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Ultimo aggiornamento: 13 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1675 c.c. Diritti e obblighi degli eredi dell’appaltatore

In vigore

Nel caso di scioglimento del contratto per morte dell’appaltatore, il committente è tenuto a pagare agli eredi il valore delle opere eseguite, in ragione del prezzo pattuito, e a rimborsare le spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, ma solo nei limiti in cui le opere eseguite per le spese sostenute gli sono utili. Il committente ha diritto di domandare la consegna, verso una congrua indennità, dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, salve le norme che proteggono le opere dell’ingegno.

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In sintesi

  • Pagamento delle opere eseguite: in caso di scioglimento per morte dell'appaltatore, il committente paga agli eredi il valore delle opere compiute in ragione del prezzo pattuito.
  • Rimborso delle spese: il committente rimborsa le spese sostenute per eseguire la parte residua, ma solo nei limiti dell'utilita' per lui.
  • Limite dell'utilita': sia il pagamento sia il rimborso sono subordinati all'effettiva utilita' ricevuta dal committente.
  • Diritto ai materiali: il committente puo' richiedere la consegna dei materiali preparati e dei piani in corso di esecuzione, verso congrua indennita'.
  • Tutela delle opere dell'ingegno: i piani e i progetti sono protetti dalle norme sul diritto d'autore, anche in caso di scioglimento.

La liquidazione del rapporto con gli eredi: art. 1675 c.c.

L'art. 1675 c.c. completa il quadro dell'art. 1674 disciplinando le conseguenze patrimoniali dello scioglimento del contratto di appalto per morte dell'appaltatore. La norma fissa le regole per la liquidazione del rapporto pendente, bilanciando i diritti degli eredi con le esigenze del committente.

Il pagamento delle opere eseguite

Il primo obbligo del committente e' il pagamento del valore delle opere eseguite dal de cuius prima della morte. Il compenso e' calcolato in ragione del prezzo pattuito: si applica il criterio proporzionale, rapportando la quota di opera completata al prezzo totale concordato. Non si applica il valore di mercato delle lavorazioni, ma il prezzo contrattuale, che puo' essere piu' o meno favorevole.

Il rimborso delle spese

Il secondo obbligo riguarda il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, cioe' i costi affrontati dall'appaltatore (o dalla sua organizzazione) per predisporre l'esecuzione della parte di opera ancora da compiere: acquisto anticipato di materiali, noleggi, progettazione. Questo rimborso e' anch'esso sottoposto al limite dell'utilita': il committente rimborsa solo le spese che si traducono in un vantaggio concreto per lui.

Il doppio limite dell'utilita'

La norma subordina sia il pagamento delle opere sia il rimborso delle spese all'utilita' ricevuta dal committente. Questo duplice filtro evita che gli eredi ottengano rimborsi per lavorazioni o acquisiti privi di valore per il committente. Se Caio aveva acquistato materiali speciali per la fase successiva, ma questi non sono utilizzabili dal committente o da un nuovo appaltatore, il rimborso non e' dovuto.

Il diritto ai materiali e ai piani

Il committente ha la facolta' di richiedere la consegna dei materiali preparati e dei piani in via di esecuzione, verso pagamento di una congrua indennita'. I materiali preparati sono quelli gia' acquistati e pronti per essere impiegati; i piani sono i progetti tecnici e esecutivi predisposti. La consegna non e' automatica: il committente deve chiederla e corrispondere l'indennita'.

La tutela delle opere dell'ingegno

La norma fa espressamente salve le norme che proteggono le opere dell'ingegno. Progetti architettonici, disegni tecnici creativi, elaborati originali sono tutelati dal diritto d'autore (L. 633/1941). Gli eredi conservano i diritti morali sull'opera; i diritti di utilizzazione economica possono essere ceduti verso corrispettivo. Il committente non puo' appropriarsi dei piani senza rispettare i diritti d'autore del de cuius e dei suoi eredi.

Esempio pratico

Tizio aveva commissionato a Caio la costruzione di un edificio per 800.000 euro. Caio ha eseguito il 50% dell'opera (400.000 euro proporzionali) e acquistato materiali per la fase successiva per 50.000 euro. Caio muore e il contratto si scioglie. Gli eredi di Caio hanno diritto a 400.000 euro per le opere eseguite. Per i 50.000 di materiali, hanno diritto al rimborso solo se Tizio trova utili quei materiali. Se Tizio vuole i progetti architettonici predisposti da Caio, deve pagare un'indennita' congrua rispettando il diritto d'autore.

Domande frequenti

Come si calcola il compenso spettante agli eredi dell'appaltatore?

In ragione del prezzo pattuito: si applica il criterio proporzionale rapportando la quota di opera eseguita al prezzo totale contrattuale, non al valore di mercato delle lavorazioni.

Il committente deve rimborsare tutte le spese sostenute dall'appaltatore?

No. Rimborsa solo le spese sostenute per il rimanente nei limiti in cui le opere e le spese sono per lui utili. Se i materiali acquistati non gli servono, non e' tenuto al rimborso.

Il committente puo' prendere i piani progettuali dell'appaltatore defunto?

Si', ma deve chiederne la consegna e corrispondere una congrua indennita', rispettando le norme sul diritto d'autore che proteggono i progetti creativi.

Cosa sono i 'materiali preparati' a cui fa riferimento la norma?

Sono i materiali gia' acquistati dall'appaltatore e pronti per essere impiegati nell'esecuzione dell'opera, distinti dai piani progettuali.

Gli eredi dell'appaltatore conservano i diritti d'autore sui progetti?

Si'. I diritti morali sono intrasmissibili; i diritti patrimoniali di utilizzo si trasmettono agli eredi, che possono cederli al committente verso adeguato corrispettivo.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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