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Testo dell'articoloIn aggiornamento
Art. 77 L. Fall. – Associazione in partecipazione
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
L’associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante.
L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.
L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150.
Norma superata, non abrogata. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) è in vigore dal 15 luglio 2022 (art. 389) e disciplina le procedure aperte da quella data; l’art. 390 stabilisce però che i ricorsi e le domande depositati prima restano definiti secondo la legge fallimentare. Per una situazione attuale il riferimento è il Codice della crisi.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.