- Disciplina la pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione delle PA.
- Obbligatori dati su organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione.
- Articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti responsabili.
- Organigramma o rappresentazioni grafiche semplificate.
- Recapiti istituzionali: numeri di telefono e PEC dedicate ai cittadini.
Testo dell'articoloVigente
Art. 13 D.Lgs. 33/2013 — Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 — testo aggiornato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze; b) all’articolazione degli uffici, le competenze … di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Stesso numero, altri codici
- Art. 13 D.Lgs. 504/1995 — Contrassegni fiscali
- Articolo 13 L. 184/1983: Convocazione dei genitori irreperibili
- Art. 13 Reg. (UE) 2024/1689 — Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer
- Art. 13 Cod. Amb. — Redazione del rapporto ambientale
- Art. 13 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione
- Art. 13 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 13 del D.Lgs. 33/2013 disciplina uno dei nuclei più importanti degli obblighi di pubblicazione: i dati sull'organizzazione della pubblica amministrazione. La trasparenza organizzativa è il presupposto della trasparenza decisionale: senza sapere come è strutturata l'amministrazione, chi vi opera e con quali competenze, il cittadino non può esercitare un controllo effettivo né attivare i corretti canali di interlocuzione.
Organi di indirizzo politico e di gestione
Il comma 1, lett. a), impone la pubblicazione dei dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con indicazione delle competenze. È una disposizione che riflette il principio della separazione fra indirizzo politico e attività amministrativa, sancito dal D.Lgs. 165/2001: ai politici spettano gli indirizzi, ai dirigenti la gestione. La trasparenza su entrambi i fronti consente di verificare il rispetto di tale principio nella prassi.
Articolazione degli uffici e dirigenti responsabili
La lett. b) richiede la pubblicazione dell'articolazione degli uffici, delle competenze di ciascun ufficio (anche di livello dirigenziale non generale) e dei nomi dei dirigenti responsabili. È un'informazione essenziale per il cittadino: consente di sapere a chi rivolgersi per ciascuna esigenza, evitando il rimbalzo fra uffici. Per le amministrazioni complesse, la chiarezza organizzativa è anche un indicatore di buon funzionamento interno.
Organigramma e rappresentazioni grafiche
La lett. c) impone la pubblicazione di un organigramma o rappresentazioni grafiche analoghe, finalizzate alla piena accessibilità e comprensibilità dei dati. La forma grafica è particolarmente utile per le amministrazioni complesse, dove le strutture lineari di testo sarebbero di difficile lettura. L'organigramma deve essere aggiornato in tempo reale rispetto ai cambiamenti organizzativi: un organigramma datato è quasi peggio di nessun organigramma, perché induce in errore.
Recapiti istituzionali
La lett. d) richiede la pubblicazione dei recapiti istituzionali: numeri di telefono, indirizzi e-mail e PEC dedicate al cittadino per esigenze inerenti i compiti istituzionali. Si tratta dell'infrastruttura minima di interlocuzione, senza la quale la trasparenza resta unidirezionale. La PEC ha particolare rilievo, perché consente comunicazioni con valore legale, equivalenti alla raccomandata con avviso di ricevimento.
Standard tassonomici ANAC
La sezione "Amministrazione trasparente" deve seguire la tassonomia indicata da ANAC nelle proprie delibere disponibili su anticorruzione.it. Per gli obblighi ex art. 13, le sottosezioni tipiche sono: "Organizzazione", "Organi di indirizzo politico-amministrativo", "Articolazione degli uffici", "Telefono e posta elettronica". L'omogeneità tassonomica è uno strumento fondamentale per consentire al cittadino di orientarsi rapidamente in qualunque amministrazione.
Implicazioni operative
Per il responsabile della trasparenza, l'art. 13 richiede coordinamento con gli uffici risorse umane e organizzativi: i dati sull'articolazione, sui dirigenti e sui recapiti cambiano continuamente, e la trasparenza richiede aggiornamento costante. È buona prassi prevedere flussi automatici di aggiornamento dai sistemi informativi gestionali al sito istituzionale, evitando interventi manuali soggetti a errore. Le linee guida del Dipartimento della funzione pubblica (funzionepubblica.gov.it) supportano l'adempimento con modelli e indicazioni operative.
Domande frequenti
Quali dati sull'organizzazione devo pubblicare?
Dati su organi di indirizzo politico, articolazione degli uffici, nomi dei dirigenti responsabili, organigramma e recapiti istituzionali, secondo le sottosezioni tassonomiche ANAC.
L'organigramma deve essere in formato grafico?
Sì, l'art. 13, lett. c), richiede una rappresentazione grafica o analoga, per garantire piena accessibilità e comprensibilità anche per soggetti non esperti.
La PEC pubblicata ha valore legale?
Sì, la PEC dedicata al cittadino ha valore legale equivalente alla raccomandata con avviso di ricevimento, e impegna l'amministrazione a riscontri formali nei termini di legge.