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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'elenco dei beneficiari include nome dell'impresa o ente e i rispettivi dati fiscali oppure nome di altro beneficiario.
  • Va indicato l'importo del vantaggio economico corrisposto.
  • Si pubblica la norma o il titolo a base dell'attribuzione e l'ufficio responsabile.
  • Si pubblica la modalità di individuazione del beneficiario e il link a progetto e curriculum.
  • Le informazioni sono in formato tabellare aperto, riutilizzabile, organizzate in elenco annuale per amministrazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l’importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Commento

L'articolo 27 completa l'architettura della trasparenza sui contributi pubblici, integrando l'articolo 26 con il dettaglio del contenuto dell'elenco dei soggetti beneficiari. La norma è una specificazione tecnica essenziale: senza queste indicazioni, l'obbligo del 26 rischierebbe di tradursi in pubblicazioni eterogenee, poco confrontabili e poco utili al controllo diffuso.

Il contenuto minimo dell'elenco

Il comma 1 enumera in modo tassativo le informazioni che l'elenco deve riportare. Si comincia con il nome dell'impresa o dell'ente e i dati fiscali — partita IVA o codice fiscale — che consentono l'identificazione univoca. Per i beneficiari diversi da imprese o enti la norma chiede semplicemente il nome del soggetto. Segue l'importo del vantaggio economico, dato di valore puntuale; la norma o il titolo a base dell'attribuzione, che ancora il contributo a una fonte legale; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile, che garantisce tracciabilità decisionale; la modalità di individuazione del beneficiario, che rivela se si è trattato di bando, avviso pubblico, affidamento diretto o procedura nominativa; infine il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

La centralità del link al progetto

La lettera f) introduce un elemento qualificante: il link al progetto selezionato e al curriculum del beneficiario incaricato. La trasparenza non si esaurisce nel sapere chi riceve cosa, ma si estende al perché: quale progetto è stato finanziato, su quale curriculum è stata fondata la scelta. Per i contributi a persone fisiche professioniste, il curriculum è uno strumento di verifica della congruenza tra qualifiche e oggetto del finanziamento.

Il formato tabellare aperto

Il comma 2 impone che le informazioni siano riportate in formato tabellare aperto, idoneo all'esportazione, al trattamento e al riutilizzo ai sensi dell'articolo 7. È una scelta tecnica di grande peso: il formato aperto consente analisi automatiche, confronti tra amministrazioni, ricerche puntuali e riutilizzo da parte di operatori della società civile, ricercatori e giornalisti d'inchiesta. È la differenza tra una trasparenza-vetrina e una trasparenza-dato.

L'organizzazione annuale per amministrazione

Le informazioni devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. La logica è di consentire una vista unitaria di ciò che ciascun ente ha erogato in un dato anno solare, evitando frammentazioni per ufficio o per programma. Questa struttura agevola lo studio dei trend pluriennali e l'individuazione di concentrazioni anomale di flusso verso determinati beneficiari.

Sinergie con l'open data nazionale

I dataset prodotti dall'articolo 27 alimentano potenzialmente il portale nazionale degli open data e si integrano con il Registro nazionale aiuti per la quota relativa alle imprese. La Funzione pubblica e l'AgID hanno emanato linee guida tecniche sui formati aperti che orientano l'attuazione operativa, con l'obiettivo di rendere l'ecosistema dei dati di trasparenza più coerente e fruibile.

Domande frequenti

Quali dati identificativi vanno pubblicati?

Per imprese ed enti il nome e i dati fiscali; per altri beneficiari il nome; in tutti i casi anche l'importo, il titolo, la modalità di individuazione e il link al progetto.

In che formato si pubblicano?

In formato tabellare aperto che consente esportazione, trattamento e riutilizzo dei dati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto trasparenza.

Come sono organizzati gli elenchi?

In un unico elenco annuale per singola amministrazione, in modo da consentire una vista unitaria dei flussi erogati nell'anno solare.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.