In sintesi
- Configura circostanza attenuante per ravvedimento operoso come fattispecie penale
- Contravvenzione di pericolo astratto a tutela delle acque
- Punisce condotte di scarico non autorizzato o irregolare
- Concorre con i delitti ambientali ex l. 68/2015
- Possibile estinzione ex artt. 318-bis ss. d.lgs. 152/2006
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 140 Cod. Amb. — circostanza attenuante
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell’ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 140 D.Lgs. 209/2005 — Pluralità di danneggiati e supero del massimale
- Art. 140 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza
- Art. 140 Codice Civile: Inosservanza del divieto temporaneo di
- Articolo 140 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 140 Codice del Consumo: Procedura
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Le sanzioni penali in materia di scarichi idrici, in linea generale di natura contravvenzionale, presidiano le violazioni più gravi della disciplina ambientale sulle acque: scarichi non autorizzati, scarichi in violazione di prescrizioni, scarichi di sostanze pericolose. La l. 68/2015 ha inoltre introdotto i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), che possono concorrere con le fattispecie del codice. La disposizione in esame si colloca in questo quadro repressivo.
Natura giuridica e bene tutelato
La norma sul tema di circostanza attenuante per ravvedimento operoso introduce una fattispecie penale. diminuzione di pena se prima del giudizio il responsabile elimina le conseguenze dannose o pericolose della violazione. In linea generale, si tratta di contravvenzioni — punite con arresto e/o ammenda — costruite come reati di pericolo astratto: la condotta è punita per la sua oggettiva pericolosità per la qualità delle acque, indipendentemente dalla prova di un concreto evento inquinante. Il bene tutelato è l'integrità della risorsa idrica, intesa come bene comune di rilievo costituzionale.
Soggetto attivo e elemento soggettivo
Soggetto attivo è il titolare dello scarico o, nei casi previsti, il gestore dell'impianto. Nelle organizzazioni complesse trovano applicazione i criteri di imputazione elaborati dalla giurisprudenza in materia di delega di funzioni (artt. 16-17 d.lgs. 81/2008, applicabili per analogia) e di posizione di garanzia. L'elemento soggettivo è, trattandosi di contravvenzioni, indifferentemente dolo o colpa (art. 42, co. 4, c.p.). La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 può venire in rilievo per i reati ambientali presupposto (art. 25-undecies).
Profili sanzionatori e oblazione
Le contravvenzioni della Parte Terza sono in linea di principio oblabili ex artt. 162 e 162-bis c.p., salvo limiti di edittale e salvo il subentro della procedura estintiva ex artt. 318-bis ss. del codice introdotta dalla l. 68/2015. Tale procedura consente l'estinzione del reato attraverso la corretta esecuzione della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda. La giurisprudenza, in linea generale, ne ha riconosciuto l'applicabilità anche alle contravvenzioni in materia di scarichi, purché ricorrano i presupposti normativi.
Concorso con i delitti ambientali
Le contravvenzioni della Parte Terza possono concorrere con i delitti introdotti dalla l. 68/2015 nel libro II, titolo VI-bis del codice penale: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.). In linea generale, il rapporto è di concorso effettivo o di assorbimento secondo i principi di specialità e progressione. La Cassazione ha tracciato le coordinate applicative in varie occasioni, valorizzando la differente offensività delle condotte.
Misure accessorie e bonifica
La condanna può comportare, in linea generale, obblighi accessori di ripristino dello stato dei luoghi e di bonifica delle aree compromesse (art. 139). Il giudice penale può inoltre disporre la confisca del profitto del reato e — nei casi più gravi e per i reati-presupposto della l. 68/2015 — la confisca obbligatoria. L'effettività di tali misure dipende dal coordinamento operativo con l'autorità amministrativa competente per la bonifica (Regioni, Province, ARPA).
Domande frequenti
Le contravvenzioni dell'articolo 140 sono oblabili?
In linea generale sì, ex artt. 162 o 162-bis c.p. nei limiti edittali. Si applica inoltre, in via prioritaria, la procedura estintiva degli artt. 318-bis ss. del Codice dell'Ambiente, introdotta dalla l. 68/2015, attraverso l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza.
Chi risponde se l'illecito è commesso in un'organizzazione complessa?
Il titolare dello scarico o il gestore dell'impianto; nelle strutture articolate operano i criteri di imputazione elaborati in materia di delega di funzioni e di posizione di garanzia. Per gli enti può venire in rilievo la responsabilità ex d.lgs. 231/2001, art. 25-undecies.
Vi è concorso con i delitti ambientali del 2015?
Sì. Le contravvenzioni della Parte Terza possono concorrere con i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.) secondo i principi di specialità e progressione. La Cassazione, in linea generale, ha tracciato i criteri applicativi del relativo rapporto.
Vedi anche