Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 24 D.Lgs. 33/2013 – Articolo abrogato

Articolo abrogato

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • L'articolo 24 del D.Lgs. 33/2013 è stato abrogato.
  • La disposizione originaria riguardava obblighi di pubblicazione su procedimenti amministrativi tipizzati.
  • L'abrogazione è intervenuta con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il cosiddetto FOIA italiano.
  • Le materie residue sono ricondotte ad altri articoli del decreto e all'accesso civico generalizzato.
  • L'articolo resta nel testo normativo come segnaposto della sua avvenuta soppressione.
Indice dei contenuti

L'articolo 24 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è stato abrogato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nell'ambito della riforma comunemente nota come FOIA italiano. La sua presenza nel corpo del decreto resta dunque solo formale: l'articolo è un segnaposto numerico, privo di contenuto precettivo attualmente vigente.

Il contesto della soppressione

La novella del 2016 ha avuto l'obiettivo di razionalizzare la disciplina della trasparenza amministrativa, eliminando duplicazioni rispetto alla legislazione settoriale e potenziando lo strumento dell'accesso civico generalizzato. In questo quadro, alcune disposizioni come l'articolo 24 - che imponevano obblighi specifici di pubblicazione su procedimenti tipizzati - sono state ritenute non più necessarie, perché le stesse informazioni risultavano comunque acquisibili attraverso il diritto attivo di accesso o erano già coperte da altre norme.

Effetti dell'abrogazione sull'operatività

Per le amministrazioni l'effetto pratico è la disapplicazione totale dell'articolo: nessun obbligo nuovo discende oggi dall'articolo 24, e la sezione Amministrazione trasparente non deve prevedere una partizione specifica dedicata. Eventuali sezioni residue, presenti per inerzia su alcuni siti istituzionali, possono essere rimosse o trasformate in rimandi all'accesso civico generalizzato.

Coordinamento con l'accesso civico generalizzato

Il superamento di obblighi puntuali di pubblicazione si è accompagnato a un robusto rafforzamento dell'accesso civico generalizzato, oggi disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013. Il cittadino può chiedere a qualunque pubblica amministrazione qualsiasi documento detenuto, salve le eccezioni tassative previste. Il modello è dunque passato da una trasparenza per obblighi a una trasparenza per diritto.

La portata pratica per il lettore

Per chi consulta oggi il testo del decreto trasparenza, l'articolo 24 va letto come una sorta di placeholder normativo: la sua sussistenza nominale serve a non alterare la numerazione complessiva degli articoli e a non creare disallineamenti nei rinvii operati da fonti collegate, ma non genera alcun obbligo direttamente applicabile.

Il valore sistemico della novella del 2016

L'abrogazione di articoli come il 24 va apprezzata nel contesto più ampio della novella del 2016, che ha rappresentato un passaggio culturale importante: dall'idea di una trasparenza meccanica come pubblicazione di lunghissimi elenchi, all'idea di una trasparenza come servizio, in cui il cittadino può attivamente chiedere ciò che gli interessa e ottenere risposta in tempi certi, fatte salve le eccezioni di legge.

Casi pratici

Caso 1: Sezione residua sul sito istituzionale

Tizio, responsabile della trasparenza di un Comune, in sede di revisione annuale del sito si accorge che una sotto-pagina della sezione Amministrazione trasparente è ancora intestata all'articolo 24, nonostante l'abrogazione. Procede a rimuovere la voce, oppure a sostituirla con un richiamo all'accesso civico generalizzato, evitando di indurre il cittadino in errore.

Caso 2: Cittadino che richiede dati ex articolo 24

Caio presenta a un'amministrazione regionale una richiesta di pubblicazione di dati basata espressamente sull'articolo 24. L'ufficio gli risponde chiarendo che la disposizione è stata abrogata nel 2016 e lo informa della possibilità di presentare istanza di accesso civico generalizzato per ottenere le informazioni di interesse, nei limiti previsti dalla normativa.

Domande frequenti

L'articolo 24 è ancora in vigore?

No, è stato abrogato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e non genera alcun obbligo di pubblicazione.

Come ottenere oggi i dati che l'articolo 24 prevedeva?

Attraverso l'accesso civico generalizzato disciplinato dall'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, salvi i limiti tassativi di legge.

Perché si mantiene l'articolo nel testo?

Per non alterare la numerazione del decreto e non disallineare i rinvii presenti in altre fonti, pur in assenza di contenuto precettivo vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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