- L'elenco dei beneficiari include nome dell'impresa o ente e i rispettivi dati fiscali oppure nome di altro beneficiario.
- Va indicato l'importo del vantaggio economico corrisposto.
- Si pubblica la norma o il titolo a base dell'attribuzione e l'ufficio responsabile.
- Si pubblica la modalità di individuazione del beneficiario e il link a progetto e curriculum.
- Le informazioni sono in formato tabellare aperto, riutilizzabile, organizzate in elenco annuale per amministrazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l’importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione; d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 27 L. 184/1983: Effetti dell'adozione sullo stato dell'adottato
- Art. 27 Cod. Amb. — Provvedimento unico in materia ambientale
- Art. 27 D.Lgs. 159/2011 — Comunicazioni e impugnazioni
- Art. 27 D.Lgs. 209/2005 — Rispetto delle norme di interesse generale
- Art. 27 D.Lgs. 42/2004 — Situazioni di urgenza
- Art. 27 CAD — Articolo abrogato
Commento
L'articolo 27 completa l'architettura della trasparenza sui contributi pubblici, integrando l'articolo 26 con il dettaglio del contenuto dell'elenco dei soggetti beneficiari. La norma è una specificazione tecnica essenziale: senza queste indicazioni, l'obbligo del 26 rischierebbe di tradursi in pubblicazioni eterogenee, poco confrontabili e poco utili al controllo diffuso.
Il contenuto minimo dell'elenco
Il comma 1 enumera in modo tassativo le informazioni che l'elenco deve riportare. Si comincia con il nome dell'impresa o dell'ente e i dati fiscali — partita IVA o codice fiscale — che consentono l'identificazione univoca. Per i beneficiari diversi da imprese o enti la norma chiede semplicemente il nome del soggetto. Segue l'importo del vantaggio economico, dato di valore puntuale; la norma o il titolo a base dell'attribuzione, che ancora il contributo a una fonte legale; l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile, che garantisce tracciabilità decisionale; la modalità di individuazione del beneficiario, che rivela se si è trattato di bando, avviso pubblico, affidamento diretto o procedura nominativa; infine il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
La centralità del link al progetto
La lettera f) introduce un elemento qualificante: il link al progetto selezionato e al curriculum del beneficiario incaricato. La trasparenza non si esaurisce nel sapere chi riceve cosa, ma si estende al perché: quale progetto è stato finanziato, su quale curriculum è stata fondata la scelta. Per i contributi a persone fisiche professioniste, il curriculum è uno strumento di verifica della congruenza tra qualifiche e oggetto del finanziamento.
Il formato tabellare aperto
Il comma 2 impone che le informazioni siano riportate in formato tabellare aperto, idoneo all'esportazione, al trattamento e al riutilizzo ai sensi dell'articolo 7. È una scelta tecnica di grande peso: il formato aperto consente analisi automatiche, confronti tra amministrazioni, ricerche puntuali e riutilizzo da parte di operatori della società civile, ricercatori e giornalisti d'inchiesta. È la differenza tra una trasparenza-vetrina e una trasparenza-dato.
L'organizzazione annuale per amministrazione
Le informazioni devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione. La logica è di consentire una vista unitaria di ciò che ciascun ente ha erogato in un dato anno solare, evitando frammentazioni per ufficio o per programma. Questa struttura agevola lo studio dei trend pluriennali e l'individuazione di concentrazioni anomale di flusso verso determinati beneficiari.
Sinergie con l'open data nazionale
I dataset prodotti dall'articolo 27 alimentano potenzialmente il portale nazionale degli open data e si integrano con il Registro nazionale aiuti per la quota relativa alle imprese. La Funzione pubblica e l'AgID hanno emanato linee guida tecniche sui formati aperti che orientano l'attuazione operativa, con l'obiettivo di rendere l'ecosistema dei dati di trasparenza più coerente e fruibile.
Domande frequenti
Quali dati identificativi vanno pubblicati?
Per imprese ed enti il nome e i dati fiscali; per altri beneficiari il nome; in tutti i casi anche l'importo, il titolo, la modalità di individuazione e il link al progetto.
In che formato si pubblicano?
In formato tabellare aperto che consente esportazione, trattamento e riutilizzo dei dati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto trasparenza.
Come sono organizzati gli elenchi?
In un unico elenco annuale per singola amministrazione, in modo da consentire una vista unitaria dei flussi erogati nell'anno solare.
Vedi anche