- Le società a controllo pubblico devono pubblicare entro 30 giorni gli incarichi di collaborazione, consulenza, professionali e arbitrali conferiti.
- Le informazioni vanno mantenute online per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico.
- Vanno pubblicati atto di conferimento, oggetto, durata, curriculum, compensi e procedura di selezione del contraente.
- La pubblicazione è condizione di efficacia per il pagamento dell'incarico retribuito.
- L'omessa o parziale pubblicazione comporta una sanzione pari alla somma corrisposta a carico del responsabile della pubblicazione e di chi ha pagato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 15 Bis D.Lgs. 33/2013 — (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 15-bis Codice di Procedura Civile: Esecuzione forzata
- Art. 15 bis TUF - Persone che agiscono di concerto
- Art. 15-bis DPR 445/2000 — Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi
- Art. 15-bis D.Lgs. 28/2010 — Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità
- Art. 15-bis L. 354/1975 — Giustizia riparativa
- Art. 15-bis DPR 602/1973 — Iscrizioni nei ruoli straordinari
In sintesi
L'articolo 15-bis estende alle società a controllo pubblico — incluse quelle in amministrazione straordinaria — gli obblighi di trasparenza già previsti per le pubbliche amministrazioni in materia di incarichi esterni. La logica è chiara: dove c'è denaro pubblico, deve esserci tracciabilità delle scelte fiduciarie, anche quando l'amministrazione opera in forma societaria. L'unica eccezione riguarda le società quotate sui mercati regolamentati e le loro controllate, per le quali soccorrono già gli obblighi di disclosure imposti dal diritto dei mercati finanziari.
Il perimetro soggettivo e i tempi di pubblicazione
La norma individua come destinatarie le società a controllo pubblico nell'accezione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del Testo unico in materia di società partecipate. Il termine di trenta giorni dal conferimento è perentorio nella sostanza, perché la sua inosservanza riverbera direttamente sull'efficacia del pagamento. L'obbligo non si esaurisce con l'esecuzione dell'incarico ma prosegue per ulteriori due anni dalla cessazione, così da consentire il controllo diffuso anche a posteriori.
Il contenuto informativo minimo
Le quattro categorie di dati richieste — estremi dell'atto, curriculum, compensi e procedura selettiva — non rappresentano un elenco esemplificativo bensì un nucleo minimo. L'indicazione della procedura di selezione e del numero di partecipanti è la parte più innovativa, perché permette di verificare se la scelta sia avvenuta in regime di concorrenza o tramite affidamento diretto, distinzione rilevante per valutare la coerenza con i principi di rotazione e parità di trattamento.
La pubblicazione come condizione di efficacia del pagamento
Il comma 2 introduce una conseguenza giuridica forte: per gli incarichi onerosi, la pubblicazione è condizione di efficacia del pagamento stesso. Si tratta di un meccanismo di compliance preventiva che vincola gli uffici amministrativi a verificare l'avvenuta pubblicazione prima di liquidare il compenso. Sul piano civilistico, l'incarico resta validamente conferito, ma il pagamento è temporaneamente paralizzato finché la trasparenza non sia ripristinata.
La sanzione personale
L'omessa o parziale pubblicazione attiva una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo corrisposto, posta in capo sia al responsabile della pubblicazione sia al soggetto che ha materialmente eseguito il pagamento. La doppia imputazione mira a evitare scaricamenti di responsabilità tra l'ufficio competente alla trasparenza e quello competente alla spesa. L'ANAC, in sede di vigilanza, ha più volte richiamato l'importanza di disciplinare con atto organizzativo interno la titolarità di entrambi gli adempimenti.
Coordinamento con l'articolo 9-bis
L'incipit della disposizione richiama l'articolo 9-bis, che consente l'assolvimento dell'obbligo mediante collegamento ipertestuale alle banche dati nazionali (ad esempio l'Anagrafe degli incarichi). Tale rinvio è essenziale per evitare duplicazioni e per rendere il sistema più snello, ma non esonera la società dall'aggiornamento puntuale dei dati pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Domande frequenti
Quali società sono tenute al rispetto dell'articolo 15-bis?
Le società a controllo pubblico e quelle in regime di amministrazione straordinaria, con esclusione delle società quotate sui mercati regolamentati e delle loro controllate.
Cosa succede se la pubblicazione viene omessa?
Il pagamento del compenso resta privo di efficacia e scatta una sanzione amministrativa pari alla somma corrisposta, applicabile sia al responsabile della pubblicazione sia al soggetto che ha pagato.
Per quanto tempo i dati restano online?
I dati vanno mantenuti per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico, oltre alla pubblicazione iniziale entro trenta giorni dal conferimento.