← Torna a Trasparenza PA (D.Lgs. 33/2013)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina la pubblicazione dei dati su titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.
  • Obbligatori: atto di conferimento, curriculum, altre cariche o attività professionali, compensi.
  • Pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto e di liquidazione dei compensi.
  • Omessa pubblicazione comporta responsabilità del dirigente e sanzione pari al compenso erogato.
  • Durata: dati pubblicati per 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 15 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’ articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi … di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto … di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi … di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all’ articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97 .

In sintesi

  • Disciplina la pubblicazione dei dati su titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.
  • Obbligatori: atto di conferimento, curriculum, altre cariche o attività professionali, compensi.
  • Pubblicazione è condizione di efficacia dell'atto e di liquidazione dei compensi.
  • Omessa pubblicazione comporta responsabilità del dirigente e sanzione pari al compenso erogato.
  • Durata: dati pubblicati per 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico.
Indice dei contenuti

L'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, segmento particolarmente esposto al rischio corruttivo per la natura discrezionale degli affidamenti, spesso fuori da procedure competitive. La norma costituisce uno strumento centrale di prevenzione: la trasparenza ex ante riduce il rischio di affidamenti opachi e consente il controllo diffuso.

Dati oggetto di pubblicazione

Il comma 1 elenca i dati da pubblicare: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, curriculum vitae, dati su altri incarichi o cariche in enti regolati o finanziati dalla PA o attività professionali, compensi (con specifica evidenza di componenti variabili o legate al risultato). La trasparenza sui compensi è particolarmente rilevante: consente di verificare la coerenza con la natura della prestazione e con i tetti retributivi eventualmente applicabili.

Pubblicazione come condizione di efficacia

Il comma 2 introduce un meccanismo radicale: la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento e dei relativi dati è "condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi". Si tratta di una clausola di efficacia condizionata, non di mero adempimento formale: senza pubblicazione, l'atto è inefficace e il consulente non può essere pagato. È una norma fortemente dissuasiva che lega in modo diretto trasparenza e legittimità dell'azione amministrativa.

Comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica

Sempre il comma 2 impone la comunicazione dei dati al Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it), che gestisce una banca dati centralizzata consultabile anche per nominativo. È uno strumento di trasparenza nazionale che consente analisi aggregate e individuali sulla consulenza pubblica, e di rilevare eventuali concentrazioni anomale di incarichi in capo a singoli soggetti.

Responsabilità del dirigente

Il comma 3 disciplina le conseguenze dell'omessa pubblicazione: il pagamento del corrispettivo in violazione dell'obbligo determina la responsabilità del dirigente che ha disposto il pagamento, accertata in sede disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta. Si tratta di una responsabilità personale e patrimoniale, che incide in modo significativo sul comportamento dirigenziale. La gravità della sanzione (pari al doppio della somma erogata, considerato che il pagamento avviene in capo all'erario e poi è restituito) riflette la centralità dell'adempimento.

Durata della pubblicazione

Il comma 4 prevede che i dati siano pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e mantenuti per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Si tratta di una specifica deroga al termine generale di 5 anni dell'art. 8, in coerenza con quanto previsto per gli incarichi dirigenziali (art. 14). Il termine di 3 mesi per la pubblicazione iniziale è particolarmente importante: ritarda nel tempo la verifica della legittimità del pagamento, ma garantisce che l'esecuzione dell'incarico avvenga sotto controllo.

Indicazioni operative

Per il responsabile della trasparenza e per i dirigenti che conferiscono incarichi, l'art. 15 richiede massima attenzione procedurale: nessun atto di conferimento può essere efficace senza la pubblicazione, e nessun pagamento può essere disposto senza la verifica dell'avvenuta pubblicazione. È buona prassi integrare la verifica di pubblicazione nella procedura di liquidazione, come check obbligatorio prima dell'emissione del mandato di pagamento. ANAC, attraverso le proprie delibere disponibili su anticorruzione.it, ha emanato indicazioni operative dettagliate, comprese le modalità di gestione dei casi di consulenze pluriennali o di proroghe.

Domande frequenti

La pubblicazione dei dati di una consulenza è obbligatoria?

Sì, e costituisce condizione di efficacia dell'atto e di liquidazione del compenso. Senza pubblicazione, l'atto è inefficace e il pagamento non può essere disposto.

Quali conseguenze comporta l'omessa pubblicazione?

Il dirigente che dispone il pagamento risponde personalmente di una sanzione pari alla somma erogata, oltre a essere esposto a responsabilità disciplinare.

Per quanto tempo restano pubblicati i dati?

Per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, in deroga al termine generale di 5 anni dell'art. 8.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.