- Le PA pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dall'adozione.
- I dati di bilancio sono pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con rappresentazioni grafiche.
- I dati su entrate e spese sono pubblicati in formato tabellare aperto secondo schema DPCM e Conferenza unificata.
- Si pubblica il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ex art. 19 D.Lgs. 91/2011.
- Si pubblicano gli aggiornamenti ex art. 22 del medesimo decreto.
Testo dell'articoloVigente
Art. 29 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’ articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 , con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011 .
Stesso numero, altri codici
- Articolo 29 L. 184/1983: Adozione internazionale e Convenzione dell'Aja
- Art. 29 Cod. Amb. — (Sistema sanzionatorio)
- Art. 29 D.Lgs. 159/2011 — Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale
- Art. 29 D.Lgs. 209/2005 — Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
- Art. 29 D.Lgs. 42/2004 — Conservazione
- Art. 29 CAD — Qualificazione dei fornitori di servizi
Commento
L'articolo 29 disciplina la trasparenza finanziaria delle pubbliche amministrazioni, materia centrale per qualsiasi sistema di accountability. La disposizione articola tre flussi distinti: il bilancio in senso classico, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi, e la pubblicazione di entrate e spese in formato aperto. Ognuno di questi flussi risponde a un'esigenza di conoscenza diversa.
I documenti di bilancio
Il primo comma impone la pubblicazione, entro trenta giorni dall'adozione, dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo. La pubblicità riguarda dunque tanto la fase di programmazione finanziaria iniziale quanto la fase di rendicontazione finale, restituendo al cittadino una vista completa del ciclo di bilancio dell'ente.
L'esigenza della rappresentazione semplificata
Lo stesso comma 1 chiede di affiancare alla pubblicazione dei documenti tecnici una versione sintetica, aggregata e semplificata, anche con rappresentazioni grafiche, finalizzata alla piena accessibilità e comprensibilità. È un obbligo di traduzione: i bilanci pubblici sono documenti tecnici, articolati su missioni, programmi e capitoli, di non immediata leggibilità per i non addetti. Le rappresentazioni grafiche, i bilanci di cittadinanza e le infografiche sono le forme con cui le amministrazioni più avanzate hanno dato attuazione a questa parte della norma.
Il formato tabellare aperto
Il comma 1-bis introduce un livello ulteriore: i dati su entrate e spese vanno resi accessibili anche in formato tabellare aperto, idoneo all'esportazione e al riutilizzo. È previsto il ricorso a un portale unico e l'adozione di uno schema tipo definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. Questo passaggio mira a costruire la BDAP — Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche — gestita dalla Ragioneria generale dello Stato, vera infrastruttura informativa della trasparenza finanziaria del Paese.
Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi
Il comma 2 richiama il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 91/2011, con i successivi aggiornamenti previsti dall'articolo 22 dello stesso decreto. È lo strumento che lega la dimensione finanziaria a quella programmatica: per ciascuna missione e programma di bilancio si individuano gli obiettivi, gli indicatori di risultato e i valori attesi. La pubblicazione del Piano permette al cittadino di verificare se le risorse stanziate corrispondano ad ambizioni misurabili e, soprattutto, se gli obiettivi siano stati conseguiti negli anni successivi.
Il monitoraggio degli obiettivi
La pubblicazione comprende anche i dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi. È il versante dinamico della trasparenza finanziaria: non solo la fotografia statica del bilancio, ma anche l'aggiornamento periodico sullo stato di avanzamento. Su questo profilo si innestano anche le iniziative di OpenBDAP, il portale di consultazione pubblica dei dati BDAP che la Ragioneria generale ha sviluppato negli anni.
Coordinamento con la Corte dei conti e con la disciplina contabile
La trasparenza ex articolo 29 si integra con i meccanismi di controllo della Corte dei conti, sia in sede di parificazione dei rendiconti regionali sia in sede di vigilanza sulla finanza pubblica. Il dato pubblicato è dunque il punto di partenza di una catena di controlli istituzionali e di vigilanza diffusa.
Domande frequenti
Cosa va pubblicato sul bilancio?
I documenti e gli allegati del preventivo e del consuntivo entro 30 giorni dall'adozione, oltre a una rappresentazione sintetica accessibile.
Cosa contiene il Piano degli indicatori?
Obiettivi, indicatori di risultato e valori attesi per ciascuna missione e programma di bilancio, come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 91/2011.
Perché si usa il formato tabellare aperto?
Per consentire esportazione, trattamento e riutilizzo dei dati su entrate e spese e per alimentare la banca dati nazionale BDAP della Ragioneria generale.
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