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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1670 c.c. Responsabilità dei subappaltatori

In vigore

L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Regresso dell'appaltatore sui subappaltatori: l'appaltatore condannato per vizi dell'opera puo' rivalersi sui subappaltatori responsabili.
  • Obbligo di comunicazione tempestiva: per esercitare il regresso, l'appaltatore deve comunicare la denuncia ricevuta al subappaltatore entro 60 giorni dal ricevimento.
  • Decadenza per omessa comunicazione: il mancato rispetto del termine fa decadere l'appaltatore dall'azione di regresso.
  • Funzione di raccordo: la norma coordina la catena di responsabilita' appaltatore-subappaltatore con il sistema di garanzie verso il committente.

Il subappalto e la catena di responsabilita'

L'articolo 1670 c.c. completa il sistema di garanzie per i vizi dell'opera disciplinando il regresso dell'appaltatore nei confronti dei subappaltatori. La norma si colloca a chiusura del Capo VII sull'appalto e risolve un problema pratico rilevante: quando il committente agisce contro l'appaltatore per vizi imputabili all'opera di un subappaltatore, l'appaltatore deve potersi rivalere su quest'ultimo.

Nel contratto di appalto complesso, il ricorso al subappalto e' pratica diffusissima: l'appaltatore principale coordina piu' imprese specializzate (impianti elettrici, idraulici, strutture metalliche) ciascuna responsabile della propria lavorazione. Se il committente scopre un difetto, agisce contro l'appaltatore principale (con cui ha il contratto); questi, a sua volta, deve poter agire contro il subappaltatore che ha eseguito la lavorazione difettosa.

Il meccanismo del regresso

L'azione di regresso e' subordinata a un onere preciso: l'appaltatore deve comunicare la denuncia ricevuta dal committente al subappaltatore entro 60 giorni dal ricevimento. La comunicazione ha una funzione essenziale: mette il subappaltatore in condizione di difendersi, di esaminare i difetti lamentati, di raccogliere prove e, eventualmente, di partecipare al contenzioso.

Il termine di 60 giorni decorre dal ricevimento della denuncia del committente, non dalla sua scoperta da parte dell'appaltatore: e' un termine breve e perentorio. L'appaltatore che riceve la denuncia deve agire con prontezza, poiche' la mancata comunicazione nei 60 giorni lo priva del regresso, lasciandolo a rispondere per intero verso il committente senza possibilita' di rivalsa.

La decadenza: una sanzione severa ma giustificata

La norma commina la decadenza per l'appaltatore che non comunichi tempestivamente la denuncia al subappaltatore. Si tratta di una sanzione severa: l'appaltatore perde definitivamente il diritto al regresso, anche se il vizio e' effettivamente imputabile al subappaltatore.

La ratio e' chiara: il subappaltatore deve essere messo in condizione di reagire tempestivamente. Se l'appaltatore tarda a comunicargli la denuncia, il subappaltatore potrebbe perdere elementi di prova, non poter intervenire per rimediare ai difetti, o non avere la possibilita' di partecipare a eventuali accertamenti tecnici (perizie, collaudi in contraddittorio). La decadenza punisce la negligenza dell'appaltatore e protegge il subappaltatore da sorprese tardive.

Forma e contenuto della comunicazione

La legge non prescrive una forma specifica per la comunicazione al subappaltatore, ma e' evidente che ragioni probatorie impongono la forma scritta con data certa (raccomandata A/R, PEC). Il contenuto deve essere sufficiente a identificare i vizi denunziati e la lavorazione imputata al subappaltatore: una comunicazione generica potrebbe non essere ritenuta idonea dal giudice a far decorrere il termine per il regresso.

Nella pratica dei grandi appalti, l'appaltatore principale include spesso nei contratti di subappalto clausole che disciplinano le modalita' di comunicazione delle denunce e prevedono l'obbligo del subappaltatore di partecipare agli accertamenti tecnici richiesti dal committente. Queste clausole integrano il meccanismo legale senza derogare al termine di 60 giorni, che ha carattere imperativo.

Coordinamento con gli articoli 1667-1669

L'art. 1670 si raccorda sistematicamente con gli articoli precedenti: la garanzia verso il committente e' regolata dagli artt. 1667 e 1668 (e 1669 per gli immobili a lunga durata), mentre l'art. 1670 regola il recupero interno alla catena produttiva. L'appaltatore che ha risarcito il committente o ha eliminato i vizi a proprie spese potra' rivalersi sul subappaltatore per l'intero importo sostenuto, purche' abbia rispettato il termine di comunicazione.

Un profilo controverso riguarda il caso in cui la denuncia del committente pervenga all'appaltatore in forma orale o implicita (ad esempio attraverso richieste di intervento). La Cassazione ha chiarito che il termine dei 60 giorni decorre dal momento in cui l'appaltatore ha avuto effettiva conoscenza della denuncia, indipendentemente dalla forma: cio' implica che l'appaltatore deve monitorare attentamente ogni comunicazione del committente relativa a possibili vizi dell'opera.

Domande frequenti

Entro quando l'appaltatore deve comunicare la denuncia al subappaltatore?

Entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia del committente (art. 1670). Il termine e' perentorio: il mancato rispetto comporta la decadenza dall'azione di regresso.

Cosa succede se l'appaltatore non comunica la denuncia in tempo?

Decade dall'azione di regresso nei confronti del subappaltatore. Rimane responsabile verso il committente per l'intero importo, senza possibilita' di rivalersi sul subappaltatore inadempiente.

In che forma va fatta la comunicazione al subappaltatore?

La legge non prescrive una forma specifica, ma per ragioni probatorie e' necessaria la forma scritta con data certa (raccomandata A/R o PEC). Il contenuto deve identificare i vizi e la lavorazione imputata al subappaltatore.

L'art. 1670 si applica anche ai sub-subappaltatori?

Si', per analogia. Se il subappaltatore a sua volta ha subappaltato la lavorazione difettosa, dovra' comunicare la denuncia al proprio sub-fornitore entro 60 giorni per conservare il proprio diritto di regresso.

L'appaltatore puo' agire in regresso per l'intero importo pagato al committente?

Si', nei limiti della responsabilita' del subappaltatore per la lavorazione difettosa. Se il vizio e' imputabile in parte all'appaltatore (ad esempio per errato coordinamento), il regresso sara' parziale e proporzionale alla colpa del subappaltatore.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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