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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1668 c.c. Contenuto della garanzia per difetto dell’opera

In vigore

dell'opera Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

In sintesi

  • Eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore: il committente può chiedere che i difetti vengano rimossi direttamente dall'appaltatore.
  • Riduzione del prezzo: in alternativa, il committente può ottenere una diminuzione proporzionale del corrispettivo.
  • Risarcimento del danno: in caso di colpa dell'appaltatore, il committente ha diritto al risarcimento del danno ulteriore.
  • Risoluzione del contratto: se i vizi rendono l'opera del tutto inidonea alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione.

I rimedi del committente: un sistema graduato

L'articolo 1668 c.c. definisce il contenuto della garanzia per i difetti dell'opera, indicando i rimedi a disposizione del committente. La norma articola un sistema graduato che va dal rimedio conservativo (eliminazione dei vizi o riduzione del prezzo) fino a quello demolitorio (risoluzione del contratto), riservando quest'ultimo ai casi piu' gravi.

Il legislatore ha optato per un catalogo di rimedi alternativi, lasciando al committente la scelta. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che la scelta non e' del tutto libera: la risoluzione e' esperibile solo al ricorrere del presupposto specifico previsto dal secondo comma (opera del tutto inadatta alla destinazione), mentre gli altri rimedi sono liberamente alternativi tra loro.

L'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore

Il primo rimedio e' la richiesta di eliminazione delle difformita' o dei vizi a spese dell'appaltatore. Si tratta del rimedio piu' direttamente coerente con la natura del contratto di appalto: l'appaltatore ha l'obbligo di realizzare un'opera conforme alle pattuizioni, e se l'opera non lo e', deve rimediare. Tizio, committente di un impianto idraulico con perdite, puo' pretendere che Caio esegua le riparazioni necessarie senza costi aggiuntivi.

La giurisprudenza ha precisato che il committente non e' obbligato a concedere all'appaltatore la possibilita' di rimediare: puo' optare direttamente per la riduzione del prezzo o far eseguire i lavori di riparazione da un terzo, addebitandone il costo all'appaltatore inadempiente. In questo caso, pero', occorre una previa costituzione in mora dell'appaltatore.

La riduzione del prezzo

Il secondo rimedio e' la riduzione proporzionale del corrispettivo. E' una soluzione di compromesso che mantiene in vita il contratto ma adegua il prezzo al valore effettivo dell'opera consegnata. La proporzionalita' si calcola rapportando il valore dell'opera viziata al valore che l'opera avrebbe avuto se esente da difetti: non e' dunque una riduzione del costo di riparazione, ma una correzione del prezzo in funzione della qualita'.

Nella pratica, la quantificazione della riduzione richiede spesso una perizia tecnica. Le parti possono accordarsi bonariamente; in caso di controversia, il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio. La riduzione del prezzo e' cumulabile con il risarcimento del danno, che copre i pregiudizi ulteriori non compensati dall'aggiustamento del corrispettivo.

Il risarcimento del danno

Il risarcimento del danno e' previsto 'nel caso di colpa dell'appaltatore': questa locuzione ha suscitato dibattito in dottrina. L'orientamento prevalente ritiene che la colpa sia presunta, spettando all'appaltatore dimostrare di aver eseguito l'opera con la diligenza professionale richiesta. Il danno risarcibile comprende sia il danno emergente (costi di riparazione, spese sostenute) sia il lucro cessante (mancato utilizzo dell'opera durante i lavori di riparazione).

Il risarcimento e' un rimedio cumulabile con l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo: il committente che chiede l'eliminazione dei difetti puo' anche domandare il risarcimento per i danni subiti nel periodo in cui l'opera era inutilizzabile o parzialmente compromessa.

La risoluzione del contratto

Il secondo comma riserva la risoluzione all'ipotesi piu' grave: difformita' o vizi tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione. E' un requisito stringente: non basta che l'opera presenti difetti anche significativi, occorre che sia completamente inidonea allo scopo per cui e' stata commissionata. Un edificio con infiltrazioni gravi ma abitabile non e' 'del tutto inadatto': sara' invece inadatto un immobile con difetti strutturali che ne impediscono l'agibilita'.

La risoluzione e' il rimedio piu' radicale e presuppone che nessun intervento di riparazione possa rendere l'opera idonea alla destinazione, o che il costo della riparazione sia sproporzionato rispetto al valore dell'opera stessa. La Cassazione ha applicato in questi casi il principio di buona fede contrattuale per escludere la risoluzione quando la riparazione sia economicamente ragionevole.

Domande frequenti

Quali rimedi ha il committente quando l'opera e' viziata?

Puo' scegliere tra: eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, riduzione proporzionale del prezzo, risarcimento del danno (se c'e' colpa), e risoluzione del contratto (solo se l'opera e' del tutto inadatta alla destinazione).

Quando e' possibile chiedere la risoluzione del contratto?

Solo se le difformita' o i vizi sono tali da rendere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668, co. 2). Non basta la presenza di difetti gravi: l'opera deve essere completamente inidonea allo scopo.

Il risarcimento del danno e' sempre dovuto?

No, e' dovuto solo in caso di colpa dell'appaltatore. La colpa e' pero' presunta: spetta all'appaltatore dimostrare di aver eseguito l'opera con la diligenza professionale richiesta.

Il committente puo' fare riparare i vizi da un terzo addebitando il costo all'appaltatore?

Si', ma di regola deve prima costituire in mora l'appaltatore, invitandolo a rimediare. Se l'appaltatore non interviene, il committente puo' rivolgersi a un terzo e recuperare il costo come risarcimento del danno.

La riduzione del prezzo e il risarcimento del danno sono cumulabili?

Si'. Il committente puo' cumulare la riduzione del prezzo con il risarcimento del danno ulteriore non compensato dalla sola riduzione del corrispettivo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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