Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

La norma (art. 1418 c.c.)

«Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.»

Causa di nullità Riferimento
Contrarietà a norme imperative Nullità virtuale (comma 1)
Mancanza di requisiti essenziali Art. 1325
Illiceità di causa o motivi Artt. 1343-1345
Oggetto privo dei requisiti Art. 1346

Tre casi pratici

Contratto contrario a norma imperativa

Un accordo viola un divieto di legge posto a tutela di un interesse generale.

Cosa fare: Il contratto è nullo (nullità virtuale): la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.

Manca un requisito essenziale

Un contratto è privo di causa o di oggetto determinato/determinabile.

Cosa fare: La mancanza di un requisito dell’art. 1325 determina la nullità: il contratto non produce effetti e ciò che è stato eseguito va restituito.

Differenza dall’annullabilità

Una parte lamenta un vizio del consenso (errore, dolo, violenza).

Cosa fare: In quel caso il contratto è annullabile (non nullo): l’azione spetta solo alla parte tutelata e si prescrive in cinque anni.

Spunti pratici

Norme collegate

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Domande frequenti

Quando un contratto è nullo?

Quando è contrario a norme imperative, manca un requisito essenziale o vi è illiceità di causa, motivi o oggetto.

La nullità si può sanare?

No: è insanabile, rilevabile d'ufficio e l'azione è imprescrittibile.

Che differenza c'è con l'annullabilità?

L'annullabilità deriva da vizi del consenso o incapacità, la fa valere solo la parte tutelata e si prescrive in cinque anni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 14 maggio 2026
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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