Art. 77 L. Fall. – Associazione in partecipazione
Associazione in partecipazione
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
Profilo LinkedIn ›I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

Associazione in partecipazione
Il CCNL Turismo-Confcommercio ha rinnovato nel giugno 2024 le tabelle retributive per i lavoratori degli stabilimenti balneari marini, lacuali e fluviali. Cinque tranche di aumenti distribuiti fino al dicembre 2027 portano i minimi a valori mai raggiunti nel settore.
Il CCNL Turismo Confcommercio (rinnovo 5 giugno 2024, vigenza 2024-2027) fissa per gli stabilimenti balneari minimi mensili lordi da circa 1.330 € (livello 7) a oltre 2.537 € (quadro A). Cinque tranche di aumenti portano incrementi totali da 149 € a 328 € per livello entro dicembre 2027.
| Livello | Profilo tipico | Paga base | Contingenza | Totale lordo |
|---|---|---|---|---|
| Quadro A | Direttore | 1.920,27 € | 542,70 € | 2.537,97 €* |
| Quadro B | Vicedirettore | 1.734,02 € | 537,59 € | 2.341,61 €* |
| Livello 1 | Vice direttore | 1.570,97 € | 536,71 € | 2.107,68 € |
| Livello 2 | Cassiere centrale, infermiere diplomato | 1.384,76 € | 531,59 € | 1.916,35 € |
| Livello 3 | Capo assistente bagnanti, capo operaio | 1.272,47 € | 528,26 € | 1.800,73 € |
| Livello 4 | Assistente bagnanti con brevetto, massaggiatore | 1.167,75 € | 524,94 € | 1.692,69 € |
| Livello 5 | Cassiere, assistente bagnanti | 1.057,72 € | 522,37 € | 1.580,09 € |
| Livello 6S | Maschera, guardiano notturno | 994,18 € | 520,64 € | 1.514,82 € |
| Livello 6 | Operaio comune, bagnino cabinista, lavandaio | 971,06 € | 520,51 € | 1.491,57 € |
| Livello 7 | Guardarobiera, addetto pulizie | 871,75 € | 518,45 € | 1.390,20 € |
* Il quadro A percepisce inoltre un’indennità di funzione di 75 € mensili non inclusa nella colonna paga base. I valori si riferiscono alle tabelle del CCNL Turismo Confcommercio per i pubblici esercizi; le tabelle specifiche degli stabilimenti balneari presentano minimi leggermente inferiori (differenza di pochi euro) per effetto delle disposizioni del Titolo XII. Importi al lordo di contributi previdenziali e IRPEF.
L’accordo del 5 giugno 2024 ha introdotto cinque tranche di aumenti sul minimo tabellare, distribuite nell’arco del quadriennio contrattuale. La tabella seguente mostra gli incrementi mensili lordi per i livelli principali del comparto balneare.
| Livello | Giugno 2024 | Giugno 2025 | Giugno 2026 | Giugno 2027 | Dicembre 2027 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro A | +82,22 € | +65,78 € | +65,78 € | +49,33 € | +65,78 € | +328,89 € |
| Livello 1 | +67,26 € | +53,81 € | +53,81 € | +40,36 € | +53,81 € | +269,05 € |
| Livello 3 | +54,48 € | +43,59 € | +43,59 € | +32,69 € | +43,59 € | +217,94 € |
| Livello 5 | +45,29 € | +36,23 € | +36,23 € | +27,17 € | +36,23 € | +181,15 € |
| Livello 6 | +41,58 € | +33,26 € | +33,26 € | +24,95 € | +33,26 € | +166,31 € |
| Livello 7 | +37,33 € | +29,86 € | +29,86 € | +22,40 € | +29,86 € | +149,31 € |
Gli aumenti si applicano alla paga base tabellare e sono automatici: non richiedono accordo aziendale integrativo. Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornarli nel cedolino del mese di decorrenza.
Un punto spesso frainteso riguarda il rapporto tra contratto stagionale e retribuzione. Il lavoratore assunto con contratto a termine per attività stagionale ha diritto agli stessi minimi tabellari del collega a tempo indeterminato: il contratto a termine non giustifica alcuna riduzione della paga oraria o mensile.
Ciò che cambia nei contratti stagionali è la durata del rapporto e, di conseguenza, il calcolo proporzionale delle competenze: tredicesima, quattordicesima mensilità e ferie maturano pro quota sui mesi di servizio effettivo. Pertanto, un bagnino di livello 6 assunto per tre mesi estivi riceve circa un quarto delle mensilità aggiuntive annue.
Il minimo tabellare è solo la base di calcolo. In busta paga si sommano ulteriori voci:
Dal totale lordo mensile vengono detratti i contributi previdenziali a carico del lavoratore (aliquota INPS ordinaria circa 9,19% per dipendenti del settore) e le ritenute IRPEF con detrazioni da lavoro dipendente. Il netto percepito varia sensibilmente in base alla situazione familiare e alle addizionali locali. In via del tutto indicativa, su un lordo di 1.491 € (livello 6) il netto si aggira intorno a 1.200-1.250 €; su un lordo di 1.800 € (livello 3) intorno a 1.380-1.430 €. Per una stima accurata è sempre necessario ricorrere a un consulente del lavoro o al cedolino personalizzato.
Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Gente di mare e lavoratori portuali sono regolati da due contratti collettivi distinti, entrambi rinnovati nel 2024. Questa guida illustra la struttura retributiva di ciascuno, gli aumenti programmati e le differenze fondamentali tra i due ambiti.
Il CCNL Industria Armatoriale (1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026) prevede aumenti medi di 202 euro sul parametro nostromo, in tre tranche. Il CCNL Porti (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) introduce un aumento di 150 euro lordi al 4° livello con aumenti proporzionali e un EDR di 50 euro mensili per tredici mensilità.
Minimi tabellari — in vigore dal 1° dicembre 2025 (CCNL Porti)
| Livello | Minimo mensile lordo |
|---|---|
| Quadro A ADSP | 2.783,80 € |
| Quadro B ADSP | 2.532,94 € |
| Quadro | 2.481,74 € |
| Liv. I | 2.325,03 € |
| Liv. II | 2.170,80 € |
| Liv. III | 2.012,84 € |
| Liv. IV | 1.894,96 € |
| Liv. V | 1.791,44 € |
| Liv. VI | 1.711,20 € |
| Liv. VII | 1.544,01 € |
Importi = minimo conglobato mensile del CCNL Porti (Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise-Uniport con FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti; rinnovo confermato con verbale del 18 novembre 2024, vigenza 1/1/2024-31/12/2026, ~18.000 addetti). Aumento di 150 € al IV livello in 3 tranche (nov 2024, dic 2025 — quella in tabella — e dic 2026), più EDR aggiuntivo di 50 € per 13 mensilità dal 1/11/2024, uguale per tutti i livelli. Dal 1° dicembre 2026 i minimi a regime salgono a: Quadro A ADSP = 2.851 € · Quadro B = 2.599 € · Quadro = 2.546 € · I = 2.388 € · II = 2.233 € · III = 2.074 € · IV = 1.955 € · V = 1.850 € · VI = 1.769 € · VII = 1.601 €. Per la gente di mare vale invece il CCNL unico dell’industria armatoriale (Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori con FILT/FIT/Uiltrasporti; rinnovo 11/7/2024, vigenza 1/7/2024-31/12/2026, ~71.000 lavoratori): aumento medio di 202 € al parametro nostromo in 3 tranche — 80,80 € dal 1/7/2024, 60,20 € dal 1/7/2025 e 60,20 € dal 1° luglio 2026 (appena scattata) — più EAR di 64 € per 14 mensilità per figure specifiche; le paghe conglobate variano per grado e sezione tabellare (15 sezioni: coperta, macchina, camera, traghetti, rimorchiatori…).
Fonte: Tabella A (minimi conglobati) del verbale di accordo 18/11/2024 CCNL Porti (PDF ufficiale pubblicato da Autorità di Sistema Portuale, verificato); dati armatoriale dal rinnovo Confitarma 11/7/2024 (fonti datoriali e sindacali convergenti). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.
La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →
Un errore frequente è considerare «marittimi» e «portuali» categorie omogenee. In realtà si tratta di due universi giuridici e contrattuali separati.
Il CCNL dell’Industria Armatoriale disciplina il personale navigante — comandanti, ufficiali di coperta e di macchina, sottufficiali, marinai, allievi — che presta servizio a bordo di navi mercantili, traghetti, navi da crociera e rimorchiatori battenti bandiera italiana. Il rapporto di lavoro è fondato sul contratto di arruolamento (artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942 n. 327), stipulato davanti all’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto). Il CCNL integra e migliora quanto previsto dalla legge.
Il CCNL dei Lavoratori dei Porti riguarda invece i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono operazioni portuali ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): terminalisti, operatori di banchina, addetti alla movimentazione di merci e container, impiegati delle società portuali. Questi lavoratori non imbarcano: lavorano a terra, nelle aree portuali.
Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Marittimi e Lavoro Portuale sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.
Nota: l’aumento di 202 euro del CCNL Armatoriale include 138 euro sui minimi tabellari e 64 euro come Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) parametrato sul nostromo. I minimi tabellari precisi per singola qualifica (comandante, primo ufficiale, ufficiale di macchina, nostromo, marinaio, allievo) sono riportati nelle tabelle allegate al CCNL, disponibili presso Confitarma, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.
La busta paga del personale navigante ha una struttura peculiare rispetto ai contratti terrestri, perché riflette la continuità del regime di imbarco:
Il lavoratore portuale dipendente da imprese ex art. 16/17/18 della L. 84/1994 percepisce:
Entrambi i CCNL hanno previsto una somma una tantum per compensare il periodo di mancato rinnovo contrattuale (c.d. vacanza contrattuale):
Le tabelle retributive complete, con i minimi per singola qualifica marittima e per ciascun livello portuale, sono pubblicate nei testi ufficiali dei contratti collettivi. I principali punti di accesso sono:
Caio è assunto da un’impresa terminalista e inquadrato al 4° livello del CCNL Porti (minimo conglobato 1.894,96 euro dal 1° dicembre 2025). Da novembre 2024 percepisce un aumento di circa 50 euro lordi mensili (prima tranche) più l’EDR di 50 euro. Riceve anche una quota della somma una tantum da 600 euro distribuita in tre rate. Non ha indennità di navigazione, ma matura indennità di turno per il lavoro notturno e festivo, che in porto sono frequenti.
Sempronia lavora come impiegata di concetto (3° livello) presso la sede amministrativa di un’impresa portuale. Il suo contratto applicato è il CCNL Porti. Non svolge operazioni fisiche di movimentazione merci ma è ugualmente soggetta a quel contratto collettivo in quanto dipendente dell’impresa che svolge attività ai sensi della L. 84/1994. Percepisce tredicesima e quattordicesima mensilità e, dal 2025, un giorno aggiuntivo di ferie.
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Guida ai minimi tabellari mensili del CCNL per gli enti di formazione professionale accreditati, con la struttura a 9 livelli, gli aumenti del biennio 2024-2025 e le prospettive per il biennio 2026-2027.
Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firmato da FORMA, CENFOP e le sigle FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) fissa 9 livelli retributivi. I minimi vigenti dal 1° settembre 2025 vanno da 1.635,99 € (livello I) a 3.222,79 € (livello IX) lordi mensili. Il primo biennio economico ha garantito un incremento complessivo del 5% sul livello V di riferimento (pari a 100 € mensili). Il secondo biennio economico 2026-2027 è soggetto a riapertura negoziale.
| Livello | Minimo mensile | Minimo annuale (×13) | Aumento vs giugno 2024 |
|---|---|---|---|
| I | 1.635,99 € | 21.267,87 € | +30,00 € |
| II | 1.730,71 € | 22.499,23 € | +33,64 € |
| III | 1.834,59 € | 23.849,67 € | +35,66 € |
| IV | 1.975,16 € | 25.677,08 € | +38,39 € |
| V | 2.057,63 € | 26.749,19 € | +40,00 € |
| VI | 2.331,43 € | 30.308,59 € | +45,33 € |
| VII | 2.440,58 € | 31.727,54 € | +47,44 € |
| VIII | 2.627,71 € | 34.160,23 € | +51,10 € |
| IX | 3.222,79 € | 41.896,27 € | +62,68 € |
Nota: i minimi sono al lordo di contributi previdenziali e imposte. Il minimo annuo è calcolato su 13 mensilità (tredicesima inclusa). Gli importi si riferiscono ai minimi tabellari del CCNL del 1° marzo 2024, primo biennio economico, seconda tranche (settembre 2025). Per il secondo biennio 2026-2027 è prevista riapertura negoziale tra le parti.
Il rinnovo del CCNL sottoscritto il 1° marzo 2024 ha previsto un aumento complessivo del 5% sulla retribuzione tabellare del livello V (livello di riferimento contrattuale), suddiviso in due tranche:
L’incremento complessivo del biennio corrisponde a 100 € mensili lordi sul livello V di riferimento, pari a circa il 5% della retribuzione tabellare. Si tratta del primo rinnovo dopo oltre dieci anni di blocco contrattuale: il precedente CCNL era scaduto nel 2013 e le retribuzioni erano rimaste ferme per un intero decennio.
Il CCNL 2024-2027 ha struttura quadriennale con articolazione economica biennale. Le parti firmatarie si sono impegnate ad aprire la trattativa per il secondo biennio economico (2026-2027) entro settembre 2025. Alla data di aggiornamento di questa guida (giugno 2026), le informazioni sugli eventuali aumenti per il periodo 2026-2027 non sono ancora disponibili in modo ufficiale e pubblico; si consiglia di consultare direttamente le organizzazioni sindacali di categoria o le associazioni datoriali per conoscere lo stato delle trattative.
La struttura retributiva del settore risente della dipendenza dal finanziamento pubblico regionale e dai fondi europei (FSE+), il che storicamente rende complessa la contrattazione su aumenti nominali significativi. La discontinuità dei corsi e la variabilità dei finanziamenti regionali influenzano anche la stabilità delle retribuzioni effettivamente erogate.
Il minimo tabellare è la base di partenza della busta paga. Su di esso si stratificano ulteriori voci:
La conversione dal lordo al netto dipende dall’aliquota IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali, dalla situazione familiare e dalle detrazioni spettanti. A titolo puramente orientativo, un lavoratore al livello V (minimo 2.057,63 € lordi) percepisce indicativamente tra 1.530 € e 1.600 € netti mensili; un lavoratore al livello VII (2.440,58 €) si colloca intorno a 1.750-1.820 € netti. Questi importi sono soggetti a variabilità individuale significativa e vanno verificati con il proprio consulente del lavoro o il sindacato.
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024) e ai relativi accordi economici. I minimi tabellari riportati si riferiscono alla seconda tranche del primo biennio economico (1° settembre 2025). Per il secondo biennio 2026-2027 è in corso la trattativa tra le parti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il rinnovo del 22 maggio 2025 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie ha ridefinito le retribuzioni minime per oltre 90.000 lavoratori del settore ferroviario, con aumenti distribuiti in tre tranche tra giugno 2025 e giugno 2026 e un’una tantum a copertura del periodo pregresso.
Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie rinnovato il 22 maggio 2025 prevede aumenti medi di 230 euro mensili (livello C1) in tre tranche: 120 euro a giugno 2025, 60 euro a novembre 2025, 50 euro a giugno 2026. I livelli vanno da Q1 (alte professionalità con indennità di funzione di 250 euro) a F2 (ausiliari). Una tantum da 775 a 1.341 euro corrisposta ad agosto 2025.
| Livello | Minimo base | Ind. funzione | Totale mensile | Scatto biennale |
|---|---|---|---|---|
| Q 1 | 2.826,07 | 250,00 | 3.076,07 | 47,19 |
| Q 2 | 2.483,02 | 130,00 | 2.613,02 | 38,27 |
| A | 2.401,34 | — | 2.401,34 | 35,95 |
| B 1 | 2.286,99 | — | 2.286,99 | 33,62 |
| B 2 | 2.188,97 | — | 2.188,97 | 31,77 |
| B 3 | 2.156,31 | — | 2.156,31 | 31,30 |
| C 1 | 2.107,30 | — | 2.107,30 | 29,91 |
| C 2 | 2.074,62 | — | 2.074,62 | 29,45 |
| D 1 | 2.041,95 | — | 2.041,95 | 28,42 |
| D 2 | 1.976,62 | — | 1.976,62 | 25,64 |
| D 3 | 1.943,94 | — | 1.943,94 | 25,22 |
| E 1 | 1.911,26 | — | 1.911,26 | 24,34 |
| E 2 | 1.829,60 | — | 1.829,60 | 22,66 |
| E 3 | 1.796,91 | — | 1.796,91 | 22,66 |
| F 1 | 1.666,23 | — | 1.666,23 | 18,58 |
| F 2 | 1.633,56 | — | 1.633,56 | 18,22 |
Nota: i valori indicati sono quelli vigenti dalla seconda tranche (1° novembre 2025). La terza tranche (1° giugno 2026) aggiunge ulteriori 50 euro mensili sul livello C1; gli altri livelli ricevono importi proporzionali. I minimi sono al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali. Per i livelli Q1 e Q2 l’indennità di funzione si somma al minimo tabellare. Gli scatti di anzianità maturano ogni due anni (biennali).
Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto un piano di aumenti in tre momenti distinti, con riferimento al livello C1 come parametro contrattuale:
| Decorrenza | Aumento mensile (C1) | Aumento cumulato |
|---|---|---|
| 1° giugno 2025 | +120,00 € | +120,00 € |
| 1° novembre 2025 | +60,00 € | +180,00 € |
| 1° giugno 2026 | +50,00 € | +230,00 € |
Per i livelli diversi da C1 gli aumenti sono calcolati proporzionalmente al coefficiente retributivo del livello. La variazione sui livelli apicali (Q1) è superiore in valore assoluto; quella sui livelli inferiori (F2) è inferiore.
La firma del contratto è avvenuta con quasi diciotto mesi di ritardo rispetto alla scadenza del precedente CCNL (31 dicembre 2023). Per compensare il «buco contrattuale» relativo al periodo gennaio 2024 – maggio 2025, le parti hanno convenuto il pagamento di una somma forfettaria a titolo di una tantum, corrisposta con la busta paga di agosto 2025.
L’importo è proporzionato ai mesi di effettivo servizio nel periodo di riferimento e non ha effetti sulle altre voci contrattuali (non si computa su ferie, TFR, tredicesima). I valori indicativi per livello sono:
I lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2024 ricevono una quota proporzionata ai mesi lavorati.
Il minimo tabellare non esaurisce la busta paga del lavoratore ferroviario. Le principali voci aggiuntive che compongono la retribuzione complessiva sono:
Il divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria è fissato dal CCNL in 160 ore mensili. Per ottenere la paga oraria si divide il minimo mensile del livello per 160. Esempio sul livello C1 (dal 1° giugno 2026): 2.107,30 / 160 = circa 13,17 euro l’ora. Questo valore è il riferimento per il calcolo degli straordinari, dei supplementi notturni e degli altri istituti orari.
Tizio lavora come Operatore Specializzato della Circolazione, inquadrato al livello D1. Dal 1° novembre 2025 il suo minimo tabellare è 1.993,51 euro mensili. Con due scatti di anzianità biennali maturati (28,42 euro ciascuno), arriva a circa 2.050 euro di retribuzione base. Il 1° giugno 2026 riceve l’aumento della terza tranche (proporzionale a C1 +50 euro): la sua retribuzione base supera i 2.060 euro mensili.
Caia è macchinista inquadrata al livello B1. Dal 1° novembre 2025 il suo minimo è 2.232,73 euro (2.286,99 euro dal 1° giugno 2026). Ad agosto 2025 ha ricevuto l’una tantum proporzionata ai mesi lavorati tra gennaio 2024 e maggio 2025: essendo stata in forza per tutti i 17 mesi del periodo, ha percepito l’importo pieno previsto per il suo livello. L’una tantum non ha influenzato il calcolo del TFR né della tredicesima.
Sempronio è un dirigente di primo livello (Q1). La sua retribuzione base dal 1° novembre 2025 è 2.759,01 euro di minimo tabellare più 250,00 euro di indennità di funzione, per un totale di 3.009,01 euro. Con quattro scatti biennali maturati (47,19 euro ciascuno), la sua retribuzione base complessiva supera i 3.197 euro mensili, cui si aggiungono eventuali premi aziendali definiti dalla contrattazione di secondo livello.
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. I minimi tabellari dal 1° novembre 2025 sono tratti dalle tabelle ufficiali rese disponibili da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato
1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. 1 bis. L’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.
2. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. 2 bis. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.
3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.
Guida ai minimi tabellari vigenti per gli oltre 8.000 addetti del settore, con gli aumenti programmati fino al 2027 e le componenti aggiuntive della busta paga.
Il rinnovo dell’8 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027) porta 175 euro di aumento a parametro 140, più 120 euro di recupero inflattivo già riconosciuti a dicembre 2024, per un totale di 295 euro. I minimi vanno da circa 1.210 euro mensili (AE1) a oltre 2.627 euro (AD3) con decorrenza ottobre 2026.
| Livello | Area professionale | Ottobre 2025 | Ottobre 2026 | Ottobre 2027 |
|---|---|---|---|---|
| AD3 | Direttiva 3 | 2.537,73 | 2.627,73 | 2.710,23 |
| AD2 | Direttiva 2 | 2.271,85 | 2.352,42 | 2.426,28 |
| AD1 | Direttiva 1 | 2.078,49 | 2.152,20 | 2.219,77 |
| AC3 | Concettuale 3 | 1.969,77 | 2.039,63 | 2.103,67 |
| AC2 | Concettuale 2 | 1.897,29 | 1.964,58 | 2.026,26 |
| AC1 | Concettuale 1 | 1.800,59 | 1.864,45 | 1.922,99 |
| AS3 | Specialistica 3 | 1.691,82 | 1.751,82 | 1.806,82 |
| AS2 | Specialistica 2 | 1.619,34 | 1.676,77 | 1.729,41 |
| AS1 | Specialistica 1 | 1.558,92 | 1.614,21 | 1.664,89 |
| AQ2 | Qualificata 2 | 1.462,22 | 1.514,08 | 1.561,62 |
| AQ1 | Qualificata 1 | 1.401,76 | 1.451,47 | 1.497,04 |
| AE1 | Esecutiva 1 | 1.210,00 | 1.252,86 | 1.292,15 |
Nota: I valori riportati sono tratti dalle tabelle dell’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025 e degli accordi di recupero inflattivo del 15 ottobre 2024 e del 15 marzo 2022. I minimi si riferiscono alla sola paga tabellare di base, al lordo di tutte le trattenute previdenziali e fiscali, e non includono scatti di anzianità, indennità di turno o altri istituti contrattuali. Per le tabelle ufficiali aggiornate consultare il sito di Federbeton, Fillea-CGIL, Filca-CISL o Feneal-UIL.
Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha definito un piano di aumenti in tre tranche, calcolate al parametro 140 (livello AS2, riferimento negoziale del settore):
| Decorrenza | Aumento mensile | Cumulato |
|---|---|---|
| 1° ottobre 2025 | +60,00 € | +60 € |
| 1° ottobre 2026 | +60,00 € | +120 € |
| 1° ottobre 2027 | +55,00 € | +175 € |
A questi 175 euro si sommano i 120 euro di recupero inflattivo relativo agli anni 2022-2024, già erogati con decorrenza 1° dicembre 2024, per un incremento complessivo di 295 euro rispetto ai minimi pre-recupero. Gli aumenti per i livelli diversi da AS2 sono proporzionali al parametro retributivo di ciascuna area.
Il minimo tabellare è la voce base della busta paga, ma la retribuzione effettiva comprende anche:
La conversione tra lordo e netto dipende dall’aliquota IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali e dalla situazione familiare del lavoratore. A titolo puramente indicativo, per un lavoratore single senza carichi di famiglia:
| Livello | Lordo mensile | Netto stimato |
|---|---|---|
| AQ1 (operaio qualificato) | 1.451,47 € | ≈ 1.170 € |
| AS2 (specialista, parametro 140) | 1.676,77 € | ≈ 1.310 € |
| AC1 (concettuale base) | 1.864,45 € | ≈ 1.430 € |
| AD1 (direttivo base) | 2.152,20 € | ≈ 1.590 € |
Stima orientativa. Il netto effettivo varia in base a regione, comune, carichi familiari, bonus fiscali e detrazioni per lavoro dipendente.
Il lavoratore ha diritto a conoscere il proprio livello di inquadramento dalla lettera di assunzione o da comunicazione scritta del datore. Per verificare il minimo tabellare spettante è possibile:
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo del CCNL Cemento, Calce e Gesso dell’8 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tabelle retributive ufficiali sono pubblicate da Federbeton e dai sindacati firmatari.

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato
1. L’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.
2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espo- ne le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

La norma regola la garanzia dell’appaltatore. Il testo è il seguente:
«L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera […].»
Tre concetti vanno tenuti distinti: la difformità (l’opera è diversa da quella pattuita nel capitolato), il vizio (difetto di esecuzione che incide su funzionalità o valore) e la variante richiesta dal committente. Confonderli è la prima causa di contenziosi.
Nell’appalto il tempo è scandito in modo rigido e diverso a seconda del tipo di difetto.
| Situazione | Norma | Denuncia | Prescrizione |
|---|---|---|---|
| Difformità e vizi dell’opera | art. 1667 c.c. | Entro 60 giorni dalla scoperta (a pena di decadenza) | 2 anni dalla consegna |
| Rovina o gravi difetti di edifici e immobili a lunga durata | art. 1669 c.c. | Entro 1 anno dalla scoperta | 1 anno dalla denuncia (responsabilità entro 10 anni dal compimento) |
La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati. Inoltre il committente convenuto per il pagamento può sempre opporre la garanzia in via di eccezione, se ha denunciato nei termini.
Accertata la garanzia, il committente può chiedere, secondo l’art. 1668: che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, sempre salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore. Se le difformità o i vizi sono tali da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
L’accettazione è un passaggio delicato: con l’accettazione (anche tacita) il committente perde la garanzia per i vizi che conosceva o che erano riconoscibili con l’ordinaria diligenza, salvo il caso di malafede dell’appaltatore. Per questo conviene una verifica formale dell’opera prima dell’accettazione e del saldo, mettendo a verbale riserve e contestazioni.
Per gli immobili a lunga durata il codice prevede una tutela rafforzata:
«Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.»
È una responsabilità speciale e più severa: copre i gravi difetti (non solo i crolli) entro dieci anni dal compimento, con denuncia entro un anno dalla scoperta e prescrizione di un anno dalla denuncia.
Scenario. Dopo la consegna emergono dislivelli e fughe irregolari.
Inquadramento. È un vizio di esecuzione ex art. 1667: serve una relazione tecnica che distingua il difetto dalla tolleranza ordinaria e una denuncia entro 60 giorni dalla scoperta. Rimedi: eliminazione a spese dell’appaltatore o riduzione del prezzo (art. 1668).
Scenario. L’impianto elettrico funziona ma manca la dichiarazione di conformità.
Inquadramento. L’assenza di un documento obbligatorio è una difformità rilevante (l’opera non è a norma): si chiede la regolarizzazione e si valuta la riduzione/trattenuta del saldo in proporzione.
Scenario. Il gestionale consegnato non contiene funzioni previste nel capitolato.
Inquadramento. È una difformità rispetto alle specifiche: capitolato e test di accettazione sono decisivi. Senza specifiche scritte diventa difficile provare cosa era dovuto.
Per appalti, lavori e software su misura puoi far verificare contratto, capitolato e contestazione.
Codice civile: art. 1667 (difformità e vizi), art. 1668 (contenuto della garanzia), art. 1669 (rovina e gravi difetti), art. 1665 (verifica e accettazione), art. 1453 (risoluzione per inadempimento).
Entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza; l’azione si prescrive in 2 anni dalla consegna (art. 1667 c.c.). La denuncia non serve se l’appaltatore ha riconosciuto o occultato i vizi.
La difformità è la divergenza dell’opera rispetto a quanto pattuito nel capitolato; il vizio è un difetto di esecuzione che ne compromette funzionalità o valore. In entrambi i casi opera la garanzia dell’art. 1667.
L’eliminazione dei vizi a spese dell’appaltatore o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno; se l’opera è del tutto inadatta alla destinazione, la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.).
Solo in modo proporzionato e con contestazione documentata; il committente convenuto per il pagamento può opporre la garanzia se ha denunciato i vizi nei termini.
Per edifici e immobili a lunga durata opera la responsabilità decennale dell’art. 1669: gravi difetti o rovina entro 10 anni dal compimento, con denuncia entro 1 anno dalla scoperta e prescrizione di 1 anno dalla denuncia.
Dipende dalla qualificazione del contratto: se è un appalto d’opera (sviluppo su misura), si applicano le regole sulle difformità e i vizi; capitolato e test di accettazione sono decisivi.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Resta fermo l’obbligo per gli enti locali di adeguare l’ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all’articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell’articolo 2331 del codice civile , le aziende speciali nel registro delle imprese.
2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione del registro delle imprese, di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 .
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 .
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha, efficacia sospensiva. Il ricorrente può farsi rappresentare da un difensore, munito di mandato speciale.
La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, del capo della polizia, dell'avvocato generale presso una corte d'appello, di un presidente di corte d'appello o consigliere di cassazione, designati dal Ministro per la grazia e giustizia, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri reali, designato dal proprio Comando generale e di un cittadino di specchiata probità, inscritto nelle liste dei giudici popolari e nominato dal Ministro per la grazia e giustizia. Essa delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale quello del presidente.
Un funzionario della Direzione generale di pubblica sicurezza di grado non inferiore all'8° assisterà come segretario.
Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione .