In sintesi
- Per le imprese del settore agricolo rimangono in vigore le disposizioni della legge 457/1972 e successive modifiche, in quanto compatibili con il D.Lgs. 148/2015.
- Il massimale mensile del trattamento (articolo 3, comma 5) non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo, che non hanno quindi un tetto massimo di importo.
- La norma conferma la specificità del settore agricolo, che dispone di una disciplina previdenziale propria rispetto a quella industriale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.
2. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 5, non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 18 D.Lgs. 504/1995 — Poteri e controlli
- Articolo 18 L. 184/1983: Trascrizione della sentenza definitiva di adottabilità
- Art. 18 Reg. (UE) 2024/1689 — Conservazione dei documenti
- Art. 18 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 18 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
- Art. 18 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il regime speciale per il settore agricolo
L'articolo 18 del D.Lgs. 148/2015 introduce un'eccezione trasversale a beneficio del settore agricolo, rinviando alla normativa speciale preesistente (la legge 8 agosto 1972, n. 457) e derogando al massimale del trattamento per la causale intemperie. La disposizione è breve ma rivela l'approccio del legislatore: la riforma degli ammortizzatori sociali non ha voluto assoggettare il settore agricolo al medesimo regime dell'industria, riconoscendone la specificità strutturale.
Il rinvio alla legge 457/1972
Il comma 1 mantiene in vigore le disposizioni degli articoli 8 e seguenti della legge 457/1972 «e successive modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto». Questo rinvio è di tipo dinamico (include le modifiche successive) e condizionato (solo se compatibili). In concreto, la legge 457/1972 disciplina la cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) — uno strumento dedicato ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato esposti a intemperie, malattie delle piante, epizoozie e altri eventi. La CISOA ha caratteristiche proprie che la differenziano dalla CIGO industriale: diverso ente erogatore, causali più limitate (intemperie, avversità), contribuzione specifica e regime di accesso peculiare. Il D.Lgs. 148/2015 non ha abrogato o assorbito questo sistema, ma lo ha lasciato in vigore nella misura in cui è compatibile con i nuovi principi generali.
La deroga al massimale per le intemperie agricole
Il comma 2 prevede che il massimale mensile del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5 — che per l'industria fissa un importo massimo mensile dell'integrazione salariale — non si applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore agricolo. La ratio è di carattere protettivo: i lavoratori agricoli hanno spesso retribuzioni variabili e la piena copertura delle ore non prestate in caso di intemperie è ritenuta necessaria per garantire un adeguato sostegno al reddito, senza il «tetto» che invece si applica ai lavoratori industriali. Questa deroga non è assoluta: si limita alla specifica causale delle intemperie stagionali, non si estende ad altre causali eventualmente applicabili nel settore agricolo.
Perché il settore agricolo ha norme proprie
La specialità del settore agricolo in materia previdenziale è storica e profonda. I lavoratori agricoli (braccianti, operai a tempo indeterminato, compartecipanti) hanno sempre avuto un regime assicurativo separato, gestito da una specifica gestione INPS, con contribuzione, prestazioni e criteri di accesso diversi dall'industria. La riforma del Jobs Act del 2015 non ha modificato questa impostazione: ha riformato gli ammortizzatori per il lavoro dipendente industriale e terziario, lasciando invariato il sistema agricolo, con il solo coordinamento minimo necessario per evitare conflitti normativi.
Casi pratici
Caso 1: Operaio agricolo e intemperie: nessun massimale
Alfa Cooperativa Agricola ha 15 operai a tempo indeterminato addetti alla raccolta e alla lavorazione. Un mese di piogge eccezionali rende impossibile il lavoro nei campi. L'azienda attiva la CISOA (cassa integrazione salariale operai agricoli) per intemperie. Grazie alla deroga del comma 2 dell'articolo 18, il trattamento non è soggetto al massimale mensile previsto dall'articolo 3, comma 5 del D.Lgs. 148/2015: ciascun operaio percepisce l'80% della retribuzione globale per le ore non prestate senza alcun tetto di importo.
Caso 2: Cooperativa agricola di trasformazione e cooperativa agricola di produzione: due regimi diversi
Tizio gestisce una cooperativa che trasforma prodotti agricoli propri con 20 dipendenti a tempo indeterminato: rientra nell'articolo 10, lettera d) del D.Lgs. 148/2015 per la CIGO industriale, soggetta ai massimali dell'articolo 3. Caio gestisce invece una cooperativa che coltiva direttamente i campi con operai agricoli a tempo indeterminato: rientra nella disciplina speciale della legge 457/1972 e può fruire della CISOA senza massimale per intemperie. La distinzione tra attività agricola in senso stretto e trasformazione industriale di prodotti agricoli è fondamentale per determinare quale regime si applica.
Caso 3: Verifica della compatibilità della legge 457/1972 con il D.Lgs. 148/2015
Un consulente del lavoro deve verificare se una disposizione della legge 457/1972 (che prevede un limite di durata annuo della CISOA per settore) sia ancora applicabile dopo il D.Lgs. 148/2015. La clausola di compatibilità del comma 1 dell'articolo 18 impone una verifica caso per caso: se la disposizione della legge 457 è incompatibile con i principi generali del decreto (ad esempio con i limiti di durata dell'articolo 4), prevale il decreto. Il consulente deve analizzare se la norma speciale sia stata implicitamente abrogata o se possa coesistere come disciplina derogatoria speciale.
Domande frequenti
I lavoratori agricoli possono accedere alla CIGO normale?
In linea generale no. I lavoratori agricoli a tempo indeterminato accedono alla CISOA (cassa integrazione salariale operai agricoli) disciplinata dalla legge 457/1972. La CIGO del D.Lgs. 148/2015 si applica alle imprese industriali indicate nell'articolo 10, tra cui alcune cooperative agricole di trasformazione (lettera d), ma non alla generalità delle imprese agricole.
Il massimale CIGO vale anche per i lavoratori delle cooperative di trasformazione agricola?
Sì. Le cooperative agricole di trasformazione che rientrano nella lettera d) dell'articolo 10 sono soggette alla CIGO industriale in tutte le sue regole, compresi i massimali dell'articolo 3, comma 5. La deroga al massimale prevista dall'articolo 18, comma 2, riguarda solo i trattamenti per intemperie stagionali nel settore agricolo in senso stretto (CISOA), non la CIGO delle cooperative di trasformazione.
Cosa si intende per 'intemperie stagionali' nel settore agricolo?
Le intemperie stagionali sono eventi atmosferici — piogge, gelate, siccità, grandinate — che rendono impossibile o pericoloso lo svolgimento dei lavori agricoli all'aperto. La causale è tipica del settore e copre situazioni imprevedibili e non imputabili all'impresa. Non rientrano nella causale le crisi di mercato agricolo o le difficoltà organizzative.
La legge 457/1972 è stata abrogata dal D.Lgs. 148/2015?
No. L'articolo 18 del D.Lgs. 148/2015 conferma espressamente che le disposizioni della legge 457/1972 rimangono in vigore per quanto compatibili. La legge speciale sul settore agricolo non è stata abrogata dalla riforma degli ammortizzatori sociali del 2015.
Vedi anche