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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • La domanda di CIGO è presentata in via telematica all'INPS, con indicazione della causale, durata prevedibile, nominativi dei lavoratori e ore richieste.
  • Il termine ordinario per presentare la domanda è di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività; per eventi non evitabili il termine è la fine del mese successivo all'evento.
  • La domanda tardiva comporta che la CIGO non copra i periodi anteriori a una settimana prima della presentazione.
  • Se dall'omissione o dal ritardo deriva ai lavoratori la perdita del trattamento, l'impresa è tenuta a corrispondere un importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento

Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

1. Per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l’impresa presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1.

2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento..

3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita. articolo precedente articolo successivo

Commento

Il procedimento di domanda CIGO: adempimenti e responsabilità

L'articolo 15 del D.Lgs. 148/2015 regola il procedimento amministrativo per l'accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, dalla presentazione della domanda all'INPS alle conseguenze della sua tardiva o omessa presentazione. Pur trattando di aspetti procedurali, la norma ha ricadute molto concrete: il rispetto dei termini è condizione per la piena tutela dei lavoratori e per la corresponsabilità dell'impresa.

Modalità e contenuto della domanda

Il comma 1 stabilisce che la domanda deve essere presentata in via telematica all'INPS tramite il portale istituzionale. I contenuti obbligatori della domanda sono: la causale della sospensione o riduzione (collegata alle fattispecie dell'articolo 11); la presumibile durata dell'intervento; i nominativi dei lavoratori interessati; le ore richieste. Le informazioni così fornite vengono trasmesse dall'INPS alle Regioni e Province Autonome tramite il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, a fini di monitoraggio e per gli obblighi di accompagnamento al lavoro previsti dall'articolo 8, comma 1 del medesimo decreto (politiche attive del lavoro).

I termini di presentazione: il regime ordinario e quello per eventi non evitabili

Il comma 2 stabilisce due termini distinti. Per le domande ordinarie, il termine è di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa: un termine breve che impone una reazione rapida dell'impresa. Per le domande relative a eventi oggettivamente non evitabili — quelli per cui la causale del comma 1 lettera a) dell'articolo 11 non è prevedibile in anticipo — il termine è più generoso: entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Questa distinzione è comprensibile: una nevicata improvvisa o un guasto non prevedibile non consente all'impresa di presentare la domanda entro 15 giorni dall'inizio, mentre una situazione di mercato deteriorante di solito dà segnali anticipatori.

Le conseguenze della presentazione tardiva

Il comma 3 prevede una sanzione procedurale automatica per la domanda tardiva: il trattamento di integrazione salariale non decorre dai periodi anteriori a una settimana rispetto alla data di presentazione. In pratica, se l'impresa ha sospeso i lavoratori il 1° del mese ma presenta la domanda il 20, la CIGO coprirà solo i periodi dal 13 del mese (una settimana prima della presentazione) in poi; le prime due settimane restano scoperte. Questa decurtazione retroattiva è automatica, senza necessità di un provvedimento esplicito di rigetto parziale dell'INPS.

La responsabilità dell'impresa per la perdita del trattamento

Il comma 4 introduce una forma di responsabilità contrattuale-paralegale a carico dell'impresa: qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi ai lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere loro una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. Si tratta di un meccanismo di garanzia per i lavoratori: il rischio procedurale non deve ricadere su soggetti che non hanno alcun controllo sulla tempestività della domanda. L'obbligazione sorge ipso iure al verificarsi della perdita del diritto, senza che sia necessaria una pronuncia giudiziale o un accertamento ispettivo. In pratica, i lavoratori possono richiedere il pagamento direttamente all'impresa, e in caso di rifiuto agire in sede giudiziale.

Attestazione della procedura sindacale

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 14, richiamato implicitamente dal contesto normativo, la domanda deve recare l'attestazione dell'avvenuto espletamento della procedura di consultazione sindacale. Il portale telematico INPS prevede appositi campi per questa attestazione. L'impresa deve quindi verificare che i 25 giorni (o 10, per le PMI) siano già trascorsi o che sia applicabile il regime di urgenza dell'articolo 14, comma 4, prima di procedere all'invio telematico.

Casi pratici

Caso 1: Domanda presentata fuori termine: quantificazione del danno

Alfa S.r.l. sospende 20 operai il 3 marzo per calo di ordini. Per una svista del responsabile HR, la domanda CIGO viene presentata telematicamente all'INPS solo il 25 marzo, oltre il termine di 15 giorni. Ai sensi del comma 3, la CIGO decorre dal 18 marzo (una settimana prima della presentazione), non dal 3 marzo. I lavoratori perdono 15 giorni di integrazione salariale. Ai sensi del comma 4, Alfa S.r.l. è tenuta a corrispondere a ciascun lavoratore una somma equivalente all'80% della retribuzione globale per le ore non prestate nei 15 giorni scoperti: il danno procedurale si ribalta integralmente sull'impresa.

Caso 2: Evento non evitabile: sfruttare il termine lungo

Il 10 settembre un guasto improvviso al compressore principale blocca la produzione nello stabilimento della Beta S.p.A. per tre settimane. Il responsabile amministrativo sa che per eventi non evitabili il termine è la fine del mese successivo (31 ottobre). Ha quindi il tempo di completare la documentazione tecnica che certifica l'imprevisto, di espletare la procedura sindacale semplificata e di presentare la domanda in modo completo e accurato. La domanda è trasmessa il 20 ottobre, ampiamente entro i termini, e copre l'intero periodo di fermo.

Caso 3: Lavoratori che chiedono il risarcimento per omessa domanda

La società Gamma S.p.A. sospende 10 lavoratori per due settimane a febbraio senza mai presentare domanda CIGO, convinta erroneamente di non rientrare nel campo applicativo dell'articolo 10. I lavoratori, assistiti dal sindacato, verificano che l'azienda è un'impresa industriale e quindi soggetta alla CIGO. Il diritto al trattamento è ormai irrecuperabile per il decorso dei termini. Ai sensi del comma 4, Gamma S.p.A. è tenuta a versare a ciascun lavoratore l'equivalente dell'integrazione salariale non percepita per le due settimane. Il sindacato presenta diffida stragiudiziale e, in caso di inadempimento, ricorso al giudice del lavoro.

Domande frequenti

Qual è il termine per presentare la domanda CIGO in caso di maltempo?

Le intemperie stagionali rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili, per cui si applica il termine lungo: entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Se la nevicata blocca il cantiere in gennaio, la domanda può essere presentata fino al 28 febbraio.

La domanda CIGO si presenta allo sportello INPS o via internet?

Esclusivamente in via telematica, tramite il portale INPS. Non è prevista la presentazione cartacea allo sportello. Il datore di lavoro o il consulente del lavoro abilitato accede con le credenziali istituzionali e compila il modulo digitale con tutti i dati richiesti dal comma 1.

Se la domanda è incompleta, si può integrare entro il termine?

Sì, è possibile integrare una domanda incompleta entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione. Tuttavia, per consolidare la data di presentazione, è preferibile inviare la domanda completa fin dall'origine, per evitare che l'INPS consideri tardivi i dati integrativi e li faccia decorrere da una data successiva.

L'impresa deve pagare i lavoratori se dimentica di fare la domanda CIGO?

Sì. Il comma 4 prevede che, se dall'omessa presentazione i lavoratori perdono il diritto all'integrazione salariale, l'impresa è obbligata a corrispondere a ciascun lavoratore un importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. Non si tratta di un'opzione, ma di un obbligo legale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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