Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 14 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’ articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441 , nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo

7. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 9

1-ter. Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’ articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 . L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’ articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’ articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , nonché nei casi di cui all’ articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.

In sintesi

  • Disciplina la pubblicazione di dati di titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo e dirigenziali.
  • Obbligatori: atto di nomina, curriculum, compensi, altre cariche e incarichi, dichiarazioni patrimoniali (L. 441/1982).
  • Estensione ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative con deleghe.
  • Durata: 3 anni dalla cessazione dell'incarico per la maggior parte dei dati.
  • Inosservanza comporta responsabilità dirigenziale e sanzioni amministrative.
Indice dei contenuti

L'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 è una delle disposizioni più ampie e politicamente sensibili dell'intero decreto. Disciplina la pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, oltre che dei dirigenti pubblici. La ratio è chiara: chi esercita funzioni pubbliche di responsabilità deve essere conoscibile nelle proprie qualità, retribuzioni e situazioni economiche, perché il cittadino possa esercitare un controllo effettivo sull'esercizio del potere pubblico.

Titolari di incarichi politici

Il comma 1 elenca i dati da pubblicare per i titolari di incarichi politici, anche non elettivi, a livello statale, regionale e locale. Si tratta di un nucleo ampio: atto di nomina con durata, curriculum, compensi connessi alla carica, importi di viaggi e missioni, altre cariche con relativi compensi, ulteriori incarichi a carico della finanza pubblica, dichiarazioni patrimoniali ex L. 441/1982. La pubblicazione delle dichiarazioni ex L. 441/1982 si estende, con il consenso degli interessati, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, dando massima evidenza al mancato consenso, in modo che esso non resti opaco.

Estensione ai dirigenti

Il comma 1-bis estende gli obblighi ai titolari di incarichi di amministrazione, direzione o governo (a meno che siano gratuiti) e ai dirigenti, a qualsiasi titolo conferiti, inclusi quelli discrezionali senza procedura selettiva. È una norma di portata significativa: la trasparenza non riguarda solo la politica, ma l'intera dirigenza pubblica, riconoscendo il ruolo di responsabilità che essa esercita.

Comunicazione degli emolumenti complessivi

Il comma 1-ter impone a ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, in coerenza con il principio del tetto retributivo (D.L. 66/2014). L'amministrazione pubblica l'ammontare complessivo, consentendo il controllo diffuso sul rispetto del tetto e sull'eventuale concentrazione di incarichi remunerati.

Obiettivi di trasparenza nei contratti dirigenziali

Il comma 1-quater introduce un meccanismo virtuoso: negli atti di conferimento dirigenziale e nei relativi contratti vanno inseriti obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati di immediata comprensione, con particolare riferimento ai dati di bilancio e ai costi del personale. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi integra responsabilità dirigenziale ex art. 21 del D.Lgs. 165/2001 e incide sul conferimento di successivi incarichi. Si crea così un sistema incentivante che internalizza la trasparenza nella valutazione dirigenziale.

Posizioni organizzative con deleghe

Il comma 1-quinquies estende gli obblighi anche ai titolari di posizioni organizzative con deleghe ex art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001 e nei casi in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per le altre posizioni organizzative è prevista la pubblicazione del solo curriculum. È una gradualità sensata che riflette il diverso peso delle responsabilità.

Durata e cessazione

I dati restano pubblicati per i 3 anni successivi alla cessazione dell'incarico. È un termine più breve rispetto a quello generale dei 5 anni dell'art. 8, giustificato dal bilanciamento con il diritto all'oblio: chi ha cessato l'incarico non può essere esposto indefinitamente al controllo pubblico, fatti salvi i diritti del cittadino all'accesso civico ex art. 5 per ragioni storiche o di ricerca.

Indicazioni operative e sanzioni

Per il responsabile della trasparenza, l'art. 14 richiede procedure rigorose: raccolta tempestiva delle dichiarazioni, verifica di completezza, pubblicazione standardizzata, aggiornamento alla cessazione, oscuramento dei dati alla scadenza dei 3 anni. L'omessa pubblicazione integra responsabilità dirigenziale e legittima sanzioni ex art. 46 del decreto. Le linee guida ANAC pubblicate su anticorruzione.it costituiscono il riferimento operativo dettagliato.

Casi pratici

Caso 1: dichiarazione patrimoniale senza consenso del coniuge

Tizio è sindaco di un comune. Il coniuge non consente alla pubblicazione della propria dichiarazione patrimoniale. In linea generale, il comune pubblica la dichiarazione di Tizio e dà evidenza, accanto, del mancato consenso del coniuge, come previsto dall'art. 14, comma 1, lett. f). Il mancato consenso non può essere occultato: la trasparenza opera anche sull'esistenza stessa del consenso o del dissenso.

Caso 2: incarico dirigenziale conferito senza procedura selettiva

Caio è dirigente conferito discrezionalmente, senza procedura pubblica di selezione. Ai sensi del comma 1-bis, devono comunque essere pubblicati tutti i dati previsti dal comma 1: curriculum, compensi, altre cariche, ecc. L'assenza di procedura competitiva non riduce, anzi accentua, la necessità di trasparenza, in chiave anticorruzione. ANAC ha più volte ribadito tale principio attraverso le proprie linee guida.

Domande frequenti

Quali dati vanno pubblicati per i titolari di incarichi politici?

Atto di nomina, curriculum, compensi, importi di viaggi e missioni, altre cariche, dichiarazioni patrimoniali ex L. 441/1982 anche del coniuge e parenti entro il secondo grado, con il loro consenso.

Gli obblighi si applicano anche ai dirigenti pubblici?

Sì, il comma 1-bis estende gli obblighi ai dirigenti a qualsiasi titolo conferiti, anche se l'incarico è stato attribuito senza procedura selettiva.

Per quanto tempo restano pubblicati i dati dopo la cessazione dell'incarico?

Per i 3 anni successivi alla cessazione, secondo il termine specifico dell'art. 14, in deroga alla durata generale di 5 anni prevista dall'art. 8.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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