- Le Regioni, le province autonome e le province pubblicano i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali.
- Va data evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con titolo e impiego.
- Vanno pubblicati anche gli atti e le relazioni degli organi di controllo sui rendiconti.
- La mancata pubblicazione comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o assegnare.
- La fonte primaria è l'articolo 1, comma 10, del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.
Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.Lgs. 33/2013 — Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’ articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 28 L. 184/1983: Riservatezza sull'adozione e accesso alle origini
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca
- Art. 28 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
- Art. 28 D.Lgs. 42/2004 — Misure cautelari e preventive
- Art. 28 CAD — Certificati di firma elettronica qualificata
Commento
L'articolo 28 disciplina un capitolo delicato della trasparenza dei livelli politici intermedi: i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali. La disposizione nasce dalla scia delle inchieste che, all'inizio degli anni 2010, hanno portato all'emersione di gravi irregolarità nell'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari di alcune regioni, e si raccorda con la disciplina speciale di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012.
Il perimetro soggettivo
L'obbligo grava sulle Regioni, sulle Province autonome di Trento e Bolzano e sulle Province. La scelta riflette la diversa natura dei gruppi consiliari rispetto agli organi monocratici: i gruppi sono formazioni interne al consiglio rappresentativo e ricevono risorse pubbliche destinate a sostenere la loro attività istituzionale. La loro accountability è dunque cruciale per la qualità democratica dell'ente.
L'oggetto della pubblicazione
Vanno pubblicati i rendiconti redatti ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.L. 174/2012, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo. Per ogni gruppo va indicato non solo l'ammontare, ma anche il titolo di trasferimento (per quali finalità sono state messe a disposizione le risorse) e l'impiego (come sono state effettivamente utilizzate). Pubblicare titolo e impiego significa permettere il controllo sul nesso teleologico tra finanziamento e attività finanziata.
Gli atti degli organi di controllo
Insieme ai rendiconti si pubblicano gli atti e le relazioni degli organi di controllo. Il riferimento è in particolare alle sezioni regionali della Corte dei conti, che svolgono il controllo di legittimità e di regolarità contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari, secondo una procedura che è stata progressivamente affinata dopo le pronunce della Corte costituzionale che ne hanno consolidato la legittimità.
La sanzione del comma 2
Il comma 2 prevede una sanzione finanziaria assai pesante: la mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare al gruppo nel corso dell'anno. È una sanzione diretta e quasi automatica, che colpisce direttamente la dotazione del gruppo e funge da incentivo all'adempimento. La proporzione del taglio — la metà — segnala la serietà con cui il legislatore considera la trasparenza in questo ambito specifico.
L'impatto della giurisprudenza costituzionale
La materia è stata oggetto di un'intensa elaborazione giurisprudenziale, con particolare riferimento alla compatibilità tra autonomia dei gruppi consiliari e controllo esterno della Corte dei conti. L'esito complessivo è stato un consolidamento della disciplina, in cui la trasparenza ex articolo 28 si combina con il giudizio di parificazione della Corte dei conti su scala regionale.
Domande frequenti
Chi pubblica i rendiconti dei gruppi consiliari?
Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Province, attraverso la propria sezione Amministrazione trasparente.
Cosa contiene il rendiconto pubblicato?
Le risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con titolo di trasferimento e impiego effettivo, oltre agli atti degli organi di controllo competenti.
Quale sanzione si applica in caso di omissione?
La riduzione del 50% delle risorse da trasferire o assegnare al gruppo nel corso dell'anno, secondo la previsione del comma 2.
Vedi anche