Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 77 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 77 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 77 L. Fall. – Associazione in partecipazione

    Associazione in partecipazione

  • CCNL Stabilimenti Balneari: tabelle retributive 2024-2027

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Tabelle retributive CCNL Stabilimenti Balneari 2024-2027: minimi, aumenti e busta paga

    Il CCNL Turismo-Confcommercio ha rinnovato nel giugno 2024 le tabelle retributive per i lavoratori degli stabilimenti balneari marini, lacuali e fluviali. Cinque tranche di aumenti distribuiti fino al dicembre 2027 portano i minimi a valori mai raggiunti nel settore.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio (rinnovo 5 giugno 2024, vigenza 2024-2027) fissa per gli stabilimenti balneari minimi mensili lordi da circa 1.330 € (livello 7) a oltre 2.537 € (quadro A). Cinque tranche di aumenti portano incrementi totali da 149 € a 328 € per livello entro dicembre 2027.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Data rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito balneare
    Stabilimenti balneari marini, lacuali, fluviali e piscinali (Titolo XII CCNL)

    Tabella riepilogativa dei minimi (giugno 2026)

    Minimi mensili lordi stabilimenti balneari – dal 1° giugno 2026
    Livello Profilo tipico Paga base Contingenza Totale lordo
    Quadro A Direttore 1.920,27 € 542,70 € 2.537,97 €*
    Quadro B Vicedirettore 1.734,02 € 537,59 € 2.341,61 €*
    Livello 1 Vice direttore 1.570,97 € 536,71 € 2.107,68 €
    Livello 2 Cassiere centrale, infermiere diplomato 1.384,76 € 531,59 € 1.916,35 €
    Livello 3 Capo assistente bagnanti, capo operaio 1.272,47 € 528,26 € 1.800,73 €
    Livello 4 Assistente bagnanti con brevetto, massaggiatore 1.167,75 € 524,94 € 1.692,69 €
    Livello 5 Cassiere, assistente bagnanti 1.057,72 € 522,37 € 1.580,09 €
    Livello 6S Maschera, guardiano notturno 994,18 € 520,64 € 1.514,82 €
    Livello 6 Operaio comune, bagnino cabinista, lavandaio 971,06 € 520,51 € 1.491,57 €
    Livello 7 Guardarobiera, addetto pulizie 871,75 € 518,45 € 1.390,20 €

    * Il quadro A percepisce inoltre un’indennità di funzione di 75 € mensili non inclusa nella colonna paga base. I valori si riferiscono alle tabelle del CCNL Turismo Confcommercio per i pubblici esercizi; le tabelle specifiche degli stabilimenti balneari presentano minimi leggermente inferiori (differenza di pochi euro) per effetto delle disposizioni del Titolo XII. Importi al lordo di contributi previdenziali e IRPEF.

    Piano degli aumenti 2024-2027

    L’accordo del 5 giugno 2024 ha introdotto cinque tranche di aumenti sul minimo tabellare, distribuite nell’arco del quadriennio contrattuale. La tabella seguente mostra gli incrementi mensili lordi per i livelli principali del comparto balneare.

    Aumenti mensili lordi per tranche – stabilimenti balneari (principali livelli)
    Livello Giugno 2024 Giugno 2025 Giugno 2026 Giugno 2027 Dicembre 2027 Totale
    Quadro A +82,22 € +65,78 € +65,78 € +49,33 € +65,78 € +328,89 €
    Livello 1 +67,26 € +53,81 € +53,81 € +40,36 € +53,81 € +269,05 €
    Livello 3 +54,48 € +43,59 € +43,59 € +32,69 € +43,59 € +217,94 €
    Livello 5 +45,29 € +36,23 € +36,23 € +27,17 € +36,23 € +181,15 €
    Livello 6 +41,58 € +33,26 € +33,26 € +24,95 € +33,26 € +166,31 €
    Livello 7 +37,33 € +29,86 € +29,86 € +22,40 € +29,86 € +149,31 €

    Gli aumenti si applicano alla paga base tabellare e sono automatici: non richiedono accordo aziendale integrativo. Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornarli nel cedolino del mese di decorrenza.

    La stagionalità non riduce i minimi

    Un punto spesso frainteso riguarda il rapporto tra contratto stagionale e retribuzione. Il lavoratore assunto con contratto a termine per attività stagionale ha diritto agli stessi minimi tabellari del collega a tempo indeterminato: il contratto a termine non giustifica alcuna riduzione della paga oraria o mensile.

    Ciò che cambia nei contratti stagionali è la durata del rapporto e, di conseguenza, il calcolo proporzionale delle competenze: tredicesima, quattordicesima mensilità e ferie maturano pro quota sui mesi di servizio effettivo. Pertanto, un bagnino di livello 6 assunto per tre mesi estivi riceve circa un quarto delle mensilità aggiuntive annue.

    Voci aggiuntive alla paga base

    Il minimo tabellare è solo la base di calcolo. In busta paga si sommano ulteriori voci:

    • Scatti di anzianità biennali: maturano ogni due anni di servizio continuativo e sono calcolati sulla paga base.
    • Superminimo individuale: importo concordato individualmente con il datore; può essere assorbibile (si riduce con gli aumenti contrattuali) o non assorbibile.
    • Compenso percentuale: per il personale addetto a bar, ristorante o similari all’interno dello stabilimento, è prevista una percentuale sul fatturato del punto ristoro (art. 249 Titolo XII).
    • Maggiorazioni: lavoro festivo +20%, straordinario diurno +30%, straordinario notturno (dalle 00:00 alle 06:00) +60%.
    • Indennità di funzione: per i quadri A (75 €) e B (70 €).

    Come leggere la busta paga: lordo e netto

    Dal totale lordo mensile vengono detratti i contributi previdenziali a carico del lavoratore (aliquota INPS ordinaria circa 9,19% per dipendenti del settore) e le ritenute IRPEF con detrazioni da lavoro dipendente. Il netto percepito varia sensibilmente in base alla situazione familiare e alle addizionali locali. In via del tutto indicativa, su un lordo di 1.491 € (livello 6) il netto si aggira intorno a 1.200-1.250 €; su un lordo di 1.800 € (livello 3) intorno a 1.380-1.430 €. Per una stima accurata è sempre necessario ricorrere a un consulente del lavoro o al cedolino personalizzato.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino cabinista stagionale, primo anno
    Tizio è assunto con contratto a termine stagionale (giugno-agosto 2026) come operaio comune al livello 6. Il suo minimo mensile è 1.491,57 € lordi. Lavorando tre mesi riceve tredicesima e quattordicesima proporzionate: 3/12 di ciascuna mensilità aggiuntiva. Dal 1° giugno 2026 scatta la terza tranche di aumento (+33,26 €/mese rispetto a maggio 2026): Tizio beneficia subito dell’adeguamento perché la sua assunzione decorre da giugno.
    Caia – assistente bagnanti con brevetto, livello 4
    Caia lavora da tre anni presso lo stesso stabilimento, inquadrata al livello 4 (1.692,69 € lordi mensili dal giugno 2026). Ha maturato uno scatto di anzianità biennale. Il suo totale in busta paga supera la soglia tabellare di alcuni euro. In estate vengono aggiunte le ore di straordinario domenicale (+30%) per le giornate di punta. L’aumento di giugno 2026 (+40 € mensili rispetto a maggio 2026) è automatico e non richiede trattative aziendali.
    Sempronio – addetto bar interno allo stabilimento, livello 4
    Sempronio gestisce il chiosco bar all’interno dello stabilimento. Oltre al minimo tabellare del livello 4, percepisce un compenso percentuale calcolato sul fatturato del punto di ristoro, in base all’art. 249 del Titolo XII. Il datore di lavoro deve corrispondergli il compenso percentuale a conguaglio mensile, in aggiunta al minimo tabellare. Sempronio non può ricevere un compenso inferiore al minimo contrattuale anche nei mesi di scarsa affluenza.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo mensile di un bagnino (livello 6) nel 2026?
    Dal 1° giugno 2026 il livello 6 degli stabilimenti balneari ha un totale mensile lordo di circa 1.491 € (paga base 971,06 € + contingenza 520,51 €). A giugno 2026 scatta la terza tranche di aumento di 33,26 € mensili rispetto a maggio 2026.
    Quante tranche di aumento prevede il rinnovo 2024?
    Cinque tranche: giugno 2024, giugno 2025, giugno 2026, giugno 2027 e dicembre 2027. L’aumento complessivo al livello 6 è di 166,31 € mensili; al livello QA di 328,89 € mensili entro fine 2027.
    La tabella retributiva degli stabilimenti balneari è uguale a quella dei pubblici esercizi?
    No. Il Titolo XII del CCNL prevede tabelle leggermente differenziate per gli stabilimenti balneari (e ulteriormente ridotte per i cosiddetti stabilimenti balneari minori). I minimi balneari sono di qualche euro inferiori rispetto ai pubblici esercizi dello stesso livello.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Al minimo tabellare si sommano: scatti di anzianità biennali, eventuali superminimi individuali, compensi percentuali per servizi bar/ristoro, indennità per lavoro festivo (+20%) e straordinario (+30% diurno, +60% notturno).
    Il lavoratore stagionale ha diritto agli stessi minimi?
    Sì. Il contratto a termine stagionale non riduce i minimi tabellari: il lavoratore stagionale percepisce lo stesso minimo del collega a tempo indeterminato, con tredicesima e quattordicesima proporzionate al periodo di lavoro effettivo.
    Dove si trovano le tabelle ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate da FIPE-Confcommercio sul proprio sito (fipe.it) e dalle organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Aggiornamenti a ogni tranche vengono comunicati tramite circolari aziendali o dal consulente del lavoro dell’impresa.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tabelle retributive e minimi 2024

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Gente di mare e lavoratori portuali sono regolati da due contratti collettivi distinti, entrambi rinnovati nel 2024. Questa guida illustra la struttura retributiva di ciascuno, gli aumenti programmati e le differenze fondamentali tra i due ambiti.

    In sintesi

    Il CCNL Industria Armatoriale (1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026) prevede aumenti medi di 202 euro sul parametro nostromo, in tre tranche. Il CCNL Porti (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) introduce un aumento di 150 euro lordi al 4° livello con aumenti proporzionali e un EDR di 50 euro mensili per tredici mensilità.

    Dati contrattuali

    CCNL Marittimi — parti firmatarie
    Confitarma · Assarmatori · Assorimorchiatori · Federimorchiatori / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo marittimi
    11 luglio 2024 — vigente 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026
    CCNL Porti — parti firmatarie
    Assoporti · Assiterminal · Assologistica · Fise-Uniport · Ancip / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo porti
    18 novembre 2024 (ipotesi 8 ottobre 2024) — vigente 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    ~63.000 marittimi + ~8.000 addetti di terra (armatoriale); ~18.000 lavoratori portuali

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° dicembre 2025 (CCNL Porti)

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadro A ADSP 2.783,80 €
    Quadro B ADSP 2.532,94 €
    Quadro 2.481,74 €
    Liv. I 2.325,03 €
    Liv. II 2.170,80 €
    Liv. III 2.012,84 €
    Liv. IV 1.894,96 €
    Liv. V 1.791,44 €
    Liv. VI 1.711,20 €
    Liv. VII 1.544,01 €

    Importi = minimo conglobato mensile del CCNL Porti (Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise-Uniport con FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti; rinnovo confermato con verbale del 18 novembre 2024, vigenza 1/1/2024-31/12/2026, ~18.000 addetti). Aumento di 150 € al IV livello in 3 tranche (nov 2024, dic 2025 — quella in tabella — e dic 2026), più EDR aggiuntivo di 50 € per 13 mensilità dal 1/11/2024, uguale per tutti i livelli. Dal 1° dicembre 2026 i minimi a regime salgono a: Quadro A ADSP = 2.851 € · Quadro B = 2.599 € · Quadro = 2.546 € · I = 2.388 € · II = 2.233 € · III = 2.074 € · IV = 1.955 € · V = 1.850 € · VI = 1.769 € · VII = 1.601 €. Per la gente di mare vale invece il CCNL unico dell’industria armatoriale (Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori con FILT/FIT/Uiltrasporti; rinnovo 11/7/2024, vigenza 1/7/2024-31/12/2026, ~71.000 lavoratori): aumento medio di 202 € al parametro nostromo in 3 tranche — 80,80 € dal 1/7/2024, 60,20 € dal 1/7/2025 e 60,20 € dal 1° luglio 2026 (appena scattata) — più EAR di 64 € per 14 mensilità per figure specifiche; le paghe conglobate variano per grado e sezione tabellare (15 sezioni: coperta, macchina, camera, traghetti, rimorchiatori…).

    Fonte: Tabella A (minimi conglobati) del verbale di accordo 18/11/2024 CCNL Porti (PDF ufficiale pubblicato da Autorità di Sistema Portuale, verificato); dati armatoriale dal rinnovo Confitarma 11/7/2024 (fonti datoriali e sindacali convergenti). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Due contratti, due ambiti distinti

    Un errore frequente è considerare «marittimi» e «portuali» categorie omogenee. In realtà si tratta di due universi giuridici e contrattuali separati.

    Il CCNL dell’Industria Armatoriale disciplina il personale navigante — comandanti, ufficiali di coperta e di macchina, sottufficiali, marinai, allievi — che presta servizio a bordo di navi mercantili, traghetti, navi da crociera e rimorchiatori battenti bandiera italiana. Il rapporto di lavoro è fondato sul contratto di arruolamento (artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942 n. 327), stipulato davanti all’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto). Il CCNL integra e migliora quanto previsto dalla legge.

    Il CCNL dei Lavoratori dei Porti riguarda invece i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono operazioni portuali ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): terminalisti, operatori di banchina, addetti alla movimentazione di merci e container, impiegati delle società portuali. Questi lavoratori non imbarcano: lavorano a terra, nelle aree portuali.

    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Marittimi e Lavoro Portuale sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Nota: l’aumento di 202 euro del CCNL Armatoriale include 138 euro sui minimi tabellari e 64 euro come Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) parametrato sul nostromo. I minimi tabellari precisi per singola qualifica (comandante, primo ufficiale, ufficiale di macchina, nostromo, marinaio, allievo) sono riportati nelle tabelle allegate al CCNL, disponibili presso Confitarma, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

    Struttura della retribuzione nel CCNL Armatoriale

    La busta paga del personale navigante ha una struttura peculiare rispetto ai contratti terrestri, perché riflette la continuità del regime di imbarco:

    • Minimo tabellare: importo base per qualifica e tipologia di nave (cargo, traghetto, nave da crociera, rimorchiatore). Le tabelle sono differenziate per stazza lorda della nave.
    • Indennità di navigazione: corresponsione giornaliera per ogni giorno di effettivo imbarco, differenziata tra navigazione in area mediterranea ed extra-mediterranea. Rappresenta un istituto specifico del lavoro marittimo, assente nei contratti terrestri.
    • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR): introdotto con il rinnovo 2024, pari a 64 euro mensili parametrati sul nostromo e riparametrati sulle altre qualifiche.
    • Scatti di anzianità: maturano per ogni biennio o triennio di servizio continuativo, secondo le previsioni del CCNL.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: erogate rispettivamente a dicembre e in coincidenza con il periodo estivo.

    Struttura della retribuzione nel CCNL Porti

    Il lavoratore portuale dipendente da imprese ex art. 16/17/18 della L. 84/1994 percepisce:

    • Minimo conglobato per livello: il CCNL Porti utilizza il concetto di «minimo conglobato» che include la paga base, la contingenza e l’elemento distinto della retribuzione storica. Con la tranche dal 1° dicembre 2025 il range va da 1.544,01 euro (VII livello) a 2.783,80 euro per i quadri A delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP): tabella completa sopra.
    • EDR contrattuale: Elemento Distinto della Retribuzione di 50 euro mensili introdotto con il rinnovo 2024, erogato per tredici mensilità.
    • Tredicesima e quattordicesima: entrambe previste dal CCNL.
    • Indennità di turno e lavoro notturno: maggiorazioni che variano dal 25% al 75% secondo la fascia oraria e il tipo di giornata (feriale notturna, festiva, festiva notturna).

    La vacanza contrattuale e l’una tantum

    Entrambi i CCNL hanno previsto una somma una tantum per compensare il periodo di mancato rinnovo contrattuale (c.d. vacanza contrattuale):

    • CCNL Armatoriale: 380 euro lordi, erogati in due rate (200 euro a luglio 2024 e 180 euro a gennaio 2025), uguali per tutte le qualifiche.
    • CCNL Porti: 600 euro lordi complessivi (parte retributiva + parte welfare), erogati in tre rate nel corso del 2024-2026.

    Dove trovare le tabelle ufficiali

    Le tabelle retributive complete, con i minimi per singola qualifica marittima e per ciascun livello portuale, sono pubblicate nei testi ufficiali dei contratti collettivi. I principali punti di accesso sono:

    • Sito di Confitarma (confitarma.it) per il CCNL Armatoriale — sezione Contrattazione.
    • Sito di Filt-Cgil (filtcgil.it) — sezione Contratti – Mare e Porti.
    • Sito di Assoporti (assoporti.it) per il CCNL Porti.
    • Archivio contratti del CNEL (cnel.it).

    Casi pratici

    Tizio — Nostromo su traghetto passeggeri/merci
    Caio — Operatore di banchina al 4° livello

    Caio è assunto da un’impresa terminalista e inquadrato al 4° livello del CCNL Porti (minimo conglobato 1.894,96 euro dal 1° dicembre 2025). Da novembre 2024 percepisce un aumento di circa 50 euro lordi mensili (prima tranche) più l’EDR di 50 euro. Riceve anche una quota della somma una tantum da 600 euro distribuita in tre rate. Non ha indennità di navigazione, ma matura indennità di turno per il lavoro notturno e festivo, che in porto sono frequenti.

    Sempronia — Impiegata amministrativa di un’impresa portuale

    Sempronia lavora come impiegata di concetto (3° livello) presso la sede amministrativa di un’impresa portuale. Il suo contratto applicato è il CCNL Porti. Non svolge operazioni fisiche di movimentazione merci ma è ugualmente soggetta a quel contratto collettivo in quanto dipendente dell’impresa che svolge attività ai sensi della L. 84/1994. Percepisce tredicesima e quattordicesima mensilità e, dal 2025, un giorno aggiuntivo di ferie.

    Domande frequenti

    Quali sono le parti firmatarie del CCNL dell’industria armatoriale?
    Il CCNL Unico dell’Industria Armatoriale è stato rinnovato l’11 luglio 2024 da Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori per la parte datoriale, e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per quella sindacale.
    Quali sono le parti firmatarie del CCNL Porti?
    Il CCNL dei Lavoratori dei Porti è stato rinnovato il 18 novembre 2024 da Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport e Ancip per la parte datoriale, e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per la parte sindacale.
    Quanto guadagna un nostromo con il CCNL marittimi?
    Il parametro del nostromo è il riferimento base del CCNL Armatoriale. L’aumento complessivo al 1° luglio 2026 è di circa 202 euro lordi mensili. Per i minimi tabellari precisi consultare le tabelle ufficiali allegate al CCNL, disponibili sul sito di Confitarma o delle organizzazioni sindacali di categoria.
    Qual è l’aumento per i lavoratori portuali nel 2024-2026?
    Il CCNL Porti 2024-2026 prevede un aumento di 150 euro lordi mensili al 4° livello, con importi proporzionali per gli altri livelli, distribuiti in tre tranche (novembre 2024, dicembre 2025, dicembre 2026). A ciò si aggiunge un EDR di 50 euro mensili per tredici mensilità.
    Il contratto di arruolamento marittimo è diverso dal CCNL?
    Sì. Il personale imbarcato stipula un contratto di arruolamento ai sensi degli artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, per atto pubblico davanti all’Autorità Marittima. Il CCNL Industria Armatoriale integra e migliora le condizioni minime previste dalla legge.
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
    Le tabelle retributive complete sono disponibili sul sito di Confitarma (confitarma.it), sul sito di Filt-Cgil (filtcgil.it, sezione contratti mare) e sul sito di Assoporti (assoporti.it) per la parte portuale. Il testo del CCNL è depositato presso il CNEL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Formazione Professionale

    Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Formazione Professionale Enti 2024-2027

    Guida ai minimi tabellari mensili del CCNL per gli enti di formazione professionale accreditati, con la struttura a 9 livelli, gli aumenti del biennio 2024-2025 e le prospettive per il biennio 2026-2027.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firmato da FORMA, CENFOP e le sigle FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) fissa 9 livelli retributivi. I minimi vigenti dal 1° settembre 2025 vanno da 1.635,99 € (livello I) a 3.222,79 € (livello IX) lordi mensili. Il primo biennio economico ha garantito un incremento complessivo del 5% sul livello V di riferimento (pari a 100 € mensili). Il secondo biennio economico 2026-2027 è soggetto a riapertura negoziale.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Firma del CCNL
    1° marzo 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Dipendenti di enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Minimi tabellari mensili lordi – in vigore dal 1° settembre 2025 (in euro)
    Livello Minimo mensile Minimo annuale (×13) Aumento vs giugno 2024
    I 1.635,99 € 21.267,87 € +30,00 €
    II 1.730,71 € 22.499,23 € +33,64 €
    III 1.834,59 € 23.849,67 € +35,66 €
    IV 1.975,16 € 25.677,08 € +38,39 €
    V 2.057,63 € 26.749,19 € +40,00 €
    VI 2.331,43 € 30.308,59 € +45,33 €
    VII 2.440,58 € 31.727,54 € +47,44 €
    VIII 2.627,71 € 34.160,23 € +51,10 €
    IX 3.222,79 € 41.896,27 € +62,68 €

    Nota: i minimi sono al lordo di contributi previdenziali e imposte. Il minimo annuo è calcolato su 13 mensilità (tredicesima inclusa). Gli importi si riferiscono ai minimi tabellari del CCNL del 1° marzo 2024, primo biennio economico, seconda tranche (settembre 2025). Per il secondo biennio 2026-2027 è prevista riapertura negoziale tra le parti.

    Il percorso degli aumenti nel primo biennio 2024-2025

    Il rinnovo del CCNL sottoscritto il 1° marzo 2024 ha previsto un aumento complessivo del 5% sulla retribuzione tabellare del livello V (livello di riferimento contrattuale), suddiviso in due tranche:

    • Prima tranche dal 1° giugno 2024: aumento di 60 € mensili al livello V (3% circa), con aumenti proporzionali agli altri livelli.
    • Seconda tranche dal 1° settembre 2025: ulteriori 40 € mensili al livello V (2% circa), con aumenti proporzionali.

    L’incremento complessivo del biennio corrisponde a 100 € mensili lordi sul livello V di riferimento, pari a circa il 5% della retribuzione tabellare. Si tratta del primo rinnovo dopo oltre dieci anni di blocco contrattuale: il precedente CCNL era scaduto nel 2013 e le retribuzioni erano rimaste ferme per un intero decennio.

    Il secondo biennio economico 2026-2027

    Il CCNL 2024-2027 ha struttura quadriennale con articolazione economica biennale. Le parti firmatarie si sono impegnate ad aprire la trattativa per il secondo biennio economico (2026-2027) entro settembre 2025. Alla data di aggiornamento di questa guida (giugno 2026), le informazioni sugli eventuali aumenti per il periodo 2026-2027 non sono ancora disponibili in modo ufficiale e pubblico; si consiglia di consultare direttamente le organizzazioni sindacali di categoria o le associazioni datoriali per conoscere lo stato delle trattative.

    La struttura retributiva del settore risente della dipendenza dal finanziamento pubblico regionale e dai fondi europei (FSE+), il che storicamente rende complessa la contrattazione su aumenti nominali significativi. La discontinuità dei corsi e la variabilità dei finanziamenti regionali influenzano anche la stabilità delle retribuzioni effettivamente erogate.

    Cosa si aggiunge al minimo tabellare

    Il minimo tabellare è la base di partenza della busta paga. Su di esso si stratificano ulteriori voci:

    • Progressione retributiva per anzianità (RPA): meccanismo introdotto dal CCNL 2024 in sostituzione del sistema precedente; spetta ai lavoratori con anzianità maturata nello stesso ente o nel settore, secondo i criteri fissati dall’accordo.
    • Fondo incentivi: corrisposto in forma di una tantum o erogazione periodica, di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo; soggetto a contrattazione di secondo livello (regionale o di ente).
    • Welfare contrattuale una tantum: fino a 1.000 € pro capite, da definire in sede di contrattazione regionale.
    • Tredicesima mensilità: erogata entro il 16 dicembre di ogni anno.
    • Eventuali superminimi individuali o integrazioni aziendali concordate localmente.

    Come leggere la busta paga nel settore

    La conversione dal lordo al netto dipende dall’aliquota IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali, dalla situazione familiare e dalle detrazioni spettanti. A titolo puramente orientativo, un lavoratore al livello V (minimo 2.057,63 € lordi) percepisce indicativamente tra 1.530 € e 1.600 € netti mensili; un lavoratore al livello VII (2.440,58 €) si colloca intorno a 1.750-1.820 € netti. Questi importi sono soggetti a variabilità individuale significativa e vanno verificati con il proprio consulente del lavoro o il sindacato.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore di livello V in un CFP regionale
    Tizio lavora come formatore in un centro di formazione professionale accreditato dalla Regione. Inquadrato al livello V, dal 1° settembre 2025 percepisce un minimo tabellare di 2.057,63 € lordi mensili, pari a 26.749,19 € annui (su 13 mensilità). Rispetto al minimo del giugno 2024 (1.997,63 €) ha ricevuto un aumento di 60 € nella prima tranche e di ulteriori 40 € nella seconda. Attende l’esito della trattativa sul secondo biennio per sapere se ci saranno ulteriori incrementi nel 2026.
    Caia – Coordinatrice didattica di livello VII
    Caia coordina le attività formative di un ente accreditato ed è inquadrata al livello VII. Dal settembre 2025 percepisce 2.440,58 € lordi mensili. L’ente applica anche un fondo incentivi annuale (circa il 3% dell’imponibile previdenziale), che Caia riceve a giugno di ogni anno. La sua retribuzione annua lorda complessiva (minimo + tredicesima + fondo incentivi) supera i 34.000 €.
    Sempronio – Neoassunto al livello III
    Sempronio è appena stato assunto come tutor d’aula in un ente di formazione professionale, inquadrato al livello III. Il suo minimo tabellare è 1.834,59 € lordi mensili. L’ente non ha ancora aperto la contrattazione di secondo livello sul welfare una tantum da 1.000 €; Sempronio si rivolge al delegato CISL Scuola per sollecitare l’apertura del tavolo regionale.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del livello V nel CCNL Formazione Professionale 2025?
    Dal 1° settembre 2025 il minimo del livello V è 2.057,63 € lordi mensili, a seguito dell’aumento del 5% previsto nel primo biennio economico 2024-2025 (60 € da giugno 2024 + 40 € da settembre 2025).
    Quando vengono aggiornati i minimi tabellari nel CCNL Formazione Professionale?
    Il CCNL 2024-2027 prevede due bienni economici. Il primo (2024-2025) ha portato aumenti dal 1° giugno 2024 e dal 1° settembre 2025. Il secondo biennio (2026-2027) è soggetto a specifica trattativa tra le parti, da avviare entro settembre 2025.
    Cosa succede se il datore di lavoro paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la conciliazione o per l’accertamento delle differenze retributive.
    Sono previsti scatti di anzianità nel CCNL Formazione Professionale?
    Il CCNL 2024 ha riformulato il sistema di progressione economica per anzianità (RPA), eliminando il vecchio meccanismo precedente. Per i dettagli aggiornati è necessario consultare il testo integrale del CCNL 2024-2027 e gli accordi di secondo livello.
    A quante mensilità corrisponde il minimo annuale nel CCNL Formazione Professionale?
    Il minimo annuale si calcola su 13 mensilità (retribuzione mensile per 13), poiché il CCNL prevede la tredicesima mensilità. Non è prevista la quattordicesima da contratto nazionale.
    Il settore della formazione professionale prevede premi di risultato?
    Sì, il CCNL prevede un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, da definirsi nella contrattazione di secondo livello (regionale o di ente). È possibile anche una somma una tantum fino a 1.000 € pro capite come welfare contrattuale, soggetta anch’essa a contrattazione regionale.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024) e ai relativi accordi economici. I minimi tabellari riportati si riferiscono alla seconda tranche del primo biennio economico (1° settembre 2025). Per il secondo biennio 2026-2027 è in corso la trattativa tra le parti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Tabelle retributive e minimi salariali: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie 2024-2026

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie ha ridefinito le retribuzioni minime per oltre 90.000 lavoratori del settore ferroviario, con aumenti distribuiti in tre tranche tra giugno 2025 e giugno 2026 e un’una tantum a copertura del periodo pregresso.

    In sintesi

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie rinnovato il 22 maggio 2025 prevede aumenti medi di 230 euro mensili (livello C1) in tre tranche: 120 euro a giugno 2025, 60 euro a novembre 2025, 50 euro a giugno 2026. I livelli vanno da Q1 (alte professionalità con indennità di funzione di 250 euro) a F2 (ausiliari). Una tantum da 775 a 1.341 euro corrisposta ad agosto 2025.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Data rinnovo
    22 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    Oltre 90.000 lavoratori
    Divisore orario
    160 ore mensili (per calcolo quota oraria)

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi — vigore dal 1° giugno 2026 (in euro)
    Livello Minimo base Ind. funzione Totale mensile Scatto biennale
    Q 1 2.826,07 250,00 3.076,07 47,19
    Q 2 2.483,02 130,00 2.613,02 38,27
    A 2.401,34 2.401,34 35,95
    B 1 2.286,99 2.286,99 33,62
    B 2 2.188,97 2.188,97 31,77
    B 3 2.156,31 2.156,31 31,30
    C 1 2.107,30 2.107,30 29,91
    C 2 2.074,62 2.074,62 29,45
    D 1 2.041,95 2.041,95 28,42
    D 2 1.976,62 1.976,62 25,64
    D 3 1.943,94 1.943,94 25,22
    E 1 1.911,26 1.911,26 24,34
    E 2 1.829,60 1.829,60 22,66
    E 3 1.796,91 1.796,91 22,66
    F 1 1.666,23 1.666,23 18,58
    F 2 1.633,56 1.633,56 18,22

    Nota: i valori indicati sono quelli vigenti dalla seconda tranche (1° novembre 2025). La terza tranche (1° giugno 2026) aggiunge ulteriori 50 euro mensili sul livello C1; gli altri livelli ricevono importi proporzionali. I minimi sono al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali. Per i livelli Q1 e Q2 l’indennità di funzione si somma al minimo tabellare. Gli scatti di anzianità maturano ogni due anni (biennali).

    Il piano di aumenti 2025-2026

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto un piano di aumenti in tre momenti distinti, con riferimento al livello C1 come parametro contrattuale:

    Aumenti per tranche — livello C1 di riferimento
    Decorrenza Aumento mensile (C1) Aumento cumulato
    1° giugno 2025 +120,00 € +120,00 €
    1° novembre 2025 +60,00 € +180,00 €
    1° giugno 2026 +50,00 € +230,00 €

    Per i livelli diversi da C1 gli aumenti sono calcolati proporzionalmente al coefficiente retributivo del livello. La variazione sui livelli apicali (Q1) è superiore in valore assoluto; quella sui livelli inferiori (F2) è inferiore.

    Una tantum a copertura del pregresso

    La firma del contratto è avvenuta con quasi diciotto mesi di ritardo rispetto alla scadenza del precedente CCNL (31 dicembre 2023). Per compensare il «buco contrattuale» relativo al periodo gennaio 2024 – maggio 2025, le parti hanno convenuto il pagamento di una somma forfettaria a titolo di una tantum, corrisposta con la busta paga di agosto 2025.

    L’importo è proporzionato ai mesi di effettivo servizio nel periodo di riferimento e non ha effetti sulle altre voci contrattuali (non si computa su ferie, TFR, tredicesima). I valori indicativi per livello sono:

    • Q1: 1.341,09 euro
    • C1: 1.000,00 euro
    • F2: 775,19 euro

    I lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2024 ricevono una quota proporzionata ai mesi lavorati.

    Struttura della retribuzione in busta paga

    Il minimo tabellare non esaurisce la busta paga del lavoratore ferroviario. Le principali voci aggiuntive che compongono la retribuzione complessiva sono:

    • Scatti di anzianità biennali: importi differenziati per livello (da circa 18 a oltre 47 euro per scatto), maturati ogni due anni di servizio.
    • Indennità di turno: maggiorazione per il personale che lavora su turni alternati o notturni.
    • Indennità domenicale: 23,50 euro per il lavoro domenicale ordinario; 65,00 euro per la domenica di Pasqua.
    • Indennità notturna: 2,50 euro per ogni ora di lavoro prestata in orario notturno (decorrenza 1° agosto 2025).
    • Indennità di assenza dalla residenza: per il personale mobile che svolge servizio fuori sede (cfr. articolo dedicato al nastro lavorativo e agli orari).
    • Rimborso pasto / buono pasto: previsto per le trasferte; i lavoratori degli appalti ferroviari hanno diritto a buoni pasto di valore non inferiore a 7,00 euro dal 1° gennaio 2026.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (vedi articolo dedicato).
    • Premio di risultato: eventualmente previsto dalla contrattazione di secondo livello (aziendale).

    Retribuzione oraria e divisore convenzionale

    Il divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria è fissato dal CCNL in 160 ore mensili. Per ottenere la paga oraria si divide il minimo mensile del livello per 160. Esempio sul livello C1 (dal 1° giugno 2026): 2.107,30 / 160 = circa 13,17 euro l’ora. Questo valore è il riferimento per il calcolo degli straordinari, dei supplementi notturni e degli altri istituti orari.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore di circolazione livello D1

    Tizio lavora come Operatore Specializzato della Circolazione, inquadrato al livello D1. Dal 1° novembre 2025 il suo minimo tabellare è 1.993,51 euro mensili. Con due scatti di anzianità biennali maturati (28,42 euro ciascuno), arriva a circa 2.050 euro di retribuzione base. Il 1° giugno 2026 riceve l’aumento della terza tranche (proporzionale a C1 +50 euro): la sua retribuzione base supera i 2.060 euro mensili.

    Caia — Macchinista livello B1 con una tantum

    Caia è macchinista inquadrata al livello B1. Dal 1° novembre 2025 il suo minimo è 2.232,73 euro (2.286,99 euro dal 1° giugno 2026). Ad agosto 2025 ha ricevuto l’una tantum proporzionata ai mesi lavorati tra gennaio 2024 e maggio 2025: essendo stata in forza per tutti i 17 mesi del periodo, ha percepito l’importo pieno previsto per il suo livello. L’una tantum non ha influenzato il calcolo del TFR né della tredicesima.

    Sempronio — Responsabile di unità tecnica livello Q1

    Sempronio è un dirigente di primo livello (Q1). La sua retribuzione base dal 1° novembre 2025 è 2.759,01 euro di minimo tabellare più 250,00 euro di indennità di funzione, per un totale di 3.009,01 euro. Con quattro scatti biennali maturati (47,19 euro ciascuno), la sua retribuzione base complessiva supera i 3.197 euro mensili, cui si aggiungono eventuali premi aziendali definiti dalla contrattazione di secondo livello.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti del CCNL Ferrovie 2025-2026?
    Gli aumenti sono distribuiti in tre tranche: 120 euro a giugno 2025, 60 euro a novembre 2025 e 50 euro a giugno 2026 (valori riferiti al livello C1; gli altri livelli sono proporzionali). L’aumento complessivo a regime è di 230 euro mensili.
    Esiste una quattordicesima nel CCNL Ferrovie?
    Sì, il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie prevede 14 mensilità: la tredicesima è liquidata entro il 15 dicembre e la quattordicesima entro il 27 luglio di ogni anno.
    I minimi tabellari includono l’indennità di funzione?
    Per i livelli Q1 e Q2 è prevista un’indennità di funzione aggiuntiva (rispettivamente 250 euro e 130 euro al mese). Per gli altri livelli il minimo tabellare è la retribuzione base senza ulteriori indennità fisse.
    Cosa copre il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie?
    Copre le imprese che svolgono trasporto ferroviario di persone e merci, la gestione delle reti infrastrutturali e le attività connesse. Si applica ad aziende come Trenitalia, RFI, Italo-NTV e le imprese ferroviarie che aderiscono ad Agens o alle cooperative associate.
    Cosa è stata l’una tantum di agosto 2025?
    L’una tantum ha coperto il periodo gennaio 2024 – maggio 2025 (buco contrattuale). L’importo pieno varia da 775,19 euro (F2) a 1.341,09 euro (Q1) per chi era in forza per l’intero periodo; chi è entrato successivamente riceve una quota proporzionata ai mesi di servizio.
    Dove si trovano le tabelle ufficiali aggiornate?
    Le tabelle retributive aggiornate sono disponibili sui siti di Filt-Cgil (filtcgil.it), Fit-Cisl (fitcisl.org) e Uiltrasporti (uiltrasporti.it), nonché sul sito di Agens. Per consultare il testo integrale del CCNL rivolgersi alle sedi sindacali territoriali o a un consulente del lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. I minimi tabellari dal 1° novembre 2025 sono tratti dalle tabelle ufficiali rese disponibili da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 11 Rev. Leg. – Principi di revisione e di attestazione dell

    Art. 11 Rev. Leg. – Principi di revisione e di attestazione dell

    Art. 11 Rev. Leg. – Principi di revisione e di attestazione della conformita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. 1 bis. L’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

    2. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. 2 bis. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

    3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: tabelle retributive 2025-2027

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Tabelle retributive CCNL Cemento, Calce e Gesso 2025-2027

    Guida ai minimi tabellari vigenti per gli oltre 8.000 addetti del settore, con gli aumenti programmati fino al 2027 e le componenti aggiuntive della busta paga.

    In sintesi

    Il rinnovo dell’8 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027) porta 175 euro di aumento a parametro 140, più 120 euro di recupero inflattivo già riconosciuti a dicembre 2024, per un totale di 295 euro. I minimi vanno da circa 1.210 euro mensili (AE1) a oltre 2.627 euro (AD3) con decorrenza ottobre 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton (datoriale) · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Platea
    Oltre 8.000 addetti
    Ambito
    Produzione industriale di cemento, calce, gesso, malte e materiali da costruzione

    Tabella riepilogativa dei minimi mensili lordi

    Minimi tabellari mensili lordi – Progressione 2025-2027 (valori indicativi in euro)
    Livello Area professionale Ottobre 2025 Ottobre 2026 Ottobre 2027
    AD3 Direttiva 3 2.537,73 2.627,73 2.710,23
    AD2 Direttiva 2 2.271,85 2.352,42 2.426,28
    AD1 Direttiva 1 2.078,49 2.152,20 2.219,77
    AC3 Concettuale 3 1.969,77 2.039,63 2.103,67
    AC2 Concettuale 2 1.897,29 1.964,58 2.026,26
    AC1 Concettuale 1 1.800,59 1.864,45 1.922,99
    AS3 Specialistica 3 1.691,82 1.751,82 1.806,82
    AS2 Specialistica 2 1.619,34 1.676,77 1.729,41
    AS1 Specialistica 1 1.558,92 1.614,21 1.664,89
    AQ2 Qualificata 2 1.462,22 1.514,08 1.561,62
    AQ1 Qualificata 1 1.401,76 1.451,47 1.497,04
    AE1 Esecutiva 1 1.210,00 1.252,86 1.292,15

    Nota: I valori riportati sono tratti dalle tabelle dell’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025 e degli accordi di recupero inflattivo del 15 ottobre 2024 e del 15 marzo 2022. I minimi si riferiscono alla sola paga tabellare di base, al lordo di tutte le trattenute previdenziali e fiscali, e non includono scatti di anzianità, indennità di turno o altri istituti contrattuali. Per le tabelle ufficiali aggiornate consultare il sito di Federbeton, Fillea-CGIL, Filca-CISL o Feneal-UIL.

    La struttura degli aumenti 2025-2027

    Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha definito un piano di aumenti in tre tranche, calcolate al parametro 140 (livello AS2, riferimento negoziale del settore):

    Piano degli aumenti a parametro 140 (AS2)
    Decorrenza Aumento mensile Cumulato
    1° ottobre 2025 +60,00 € +60 €
    1° ottobre 2026 +60,00 € +120 €
    1° ottobre 2027 +55,00 € +175 €

    A questi 175 euro si sommano i 120 euro di recupero inflattivo relativo agli anni 2022-2024, già erogati con decorrenza 1° dicembre 2024, per un incremento complessivo di 295 euro rispetto ai minimi pre-recupero. Gli aumenti per i livelli diversi da AS2 sono proporzionali al parametro retributivo di ciascuna area.

    Componenti aggiuntive della retribuzione

    Il minimo tabellare è la voce base della busta paga, ma la retribuzione effettiva comprende anche:

    • Scatti di anzianità: il CCNL riconosce 5 scatti biennali. Il loro importo varia in base al livello di inquadramento.
    • Indennità di turno: i lavoratori turnisti ricevono una maggiorazione percentuale sulla retribuzione mensile (6,5% dal 1° luglio 2026, 7% dal 1° luglio 2027).
    • Maggiorazioni per lavoro notturno e festivo: dal 42% al 55% in base alla categoria (vedi articolo dedicato all’orario di lavoro).
    • Elemento di garanzia retributiva (EGR): 300 euro lordi annui per i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, erogati con la retribuzione di giugno a partire dal 2026 (importo elevato da 170 a 300 euro dal rinnovo 2025).
    • Premio di fedeltà: una mensilità aggiuntiva al compimento del 15° anno di anzianità aziendale; dal 1° gennaio 2027 un’ulteriore mensilità al raggiungimento del 23° anno, estesa a tutti i lavoratori.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre (vedi articolo dedicato).
    • Indennità sostitutiva mensa: 2 euro aggiuntivi al giorno dal 1° gennaio 2026; dal medesimo termine il costo pasto è a totale carico aziendale.

    Stima orientativa lordo/netto

    La conversione tra lordo e netto dipende dall’aliquota IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali e dalla situazione familiare del lavoratore. A titolo puramente indicativo, per un lavoratore single senza carichi di famiglia:

    Stima netto mensile (ottobre 2026, solo paga tabellare base)
    Livello Lordo mensile Netto stimato
    AQ1 (operaio qualificato) 1.451,47 € ≈ 1.170 €
    AS2 (specialista, parametro 140) 1.676,77 € ≈ 1.310 €
    AC1 (concettuale base) 1.864,45 € ≈ 1.430 €
    AD1 (direttivo base) 2.152,20 € ≈ 1.590 €

    Stima orientativa. Il netto effettivo varia in base a regione, comune, carichi familiari, bonus fiscali e detrazioni per lavoro dipendente.

    Come verificare il proprio livello e il minimo spettante

    Il lavoratore ha diritto a conoscere il proprio livello di inquadramento dalla lettera di assunzione o da comunicazione scritta del datore. Per verificare il minimo tabellare spettante è possibile:

    • Consultare le tabelle ufficiali pubblicate da Fillea-CGIL, Filca-CISL o Feneal-UIL nei rispettivi siti;
    • Richiedere il prospetto paga dettagliato al datore di lavoro o al consulente del lavoro dell’azienda;
    • Rivolgersi alla sede territoriale del sindacato di categoria per una verifica della busta paga.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio specializzato AS2 con anzianità
    Tizio lavora dal 2017 in una cementeria come addetto impianto di macinazione, inquadrato AS2. Dal 1° ottobre 2026 il suo minimo tabellare passa a 1.676,77 euro (+60 euro). Avendo maturato 4 scatti di anzianità biennali, la sua retribuzione base è più alta del solo minimo. In assenza di premio aziendale, riceverà anche l’elemento di garanzia retributiva di 300 euro lordi a giugno 2026.
    Caio – Impiegato tecnico AC2 neassunto nel 2025
    Caio viene assunto in ottobre 2025 come tecnico di laboratorio qualità presso uno stabilimento produttore di gesso, inquadrato AC2. Il suo minimo tabellare è 1.897,29 euro lordi mensili. Essendo neoassunto senza scatti maturati, la sua busta paga base corrisponde esattamente al minimo tabellare, a cui si aggiunge la tredicesima a dicembre.
    Sempronia – Quadro AD3 con verifica della busta paga
    Sempronia è responsabile di produzione di un impianto di calce viva, inquadrata AD3. A novembre 2025 nota che la busta paga riporta un minimo inferiore a 2.537,73 euro. Contatta il sindacato che verifica: l’azienda non aveva ancora aggiornato la tabella retributiva alla decorrenza del 1° ottobre 2025. Le viene riconosciuta la differenza arretrata per ottobre e novembre, oltre agli interessi legali.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti previsti dal rinnovo 2025?
    Le tre tranche di aumento da 60, 60 e 55 euro (a parametro 140) decorrono rispettivamente dal 1° ottobre 2025, dal 1° ottobre 2026 e dal 1° ottobre 2027. Gli aumenti effettivi per ciascun livello sono proporzionali al relativo parametro retributivo.
    Quanti livelli prevede il CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    Il contratto prevede 12 livelli retributivi distribuiti in 5 aree professionali: Direttiva (AD3, AD2, AD1), Concettuale (AC3, AC2, AC1), Specialistica (AS3, AS2, AS1), Qualificata (AQ2, AQ1) ed Esecutiva (AE1).
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Oltre al minimo tabellare si sommano: scatti di anzianità biennali (fino a 5), eventuali indennità di turno o di disagio, superminimi individuali, la tredicesima mensilità e, in assenza di contrattazione aziendale, l’elemento di garanzia retributiva (300 euro annui lordi dal giugno 2026).
    Il minimo tabellare è lo stesso per operai e impiegati dello stesso livello?
    Sì. Il CCNL Cemento, Calce e Gesso adotta un’unica scala parametrale che accorpa operai, intermedi e impiegati nello stesso livello retributivo quando hanno lo stesso inquadramento.
    Cosa succede se il datore di lavoro paga meno del minimo tabellare?
    Il mancato rispetto del minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per il recupero delle differenze retributive.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo del CCNL Cemento, Calce e Gesso dell’8 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tabelle retributive ufficiali sono pubblicate da Federbeton e dai sindacati firmatari.

  • Art. 23 Cont. Trib. – costituzione dell’ente

    Art. 23 Cont. Trib. – costituzione dell’ente

    Art. 23 Cont. Trib. – Costituzione in giudizio della parte resistente

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

    2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

    3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espo- ne le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

  • Appalto con vizi e difformità: esempi pratici sull’art. 1667 c.c.

    Appalto con vizi e difformità: esempi pratici sull’art. 1667 c.c.

    In sintesi

    • L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera (art. 1667 c.c.).
    • Il committente decade dalla garanzia se non denuncia entro 60 giorni dalla scoperta; l’azione si prescrive in 2 anni dalla consegna.
    • La garanzia non spetta per vizi conosciuti o riconoscibili se l’opera è stata accettata, salvo che l’appaltatore li abbia taciuti in malafede.
    • I rimedi (art. 1668): eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore, riduzione del prezzo o risarcimento; risoluzione se l’opera è del tutto inadatta.
    • Per gravi difetti o rovina di edifici opera la responsabilità decennale dell’art. 1669 (denuncia entro 1 anno, prescrizione 1 anno).

    Cosa dice l’art. 1667 c.c.

    La norma regola la garanzia dell’appaltatore. Il testo è il seguente:

    «L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore.
    Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
    L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera […].»

    Tre concetti vanno tenuti distinti: la difformità (l’opera è diversa da quella pattuita nel capitolato), il vizio (difetto di esecuzione che incide su funzionalità o valore) e la variante richiesta dal committente. Confonderli è la prima causa di contenziosi.

    I termini da rispettare

    Nell’appalto il tempo è scandito in modo rigido e diverso a seconda del tipo di difetto.

    Situazione Norma Denuncia Prescrizione
    Difformità e vizi dell’opera art. 1667 c.c. Entro 60 giorni dalla scoperta (a pena di decadenza) 2 anni dalla consegna
    Rovina o gravi difetti di edifici e immobili a lunga durata art. 1669 c.c. Entro 1 anno dalla scoperta 1 anno dalla denuncia (responsabilità entro 10 anni dal compimento)

    La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati. Inoltre il committente convenuto per il pagamento può sempre opporre la garanzia in via di eccezione, se ha denunciato nei termini.

    Quali rimedi (art. 1668 c.c.)

    Accertata la garanzia, il committente può chiedere, secondo l’art. 1668: che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, sempre salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore. Se le difformità o i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

    Accettazione dell’opera e vizi riconoscibili

    L’accettazione è un passaggio delicato: con l’accettazione (anche tacita) il committente perde la garanzia per i vizi che conosceva o che erano riconoscibili con l’ordinaria diligenza, salvo il caso di malafede dell’appaltatore. Per questo conviene una verifica formale dell’opera prima dell’accettazione e del saldo, mettendo a verbale riserve e contestazioni.

    Gravi difetti e rovina: la garanzia decennale (art. 1669)

    Per gli immobili a lunga durata il codice prevede una tutela rafforzata:

    «Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.»

    È una responsabilità speciale e più severa: copre i gravi difetti (non solo i crolli) entro dieci anni dal compimento, con denuncia entro un anno dalla scoperta e prescrizione di un anno dalla denuncia.

    Tre casi pratici

    Caso 1 – Pavimento posato male

    Scenario. Dopo la consegna emergono dislivelli e fughe irregolari.

    Inquadramento. È un vizio di esecuzione ex art. 1667: serve una relazione tecnica che distingua il difetto dalla tolleranza ordinaria e una denuncia entro 60 giorni dalla scoperta. Rimedi: eliminazione a spese dell’appaltatore o riduzione del prezzo (art. 1668).

    Cosa conservare

    • foto datate e capitolato;
    • perizia tecnica;
    • preventivo di ripristino;
    • denuncia scritta entro 60 giorni.

    Caso 2 – Impianto senza dichiarazione di conformità

    Scenario. L’impianto elettrico funziona ma manca la dichiarazione di conformità.

    Inquadramento. L’assenza di un documento obbligatorio è una difformità rilevante (l’opera non è a norma): si chiede la regolarizzazione e si valuta la riduzione/trattenuta del saldo in proporzione.

    Cosa conservare

    • contratto e norme tecniche di riferimento;
    • richiesta formale del documento;
    • saldo eventualmente trattenuto;
    • denuncia nei termini.

    Caso 3 – Software gestionale incompleto

    Scenario. Il gestionale consegnato non contiene funzioni previste nel capitolato.

    Inquadramento. È una difformità rispetto alle specifiche: capitolato e test di accettazione sono decisivi. Senza specifiche scritte diventa difficile provare cosa era dovuto.

    Cosa conservare

    • capitolato e specifiche funzionali;
    • verbali dei test di accettazione;
    • ticket e segnalazioni;
    • elenco delle funzioni mancanti.

    Spunti pratici

    • Documenta il cantiere dall’inizio: contratto, capitolato, varianti approvate, foto di avanzamento.
    • Conta 60 giorni dalla scoperta per la denuncia dei vizi (2 anni per agire); per gli immobili pensa anche all’art. 1669.
    • Non accettare l’opera al buio: verifica formale e riserve a verbale prima del saldo.
    • Sii specifico nella denuncia: punti precisi, foto, perizia e richiesta di intervento, non un generico “lavoro fatto male”.
    • Coordina i rimedi: eliminazione, riduzione del prezzo o risoluzione vanno scelti in base alla gravità.

    Per appalti, lavori e software su misura puoi far verificare contratto, capitolato e contestazione.

    Norme e fonti collegate

    Codice civile: art. 1667 (difformità e vizi), art. 1668 (contenuto della garanzia), art. 1669 (rovina e gravi difetti), art. 1665 (verifica e accettazione), art. 1453 (risoluzione per inadempimento).

    Fonti affidabili

    Domande frequenti

    Entro quanto devo denunciare i vizi dell’opera?

    Entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza; l’azione si prescrive in 2 anni dalla consegna (art. 1667 c.c.). La denuncia non serve se l’appaltatore ha riconosciuto o occultato i vizi.

    Che differenza c’è tra difformità e vizio?

    La difformità è la divergenza dell’opera rispetto a quanto pattuito nel capitolato; il vizio è un difetto di esecuzione che ne compromette funzionalità o valore. In entrambi i casi opera la garanzia dell’art. 1667.

    Quali rimedi posso chiedere?

    L’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno; se l’opera è del tutto inadatta alla destinazione, la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.).

    Posso trattenere il saldo?

    Solo in modo proporzionato e con contestazione documentata; il committente convenuto per il pagamento può opporre la garanzia se ha denunciato i vizi nei termini.

    E se l’edificio presenta gravi difetti dopo anni?

    Per edifici e immobili a lunga durata opera la responsabilità decennale dell’art. 1669: gravi difetti o rovina entro 10 anni dal compimento, con denuncia entro 1 anno dalla scoperta e prescrizione di 1 anno dalla denuncia.

    La fornitura di software è soggetta a questa garanzia?

    Dipende dalla qualificazione del contratto: se è un appalto d’opera (sviluppo su misura), si applicano le regole sulle difformità e i vizi; capitolato e test di accettazione sono decisivi.

  • Art. 140 Cod. Amb. – circostanza attenuante

    Art. 140 Cod. Amb. – circostanza attenuante

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.

  • Art. 123 TUEL – Articolo 123

    Art. 123 TUEL – Articolo 123

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Resta fermo l’obbligo per gli enti locali di adeguare l’ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all’articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 2331 del codice civile , le aziende speciali nel registro delle imprese.

    2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 .

    3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 .

  • Art. 184 TULPS – Ricorso avverso l’ordinanza di confino di polizia

    Art. 184 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha, efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.

    La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.

    Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.

    Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione .