Autore: Andrea Marton

  • Art. 10-ter Rev. Leg. – Organizzazione interna

    Art. 10-ter Rev. Leg. – Organizzazione interna

    Art. 10 Ter Rev. Leg. – Organizzazione interna

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La società di revisione legale, al fine di tutelare l’indipendenza e l’obiettività del revisore legale che effettua la revisione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 8.

    2. Il revisore legale o la società di revisione legale si dota di procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. Tali sistemi di controllo interno della qualità sono concepiti per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli della società di revisione legale o della struttura di lavoro del revisore legale.

    3. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che i suoi dipendenti, nonchè tutte le persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente all’attività di revisione legale dispongano delle conoscenze ed esperienze adeguate per svolgere l’incarico.

    4. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che l’esternalizzazione di attività di revisione non sia effettuata in modo tale da compromettere l’efficacia del suo controllo interno della qualità, nè la capacità delle autorità competenti di vigilare sul rispetto, da parte del revisore o della società di revisione legale, degli obblighi di cui al presente decreto e, ove applicabile, di cui al Regolamento europeo. L’esternalizzazione di attività di revisione non influisce sulla responsabilità del revisore legale o della società di revisione legale nei confronti dell’ente sottoposto a revisione.

    5. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

    6. Il revisore legale o la società di revisione legale stabilisce un sistema di controllo interno della qualità configurato per conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi siano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il sistema di controllo interno della qualità comprende direttive e procedure adeguate per garantire la continuità e la regolarità nello svolgimento dell’attività e per organizzare la struttura del fascicolo di revisione di cui all’articolo 10-quater, comma 7, non- chè per la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano direttamente alla revisione.

    7. Il revisore legale o la società di revisione legale effettua annualmente una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno della qualità stabilito in applicazione del presente decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo e adotta misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. Il revisore legale o la società di revisione legale conserva la documentazione dei risultati di tale valutazione e degli interventi individuati per superare le eventuali carenze rilevate.

    8. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per fronteggiare e documentare eventuali incidenti che hanno o potrebbero avere gravi ripercussioni sull’integrità della propria attività di revisione legale.

    9. Il revisore legale o la società di revisione legale adotta direttive e procedure in materia di retribuzioni, inclusa la partecipazione agli utili, atte a fornire adeguati incentivi alla qualità del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione e della retribuzione del personale che partecipa alla revisione o che può influenzarne lo svolgimento non viene considerata l’entità del fatturato derivante dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale all’ente sottoposto a revisione.

    10. Le direttive e procedure di cui al presente articolo sono documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori del revisore legale o della società di revisione legale.

    11. Il sistema di controllo interno della qualità è proporzionato all’ampiezza e alla complessità delle attività di revisione legale svolte. Il revisore legale o la società di revisione legale è in grado di dimostrare all’autorità competente che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell’ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte. 11 bis. Il presente articolo si applica anche all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

  • Art. 82 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 82 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 58 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 58 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 58 L. Fall. – Obbligazioni e titoli di debito

    Obbligazioni e titoli di debito

  • Art. 18 Cont. Trib. – Il ricorso: contenuto e forma

    Art. 18 Cont. Trib. – Il ricorso: contenuto e forma

    Art. 18 Cont. Trib. – Il ricorso

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Il processo è introdotto con ricorso alla corte di giustizia tributaria di primo grado.

    2. Il ricorso deve contenere l’indicazione: a) della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonchè del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell’ufficio […] nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda; e) dei motivi.

    3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l’indicazione: a) della categoria di cui all’articolo 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell’incarico a norma dell’articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

    4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.

  • Art. 17-ter Cont. Trib. – atti del processo tributario

    Art. 17-ter Cont. Trib. – atti del processo tributario

    Art. 17 Ter Cont. Trib. – Degli atti in generale

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico.

    2. Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche di cui all’articolo 79, comma 2-quater, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonchè gli atti delle parti e dei difensori sono sottoscritti con firma digitale.

    3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori delle parti delle previsioni di cui al comma 4-bis dell’articolo 16-bis, nonchè di quelle delle norme tecniche del processo tributario telematico, fermo l’obbligo delle parti di provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

    4. La mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): causali e durata

    CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Chimico-Farmaceutico (Farmindustria): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Farmindustria · Federchimica · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 61 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 61 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 61 L. Fall. – Creditore di più coobbligati solidali

    Creditore di più coobbligati solidali

  • Cessioni di beni e territorialità IVA: esempi pratici sull’art.

    Cessioni di beni e territorialità IVA: esempi pratici sull’art.

    In sintesi

    • L’art. 7-bis del DPR 633/1972 stabilisce quando una cessione di beni si considera effettuata in Italia ai fini IVA.
    • Conta il luogo in cui si trova il bene al momento della cessione: territoriale se il bene è esistente nel territorio dello Stato.
    • I beni immobili sono sempre territoriali se situati in Italia.
    • Sulla territorialità si innestano i regimi di non imponibilità per le cessioni intra-UE e per le esportazioni.

    La norma (art. 7-bis, comma 1, DPR 633/1972)

    «1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.»

    Cessione Regime IVA
    Bene esistente in Italia, cessione interna Imponibile in Italia
    Cessione intra-UE a soggetto passivo Non imponibile (tassazione a destino)
    Esportazione fuori UE Non imponibile (art. 8)
    Bene esistente all’estero Fuori campo (non territoriale)

    Tre casi pratici

    Vendita di merce a cliente UE

    Un’azienda italiana vende beni a una società spagnola con trasporto in Spagna.

    Cosa fare: Cessione intra-UE non imponibile: emettere fattura senza IVA, verificare il numero VIES del cliente e presentare l’INTRASTAT.

    Esportazione verso Paese extra-UE

    Un’impresa spedisce beni a un cliente svizzero.

    Cosa fare: Operazione non imponibile come esportazione (art. 8): conservare la prova doganale di uscita dei beni dal territorio UE.

    Bene già situato all’estero

    Un’impresa rivende un bene che si trova in un magazzino estero senza farlo entrare in Italia.

    Cosa fare: Operazione non territoriale: verificare gli obblighi IVA nel Paese in cui si trova il bene, eventualmente con identificazione locale.

    Spunti pratici

    • La prova del trasporto è essenziale per la non imponibilità delle cessioni intra-UE ed export.
    • Le cessioni a bordo di navi, aerei o treni e quelle di energia/gas hanno regole proprie (commi 2 e 3).
    • L’iscrizione al VIES è condizione per operare cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità.

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-bis (testo vigente)
    • DPR 633/1972, art. 8 (esportazioni non imponibili)
    • D.L. 331/1993 (cessioni intracomunitarie)

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  • Art. 64 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 64 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 64 L. Fall. – Atti a titolo gratuito

    Atti a titolo gratuito

  • Controlli sui conti correnti e accertamento bancario: esempi pratici sull’art. 32 DPR 600/1973

    Controlli sui conti correnti e accertamento bancario: esempi pratici sull’art. 32 DPR 600/1973

    In sintesi

    • L’art. 32 del DPR 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di acquisire i dati di conti correnti, depositi e rapporti finanziari del contribuente.
    • I versamenti non giustificati si presumono ricavi o compensi; per gli imprenditori anche i prelevamenti non giustificati sopra 1.000 euro al giorno e comunque 5.000 euro al mese sono considerati ricavi.
    • È una presunzione relativa (iuris tantum): l’onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare di averne tenuto conto o l’irrilevanza fiscale del movimento.
    • La Corte Costituzionale, sentenza n. 228/2014, ha dichiarato illegittima la presunzione sui prelevamenti dei lavoratori autonomi e professionisti: per loro vale solo la presunzione sui versamenti.

    La norma (art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973)

    «Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: […] 2) invitare i contribuenti […] sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.»

    Tipo di movimento Presunzione Si applica a
    Versamenti non giustificati Ricavi/compensi non dichiarati Imprenditori e lavoratori autonomi
    Prelevamenti > 1.000 €/giorno e 5.000 €/mese Ricavi non dichiarati (costo occulto + ricavo) Solo imprenditori
    Prelevamenti dei professionisti Nessuna presunzione (Corte Cost. 228/2014) Lavoratori autonomi

    Tre casi pratici

    Versamento da vendita di un bene personale

    Un artigiano riceve un bonifico di 6.000 € per la vendita dell’auto privata; l’ufficio lo presume ricavo non dichiarato.

    Cosa fare: Conservare l’atto di vendita o l’annuncio e il passaggio di proprietà: la prova documentale che il versamento ha natura non reddituale supera la presunzione.

    Prelievo per spese familiari

    Un commerciante preleva 2.000 € in un giorno per spese personali; l’ufficio lo qualifica come ricavo occulto.

    Cosa fare: Documentare la destinazione (spese mediche, acquisti familiari, rientro di contante già tassato): la giustificazione analitica del singolo prelievo neutralizza la presunzione.

    Prelievi di un professionista

    A un avvocato vengono contestati prelievi non giustificati come maggiori compensi.

    Cosa fare: Eccepire la sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale: per i professionisti la presunzione sui prelevamenti è incostituzionale e l’accertamento su quella base è illegittimo.

    Spunti pratici

    • Le indagini finanziarie richiedono un’autorizzazione del direttore regionale o del comandante di zona: verificarne l’esistenza negli atti.
    • La prova contraria va data movimento per movimento: una giustificazione generica non basta secondo la giurisprudenza di legittimità.
    • Dal 30 aprile 2024 l’avviso fondato su indagini bancarie, se non rientra tra gli atti automatizzati, deve essere preceduto dal contraddittorio preventivo (art. 6-bis dello Statuto del contribuente).

    Norme collegate

    Fonti affidabili

    • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (testo consolidato Agenzia delle Entrate)
    • Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 6 ottobre 2014
    • Statuto dei diritti del contribuente, L. 212/2000, art. 6-bis

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  • CCNL Studi Professionali 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Studi Professionali

    In sintesi
    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
    Vigenza
    2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
    Platea
    ~700.000

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° ottobre 2025

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadri 2.408,53 €
    Liv. 1 2.131,39 €
    Liv. 2 1.856,56 €
    Liv. 3S 1.722,11 €
    Liv. 3 1.706,37 €
    Liv. 4S 1.654,70 €
    Liv. 4 1.595,42 €
    Liv. 5 1.484,78 €

    Importi = minimo tabellare mensile della Tabella retributiva unica del CCNL Studi Professionali (Confprofessioni con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS, rinnovo del 16 febbraio 2024), applicato a studi legali, commercialisti, consulenti del lavoro, studi tecnici, medici e veterinari privati. Aumento in 4 tranche (mar 2024, ott 2024, ott 2025, dic 2026): la tabella recepisce la terza, dal 1° ottobre 2025; con l’ultima tranche dal 1° dicembre 2026 i minimi salgono a: Quadri = 2.436,76 € · 1° = 2.156,38 € · 2° = 1.878,32 € · 3°S = 1.742,30 € · 3° = 1.726,37 € · 4°S = 1.674,10 € · 4° = 1.614,12 € · 5° = 1.502,19 €. Ad alcuni livelli si aggiunge l’Elemento nazionale di allineamento contrattuale (42,35 € al 1°, 102,53 € al 2°, 110,40 € al 3°S).

    Fonte: Tabella retributiva unica ufficiale pubblicata da Confprofessioni (parte datoriale firmataria, PDF con tutte e 4 le tranche verificato). Valori verificati il 4 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Studi Professionali sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Struttura della retribuzione

    La retribuzione nel CCNL Studi Professionali è composta da:

    • Minimo tabellare mensile per livello
    • EDR (Elemento Distinto Retribuzione) fisso
    • Scatti di anzianità: ogni 3 anni di servizio
    • Superminimi individuali: per accordo
    • Indennità di funzione: per Quadri

    A differenza di Commercio e Turismo, il CCNL Studi Professionali non prevede la quattordicesima: 13 mensilità annue (12 ordinarie + tredicesima).

    Aumenti 2024-2026 in 4 tranche

    Il triennio 2024-2026 ha previsto 4 tranche di aumenti:

    Scatti di anzianità

    Gli scatti si computano in 13ª, TFR e indennità di preavviso.

    Stima netto per livello

    Stima orientativa del netto mensile (single, senza altre detrazioni):

    Casi pratici

    Tizio – Contabile 2° livello
    Tizio è contabile 2° livello in uno studio commercialista. Da dicembre 2026 minimo tabellare + 1 scatto = ~ lordi. Annuo (13 mens) ~ lordi.
    Caia – Praticante 1° livello
    Caia è praticante commercialista (1° livello). Da dicembre 2026 minimo + EDR + eventuale superminimo studio. Lordo mensile ~. Annuo ~ lordi.
    Sempronio – Aumento dicembre 2026
    Sempronio è impiegato 3° livello. Da dicembre 2026 minimo (vs settembre 2025) = aumento +/mese. Su 13 mensilità: + lordi annui.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un contabile CCNL Studi?
    2° livello: minimo lordi mensili (dicembre 2026). Su 13 mensilità: ~ lordi annui. Netto ~ mensili.
    Il CCNL Studi prevede la quattordicesima?
    No, prevede solo la tredicesima. Sono 13 mensilità annue (a differenza di Commercio e Turismo che hanno 14).
    Quante tranche di aumenti nel rinnovo 2024-2026?
    4 tranche: marzo 2024, ottobre 2024, settembre 2025, dicembre 2026. Per Quadri aumento totale ~; per 4° livello ~.
    Come funzionano gli scatti?
    Ogni 3 anni di servizio, fino a 5 scatti totali. Importo 20-/mese per scatto (varia per livello). Computati in 13ª e TFR.
    I praticanti hanno retribuzioni speciali?
    I praticanti (di norma 1° livello) percepiscono il minimo tabellare del livello. Per i praticanti avvocati esistono anche regimi speciali (rimborsi spese, compensi per pratiche).

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali, Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali e Periodo di prova nel CCNL Studi Professionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 34 T.U.IVA: Regime speciale per i produttori agricoli

    Art. 34 T.U.IVA: Regime speciale per i produttori agricoli

    Art. 34 T.U.IVA – Regime speciale per i produttori agricoli. (1)

    In vigore dal 29/11/2006 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto-legge del 03/10/2006 n. 262 Articolo 2

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:ripristino Per l’applicazione del c.4 si veda l’art.2, c.3 del dl 50/97 Ripristino Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.

    “1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell’articolo 19 forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.

    2. Si considerano produttori agricoli:

    a) i soggetti che esercitano le attivita’ indicate nell’articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attivita’ di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonche’ di allevamento di rane.

    b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;

    c) le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonche’ gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

    3. (Comma abrogato)

    4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.

    5. Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.

    6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita’, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell’articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui e’ stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta’ di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l’opzione o la revoca si esercitano con le modalita’ stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

    7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura puo’ essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi e’ consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

    8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi nonche’ alle societa’ consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c).

    9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonche’ le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

    10. (Comma abrogato)

    11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all’ufficio secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita’ di attuazione del presente articolo.”

    ____________________________

    (1) Le percentuali di compensazione sono state stabilite, con i seguenti provvedimenti: D.M. 12 maggio 1992; D.I. 30 dicembre 1997; dall’art. 2, comma 6, D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30 e dal D.M. 23 dicembre 2005. D.I. 05/02/2021 GU 45/2021; D.I. 19/12/2021 GU 308/2021.

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