Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1672 c.c. – Impossibilità di esecuzione dell’opera

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se il contratto si scioglie perché l’esecuzione dell’opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

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In sintesi

  • Scioglimento per impossibilità sopravvenuta: il contratto si scioglie quando l'esecuzione diventa impossibile per causa non imputabile a nessuna delle parti.
  • Obbligo di pagamento parziale: il committente deve pagare la parte di opera già compiuta nei limiti della sua utilità concreta.
  • Proporzionalità al prezzo: il compenso è calcolato in proporzione al prezzo pattuito per l'intera opera.
  • Criterio dell'utilità: l'appaltatore riceve il corrispettivo solo per la quota di opera che effettivamente serve al committente.
  • Norma di equilibrio contrattuale: evita che l'appaltatore sopporti integralmente il rischio di eventi esterni imprevedibili.
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Ambito di applicazione dell'art. 1672 c.c.

L'art. 1672 c.c. disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto di appalto per impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione, quando tale impossibilità non è imputabile né all'appaltatore né al committente. La norma integra il principio generale dell'art. 1463 c.c. (risoluzione per impossibilità totale) adattandolo alla struttura del contratto di appalto, in cui è frequente che i lavori siano già parzialmente eseguiti al momento dell'evento impeditivo.

Presupposti applicativi

Tre condizioni devono concorrere: (1) impossibilità sopravvenuta dell'opera, totale o tale da impedire il completamento; (2) assenza di imputabilità a entrambe le parti, cioè l'evento impeditivo deve essere fortuito o di forza maggiore; (3) esecuzione parziale già avvenuta al momento dello scioglimento. Rientrano tipicamente in questi casi: distruzione del cantiere per calamità naturale, sopravvenuta inedificabilità del suolo, eventi bellici, incendi accidentali.

Il criterio dell'utilità

Il cuore della norma è il limite dell'utilità per il committente. Il committente paga solo per la quota di opera che è per lui utile: se l'opera parzialmente eseguita non ha un valore autonomo o non può essere utilizzata indipendentemente, il committente potrebbe non dover nulla. La Cassazione ha chiarito che l'utilità va valutata in senso oggettivo ed economico, non soggettivo: occorre verificare se la parte eseguita ha un valore di mercato autonomo o se integra il patrimonio del committente.

Esempio pratico: Tizio e Caio

Tizio incarica Caio di costruire un edificio per 500.000 euro. Dopo che Caio ha completato le fondamenta e il piano terra (30% dell'opera), un incendio di origine accidentale distrugge il cantiere rendendo impossibile proseguire. Il contratto si scioglie. Se le fondamenta e il piano terra sono strutturalmente autonomi e utilizzabili (ad esempio come magazzino), Tizio deve pagare a Caio il 30% del prezzo, cioè 150.000 euro. Se invece la struttura parziale è inutilizzabile, il debito di Tizio si riduce proporzionalmente all'utilità effettiva ricavata.

Distinzione dall'art. 1673 c.c.

L'art. 1672 riguarda l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione futura, che impedisce il completamento. L'art. 1673, invece, disciplina il perimento o deterioramento dell'opera già eseguita prima dell'accettazione. Le due norme si integrano: se l'opera perisce (art. 1673) ed è impossibile ricostruirla (art. 1672), entrambi gli articoli trovano applicazione combinata.

Ripartizione del rischio

La norma riflette il principio res perit domino temperato dall'equità: l'appaltatore non deve rinunciare integralmente al compenso per i lavori già svolti solo perché un evento fortuito impedisce il completamento. Al contempo, il committente non è costretto a pagare per una prestazione inutile. Il bilanciamento tra questi interessi avviene attraverso il duplice filtro della proporzionalità al prezzo e dell'utilità concreta.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 1672 c.c.?

Quando il contratto di appalto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile né all'appaltatore né al committente (es. calamità naturale, incendio accidentale).

Il committente deve pagare l'intera opera anche se non è completata?

No. Deve pagare solo la parte già compiuta, e solo nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione al prezzo pattuito per l'intera opera.

Cosa significa che l'opera deve essere 'utile' al committente?

Significa che la parte eseguita deve avere un valore autonomo e concreto: se è inutilizzabile o priva di valore economico senza il completamento, il debito del committente si riduce ulteriormente.

Qual è la differenza tra l'art. 1672 e l'art. 1673 c.c.?

L'art. 1672 riguarda l'impossibilità di completare i lavori futuri; l'art. 1673 disciplina il perimento o deterioramento dell'opera già eseguita prima dell'accettazione.

Chi deve provare l'utilità dell'opera parziale?

In genere l'appaltatore ha interesse a dimostrare che la parte eseguita è utile per ottenere il compenso; il committente può contestarlo provando l'inutilizzabilità concreta.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.