Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’art. 1418 c.c. individua le cause di nullità del contratto, il vizio più grave che colpisce l’accordo.
- Il contratto è nullo se contrario a norme imperative (nullità virtuale), salvo che la legge disponga diversamente.
- È nullo per mancanza di un requisito essenziale (art. 1325), per illiceità di causa o motivi, o per difetto dei requisiti dell’oggetto.
- La nullità è insanabile, rilevabile d’ufficio e l’azione è imprescrittibile.
La norma (art. 1418 c.c.)
«Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.»
| Causa di nullità | Riferimento |
|---|---|
| Contrarietà a norme imperative | Nullità virtuale (comma 1) |
| Mancanza di requisiti essenziali | Art. 1325 |
| Illiceità di causa o motivi | Artt. 1343-1345 |
| Oggetto privo dei requisiti | Art. 1346 |
Tre casi pratici
Contratto contrario a norma imperativa
Un accordo viola un divieto di legge posto a tutela di un interesse generale.
Cosa fare: Il contratto è nullo (nullità virtuale): la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.
Manca un requisito essenziale
Un contratto è privo di causa o di oggetto determinato/determinabile.
Cosa fare: La mancanza di un requisito dell’art. 1325 determina la nullità: il contratto non produce effetti e ciò che è stato eseguito va restituito.
Differenza dall’annullabilità
Una parte lamenta un vizio del consenso (errore, dolo, violenza).
Cosa fare: In quel caso il contratto è annullabile (non nullo): l’azione spetta solo alla parte tutelata e si prescrive in cinque anni.
Spunti pratici
- La nullità è insanabile e l’azione è imprescrittibile (salva l’usucapione e la prescrizione dell’azione di restituzione).
- Esistono nullità di protezione (es. nei contratti con i consumatori) rilevabili a vantaggio della parte debole.
- Distinguere sempre nullità e annullabilità: effetti e legittimazione sono diversi.
Norme collegate
- Caparra confirmatoria (art. 1385)
- Onere della prova (art. 2697)
- Interpretazione degli atti (art. 20 TUR)
Fonti affidabili
- Codice civile, art. 1418
- Codice civile, artt. 1325, 1343-1346 (requisiti e illiceità)
- Codice civile, artt. 1425 e seguenti (annullabilità)
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