per elenchi è uno strumento di accountability di sistema, non di trasparenza puntuale del singolo atto.
Scelta del contraente nei contratti pubblici
La lettera b) richiede la pubblicazione del provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alla modalità selettiva impiegata ai sensi del codice dei contratti pubblici. È una traccia residuale, perché la trasparenza sostanziale degli affidamenti è oggi disciplinata in modo organico dall'articolo 28 e seguenti del nuovo codice dei contratti (decreto legislativo 36/2023) e dall'articolo 29 sull'amministrazione trasparente settoriale. La norma del 33/2013 funge da clausola di chiusura ricognitiva.
Accordi con privati e tra amministrazioni
La lettera d) riguarda gli accordi ex articoli 11 e 15 della legge 241/1990. L'articolo 11 disciplina gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, in cui l'amministrazione concorda con il privato il contenuto dell'atto finale; l'articolo 15 disciplina gli accordi tra amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune. Si tratta di forme di azione consensuale dell'amministrazione, particolarmente meritevoli di pubblicità perché si svolgono fuori dallo schema unilaterale tipico del provvedimento.
Le soppressioni del FOIA italiano
Le lettere a) e c) del comma 1 e l'intero comma 2 sono stati soppressi dal decreto legislativo 97/2016. La razionalizzazione ha mirato a evitare obblighi ridondanti e a rafforzare lo strumento dell'accesso civico generalizzato, che oggi consente di chiedere qualunque documento detenuto dalla PA salvi i limiti tassativi previsti. L'effetto netto è un alleggerimento dei doveri di pubblicazione automatica, compensato da un potenziamento del diritto attivo del cittadino.
Domande frequenti
Cosa contiene l'elenco semestrale?
I provvedimenti finali degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti relativi a scelta del contraente nei contratti pubblici e accordi ex artt. 11 e 15 L. 241/1990.
Perché alcune lettere sono state abrogate?
Il D.Lgs. 97/2016 ha eliminato duplicazioni e rafforzato l'accesso civico generalizzato come strumento principale di trasparenza attiva sul singolo atto.
Si pubblicano i provvedimenti integrali?
La norma chiede gli elenchi; per il testo integrale del singolo provvedimento si può ricorrere all'accesso documentale o all'accesso civico generalizzato.
Vedi anche