Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 28 D.Lgs. 33/2013 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’ articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.

In sintesi

  • Le Regioni, le province autonome e le province pubblicano i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali.
  • Va data evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con titolo e impiego.
  • Vanno pubblicati anche gli atti e le relazioni degli organi di controllo sui rendiconti.
  • La mancata pubblicazione comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o assegnare.
  • La fonte primaria è l'articolo 1, comma 10, del D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012.
Indice dei contenuti

L'articolo 28 disciplina un capitolo delicato della trasparenza dei livelli politici intermedi: i rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali. La disposizione nasce dalla scia delle inchieste che, all'inizio degli anni 2010, hanno portato all'emersione di gravi irregolarità nell'utilizzo dei fondi assegnati ai gruppi consiliari di alcune regioni, e si raccorda con la disciplina speciale di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012.

Il perimetro soggettivo

L'obbligo grava sulle Regioni, sulle Province autonome di Trento e Bolzano e sulle Province. La scelta riflette la diversa natura dei gruppi consiliari rispetto agli organi monocratici: i gruppi sono formazioni interne al consiglio rappresentativo e ricevono risorse pubbliche destinate a sostenere la loro attività istituzionale. La loro accountability è dunque cruciale per la qualità democratica dell'ente.

L'oggetto della pubblicazione

Vanno pubblicati i rendiconti redatti ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del D.L. 174/2012, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo. Per ogni gruppo va indicato non solo l'ammontare, ma anche il titolo di trasferimento (per quali finalità sono state messe a disposizione le risorse) e l'impiego (come sono state effettivamente utilizzate). Pubblicare titolo e impiego significa permettere il controllo sul nesso teleologico tra finanziamento e attività finanziata.

Gli atti degli organi di controllo

Insieme ai rendiconti si pubblicano gli atti e le relazioni degli organi di controllo. Il riferimento è in particolare alle sezioni regionali della Corte dei conti, che svolgono il controllo di legittimità e di regolarità contabile sui rendiconti dei gruppi consiliari, secondo una procedura che è stata progressivamente affinata dopo le pronunce della Corte costituzionale che ne hanno consolidato la legittimità.

La sanzione del comma 2

Il comma 2 prevede una sanzione finanziaria assai pesante: la mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50% delle risorse da trasferire o da assegnare al gruppo nel corso dell'anno. È una sanzione diretta e quasi automatica, che colpisce direttamente la dotazione del gruppo e funge da incentivo all'adempimento. La proporzione del taglio - la metà - segnala la serietà con cui il legislatore considera la trasparenza in questo ambito specifico.

L'impatto della giurisprudenza costituzionale

La materia è stata oggetto di un'intensa elaborazione giurisprudenziale, con particolare riferimento alla compatibilità tra autonomia dei gruppi consiliari e controllo esterno della Corte dei conti. L'esito complessivo è stato un consolidamento della disciplina, in cui la trasparenza ex articolo 28 si combina con il giudizio di parificazione della Corte dei conti su scala regionale.

Casi pratici

Caso 1: Pubblicazione del rendiconto

Tizio è cittadino di una Regione e vuole verificare come il gruppo consiliare di un partito abbia utilizzato i fondi assegnati. Consulta la sezione Amministrazione trasparente del Consiglio regionale, individua i rendiconti annuali dei gruppi con il dettaglio per voce di spesa, scopre quanto è stato destinato a personale, a comunicazione e a consulenze, e quale sia stato l'esito dei controlli della Corte dei conti.

Caso 2: Sanzione per mancata pubblicazione

Caio è dirigente amministrativo di una Provincia. In sede di programmazione di bilancio si accorge che i rendiconti dei gruppi consiliari relativi all'anno precedente non sono stati pubblicati. In applicazione del comma 2 dell'articolo 28, comunica all'ufficio finanziario di sospendere il 50% delle risorse spettanti ai gruppi inadempienti, fino al ripristino della pubblicità prevista dalla legge.

Domande frequenti

Chi pubblica i rendiconti dei gruppi consiliari?

Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Province, attraverso la propria sezione Amministrazione trasparente.

Cosa contiene il rendiconto pubblicato?

Le risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con titolo di trasferimento e impiego effettivo, oltre agli atti degli organi di controllo competenti.

Quale sanzione si applica in caso di omissione?

La riduzione del 50% delle risorse da trasferire o assegnare al gruppo nel corso dell'anno, secondo la previsione del comma 2.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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