Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 177 D.P.R. 115/2002

    Art. 177 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati: a) il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario; b) i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente; c) gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto; d) l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto; e) le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento; f) gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario; g) gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario; h) il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.

    2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.

    3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore

    Il socio lavoratore di cooperativa ha diritto a un trattamento economico non inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile: la Legge 142/2001 fissa il pavimento, il ristorno cooperativo può integrare la remunerazione complessiva.

    In sintesi

    Il trattamento economico del socio lavoratore non può essere inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile (L.142/2001, art.3). Il regolamento interno della cooperativa indica quale CCNL si applica in base all’attività svolta. Accanto al minimo tabellare, l’assemblea può deliberare ristorni proporzionali agli scambi mutualistici, nel limite del 30% del trattamento complessivo. Gli scatti di anzianità del CCNL di riferimento maturano regolarmente.

    Dati contrattuali

    Quadro normativo di riferimento
    Legge 3 aprile 2001, n. 142 (socio lavoratore di cooperativa)
    Parti datoriali delle centrali cooperative
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Sigle sindacali di categoria
    CGIL · CISL · UIL (nelle rispettive federazioni di settore)
    CCNL applicabile
    Quello del settore merceologico in cui opera la cooperativa (es. metalmeccanico, edile, logistica, pulizie)
    Ristorno massimo
    30% del trattamento economico complessivo (L.142/2001, art.3, co.2)

    Il meccanismo del trattamento economico minimo

    La peculiarità del lavoro cooperativo sta nel doppio rapporto che il socio instaura con la cooperativa: un rapporto associativo (da cui discende la partecipazione democratica e la quota di rischio d’impresa) e un rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato (da cui discendono i diritti tipici del prestatore).

    La Legge 3 aprile 2001, n. 142 ha disciplinato organicamente questa duplicità e, al suo articolo 3, stabilisce che la cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

    In pratica: se la cooperativa svolge attività metalmeccanica, il minimo tabellare di riferimento è quello del CCNL Metalmeccanici; se svolge attività edile, si guarda al CCNL Edilizia; se svolge pulizie e multiservizi, al CCNL Multiservizi. Il regolamento interno della cooperativa (obbligatorio ex art.6 L.142/2001) deve indicare esplicitamente quale CCNL si applica.

    Struttura della retribuzione del socio lavoratore

    La busta paga del socio lavoratore con rapporto subordinato si compone delle stesse voci previste dal CCNL di settore:

    • Minimo tabellare: l’importo base per il livello di inquadramento, determinato dal CCNL applicabile.
    • Scatti di anzianità: maturano con la stessa cadenza e negli stessi importi previsti dal CCNL di settore.
    • Indennità contrattuali: turni, disagio, mansione specifica, secondo il CCNL di riferimento.
    • Tredicesima (e, ove prevista, quattordicesima): come da CCNL applicabile.
    • Premio di risultato: eventuale, se previsto dalla contrattazione aziendale o di secondo livello.

    A queste voci si aggiunge, in modo distinto e separato dalla retribuzione, il ristorno di natura mutualistica.

    Il ristorno: cos’è e come funziona

    Il ristorno è uno strumento tipico della cooperazione: una restituzione ai soci di una quota dei proventi generati dagli scambi mutualistici, in proporzione alla partecipazione di ciascuno. A differenza della retribuzione, non è un diritto acquisito in busta paga ma una deliberazione dell’assemblea dei soci, subordinata alla sussistenza di utili o avanzi di gestione.

    La Legge 142/2001 pone un limite massimo: il ristorno non può superare il 30% dei trattamenti economici complessivi erogati al socio lavoratore nel periodo di riferimento. Il regolamento interno deve disciplinare i criteri di calcolo e di distribuzione.

    Il ristorno può essere erogato:

    • in denaro;
    • mediante aumento della quota sociale del socio;
    • mediante emissione di strumenti finanziari.

    Dove trovare i minimi ufficiali per livello

    Struttura della remunerazione del socio lavoratore
    Componente Fonte normativa Obbligatorietà Note
    Minimo tabellare CCNL di settore applicabile Sì – obbligo di legge (L.142/2001, art.3) Non derogabile al ribasso
    Scatti di anzianità CCNL di settore Come da tabelle del CCNL di riferimento
    Tredicesima / quattordicesima CCNL di settore Sì (tredicesima); quattordicesima se prevista dal CCNL Proporzionale ai mesi di servizio
    Ristorno Statuto e regolamento interno (L.142/2001, art.3, co.2) No – delibera assembleare Massimo 30% del trattamento complessivo
    Premio di risultato Contrattazione aziendale / di secondo livello No – se previsto Deducibile con detassazione se accordo depositato

    Gli importi dei minimi tabellari variano in funzione del CCNL di settore applicabile. Per conoscere i valori in vigore occorre consultare le tabelle del CCNL specifico della propria attività cooperativa.

    Riduzioni del trattamento in caso di crisi aziendale

    La L.142/2001, all’art.6, consente al regolamento interno di prevedere, in caso di crisi temporanea o di forza maggiore, la temporanea riduzione dei trattamenti economici al di sotto dei minimi contrattuali, purché non inferiori ai minimi di legge e previa delibera dell’assemblea. Questa è una delle principali deroghe al principio del minimo contrattuale: la natura mutualistica della cooperativa consente una flessibilità di solidarietà che il lavoro subordinato ordinario non prevede.

    Qualsiasi riduzione deve essere temporanea, motivata e approvata dall’assemblea, con successivo recupero nei limiti del possibile. Non è ammessa una riduzione stabile e strutturale dei minimi.

    Casi pratici

    Tizio – Socio operaio in cooperativa metalmeccanica
    Tizio è socio lavoratore di una cooperativa che produce componenti meccanici. Il regolamento interno richiama il CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica). Il suo inquadramento è al livello C3: il minimo tabellare applicabile è quello previsto dal CCNL Metalmeccanici per quel livello. A fine anno, l’assemblea delibera un ristorno pari al 10% del trattamento economico complessivo percepito: Tizio riceve un importo aggiuntivo che non costituisce retribuzione ma partecipazione ai risultati mutualistici.
    Caia – Socia lavoratrice in cooperativa di pulizie
    Caia lavora per una cooperativa di pulizie che applica il CCNL Multiservizi. Il suo minimo tabellare è determinato dalla tabella del CCNL Multiservizi per il suo livello (secondo le tabelle in vigore alla data). Avendo 6 anni di anzianità maturata continuativamente, le spettano 2 scatti di anzianità secondo le previsioni del CCNL Multiservizi. L’assemblea, in un anno di perdita, non delibera ristorno.
    Sempronio – Crisi temporanea e riduzione del minimo
    La cooperativa edile di cui Sempronio è socio attraversa una crisi temporanea per calo di commesse. L’assemblea delibera, ai sensi dell’art.6 L.142/2001 e del regolamento interno, una riduzione temporanea del 15% del trattamento economico per sei mesi, con impegno a recupero graduale. La riduzione non scende sotto il minimo di legge. Sempronio, in quanto socio, partecipa alla decisione in assemblea.

    Domande frequenti

    Cosa si intende per trattamento economico minimo nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro?
    È la retribuzione complessiva che la cooperativa deve garantire al socio lavoratore, non inferiore ai minimi previsti dal CCNL del settore merceologico applicabile (metalmeccanico, edile, logistica, ecc.) per prestazioni analoghe, come stabilito dall’art.3 della Legge 142/2001.
    Cos’è il ristorno e come si calcola?
    Il ristorno è una quota di proventi redistribuita ai soci lavoratori in proporzione agli scambi mutualistici (ore lavorate, mansioni svolte). Non è retribuzione ma ha natura mutualistica; il regolamento interno ne definisce i criteri. Per legge non può superare il 30% dei trattamenti economici complessivi.
    Il minimo tabellare del CCNL cooperativo è diverso da quello del CCNL industriale di settore?
    In linea di principio il trattamento minimo del socio lavoratore non può essere inferiore al minimo industriale di riferimento (L.142/2001, art.3). Il CCNL specifico delle cooperative di settore può tuttavia prevedere proprie tabelle, purché non inferiori al parametro di legge.
    Gli scatti di anzianità maturano anche per il socio lavoratore?
    Sì. Il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato matura gli scatti di anzianità previsti dal CCNL di settore applicabile, in quanto lo stesso CCNL si applica in forza del rinvio operato dal regolamento interno della cooperativa.
    Il ristorno è soggetto a contributi e imposte?
    Il ristorno erogato in denaro è soggetto a tassazione e contribuzione previdenziale secondo la natura del rapporto di lavoro. Per le cooperative a mutualità prevalente possono sussistere specifiche agevolazioni. È opportuno verificare il regime con un consulente del lavoro o fiscale.
    La cooperativa può pagare meno del minimo contrattuale?
    Solo in via eccezionale e temporanea, per crisi documentata, previa delibera assembleare e nei limiti del regolamento interno (L.142/2001, art.6). Non è mai ammessa una riduzione stabile strutturale al di sotto dei minimi di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la Legge 3 aprile 2001, n. 142. Per i minimi tabellari in vigore occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile alla singola cooperativa. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 6 L. 24/2017 – Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

    Art. 6 L. 24/2017 – Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

    L. 8 marzo 2017, n. 24 – Sicurezza cure e resp. sanitaria

    1. Dopo l' articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-sexies (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».

    2. All' articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

  • Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Tabelle retributive CCNL UNEBA: minimi per livello e aumenti 2024-2026

    Il CCNL UNEBA per le istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative, rinnovato il 24 gennaio 2025, fissa minimi tabellari da 1.359,20 € (livello 6) a 2.057,15 € (livello Q), con un aumento complessivo del 10,4% distribuito in tre tranche fino a marzo 2026.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA 2023-2025 prevede minimi da 1.359,20 € (livello 6) a 2.057,15 € (livello Q) al 1° marzo 2026. L'aumento complessivo è di circa il 10,4% per il livello 4S di riferimento (145 €), distribuito in tre tranche: ottobre 2024, luglio 2025, marzo 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). L’ultima tranche di aumento (+25 euro al livello 4 super) e’ decorsa da marzo 2026; le piattaforme unitarie per il rinnovo sono state presentate il 30 marzo 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Platea
    Oltre 135.000 lavoratori
    Ambito
    Enti ecclesiastici e privati no-profit: case di riposo, comunità residenziali, servizi educativi e assistenziali

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi dal 1° marzo 2026 (in euro)
    Livello Minimo mensile Scatto anzianità Profilo tipo
    Q 2.057,15 € 34,09 € Responsabile di struttura / dirigente
    1.934,70 € 32,54 € Coordinatore servizi / responsabile area
    1.824,49 € 30,99 € Assistente sociale, psicologo, infermiere coordinatore
    3S 1.689,78 € 29,95 € Educatore professionale qualificato
    1.628,56 € 28,92 € Educatore, terapista, fisioterapista
    4S 1.542,86 € 28,41 € Operatore Socio-Sanitario (OSS)
    1.493,89 € 27,89 € Operatore assistenziale qualificato
    5S 1.469,42 € 27,37 € Operatore socio-assistenziale
    1.432,66 € 26,86 € Ausiliario qualificato
    6S 1.395,94 € 26,34 € Addetto servizi generali qualificato
    1.359,20 € 25,82 € Addetto pulizie, mensa, portineria

    Nota: importi lordi mensili al netto degli scatti di anzianità. Il livello Q prevede anche un'indennità di funzione di 100 €/mese per le figure con responsabilità gestionali. Il minimo annuo si calcola su 14 mensilità (tredicesima di dicembre + quattordicesima di luglio). Dati aggiornati al rinnovo del 24 gennaio 2025.

    Gli aumenti del rinnovo 2023-2025: struttura e decorrenze

    Il rinnovo firmato il 24 gennaio 2025 ha introdotto un aumento complessivo del 10,4% sulla retribuzione tabellare, prendendo come parametro di riferimento il livello 4S (OSS). In valore assoluto, l'aumento è di 145 euro lordi mensili per il livello 4S, distribuito in tre tranche:

    Piano di aumenti per il livello 4S (parametro di riferimento)
    Decorrenza Aumento mensile (4S) Incremento cumulato
    1° ottobre 2024 +70,00 € +70 €
    1° luglio 2025 +50,00 € +120 €
    1° marzo 2026 +25,00 € +145 €

    Gli aumenti per i livelli diversi da 4S sono proporzionali in base al coefficiente retributivo di ciascun livello. I lavoratori in servizio dal 1° ottobre 2024 hanno ricevuto gli arretrati (differenze ottobre 2024 – gennaio 2025) nel cedolino di febbraio 2025.

    Come si struttura la retribuzione mensile

    Il minimo tabellare è la base della busta paga, ma la retribuzione effettiva include altre voci:

    • Scatti di anzianità: maturano ogni due anni di servizio (con il rinnovo 2023-2025 è stato abolito il vecchio sistema del Trattamento Economico Progressivo — TEP — che li legava a una maturazione progressiva); dal 1° febbraio 2025 tutti i dipendenti hanno diritto al 100% degli scatti dall'inizio del rapporto.
    • Indennità di funzione di coordinamento: 50 €/mese (14 mensilità) per chi svolge funzioni di coordinamento di équipe o servizio; 100 €/mese per il livello Q con responsabilità gestionali.
    • Quattordicesima: erogata il 1° luglio di ogni anno, nella misura di una mensilità lorda. Dal 1° febbraio 2025 matura al 100% per tutti i lavoratori dall'inizio del rapporto (eliminato il TEP progressivo).
    • Indennità per lavoro notturno e festivo: maggiorazioni contrattualmente previste (vedi articolo dedicato all'orario).
    • Contributo sanitario integrativo: 8 €/mese a carico del datore (14 mensilità) dal 1° gennaio 2026, per l'assistenza sanitaria tramite il piano Unisalute.

    Abolizione del livello 7 e reinquadramento

    Il rinnovo 2023-2025 ha soppresso il livello 7, precedentemente previsto per mansioni di carattere elementare (pulizie base, facchinaggio). Dal 1° febbraio 2025 i lavoratori inquadrati al 7° livello sono stati automaticamente reinquadrati al 6° livello, con il conseguente adeguamento del minimo tabellare e degli altri istituti contrattuali. Il passaggio non richiede atti aggiuntivi da parte del datore di lavoro; la lettera di assunzione va aggiornata alla prima occasione utile.

    Stima netto in busta paga

    La conversione lordo/netto dipende da aliquote IRPEF, addizionali regionali e comunali, situazione familiare e detrazioni. Per orientamento indicativo, per un lavoratore single senza carichi familiari:

    Casi pratici

    Tizio — OSS in una casa di riposo, rinnovo contrattuale
    Tizio è inquadrato al livello 4S in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) aderente a UNEBA. Prima dell'ottobre 2024 il suo minimo era 1.377,86 €. Dal 1° ottobre 2024 ha ricevuto +70 € (minimo 1.447,86 €), poi dal 1° luglio 2025 altri +50 € (1.497,86 €), e dal 1° marzo 2026 gli ultimi +25 € portando il minimo a 1.522,86 €. A questo si aggiunge lo scatto di anzianità (28,41 € per ogni biennio maturato) e il rateo di quattordicesima maturato ogni mese.
    Caia — Educatrice professionale, reinquadramento dopo il rinnovo
    Caia è educatrice professionale con laurea in Scienze dell'Educazione. Prima del rinnovo era al livello 3, ora il rinnovo ha chiarito che gli educatori professionali qualificati sono inquadrati al livello 3S (1.689,78 € dal marzo 2026). Caia verifica in busta paga che il proprio livello sia stato aggiornato a 3S; se trova ancora il livello 3, segnala la difformità al datore di lavoro o al proprio sindacato di riferimento.
    Sempronio — Addetto alle pulizie, passaggio da 7° a 6° livello
    Sempronio era inquadrato al 7° livello con mansioni di pulizia. Dal 1° febbraio 2025 è stato automaticamente reinquadrato al 6° livello, con aumento del minimo da circa 1.142,69 € a 1.334,38 € (poi 1.359,20 € dal marzo 2026). Il datore di lavoro ha liquidato le differenze retributive maturate dall'ottobre 2024. Sempronio, una volta verificata la busta paga di febbraio 2025, ha constatato l'applicazione corretta.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un OSS nel CCNL UNEBA nel 2026?
    L'Operatore Socio-Sanitario (OSS) è inquadrato al livello 4S: il minimo tabellare dal 1° marzo 2026 è di 1.542,86 € lordi mensili. A questa cifra si aggiungono scatti di anzianità, eventuali indennità di funzione e il rateo di quattordicesima.
    Quando decorrono gli aumenti previsti dal rinnovo UNEBA 2025?
    Gli aumenti sono stati distribuiti in tre tranche: la prima (70 € al livello 4S) dal 1° ottobre 2024, la seconda (50 €) dal 1° luglio 2025, la terza (25 €) dal 1° marzo 2026. Chi era già dipendente a ottobre 2024 ha ricevuto gli arretrati.
    Il CCNL UNEBA prevede la quattordicesima?
    Sì, il CCNL UNEBA prevede sia la tredicesima (pagata a dicembre) sia la quattordicesima (pagata il 1° luglio). Dal 1° febbraio 2025 tutti i lavoratori maturano il 100% del rateo di quattordicesima dall'inizio del rapporto, eliminando il sistema progressivo (TEP) previgente.
    Cosa significa livello Q nel CCNL UNEBA?
    Il livello Q (Quadro) è il livello apicale del CCNL UNEBA, riservato a responsabili di struttura e figure con elevata autonomia gestionale. Il minimo tabellare al 1° marzo 2026 è di 2.057,15 € lordi mensili, cui si aggiunge un'indennità di funzione di 100 € per chi esercita funzioni dirigenziali.
    Gli scatti di anzianità nel CCNL UNEBA quanto valgono?
    Gli scatti di anzianità variano per livello: dal livello 6 (25,82 €/scatto) al livello Q (34,09 €/scatto). Maturano ogni due anni di servizio continuativo. Con il rinnovo 2023-2025 è stato abolito il TEP che legava alcuni istituti all'anzianità con maturazione progressiva.
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali CCNL UNEBA?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate sul sito UNEBA (www.uneba.org) e nel testo integrale del CCNL firmato il 24 gennaio 2025. Copie sono disponibili anche sui siti di FP CGIL, FP CISL e UIL FPL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 76 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 76 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 76 L. Fall. – Contratto di borsa a termine

    Contratto di borsa a termine

  • Art. 115 CPI – (Licenze obbligatorie ed espropriazioni)

    Art. 115 CPI – (Licenze obbligatorie ed espropriazioni)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma

    3. 2. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

    3. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l’utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all’alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

    4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

    5. Il decreto di concessione della licenza può prevedere l’obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

    6. L’espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  • Art. 113 T.U. Stupefacenti: competenze di regioni e province autonome

    Art. 113 T.U. Stupefacenti – Competenze delle regioni e delle province autonomee

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi: a) le attivita' di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parita' dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale; b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116; c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate; d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni: 1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; 2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento; 3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; 4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente; 5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione. Torna al sommario

  • Art. 145 Cod. Amb. – equilibrio del bilancio idrico

    Art. 145 Cod. Amb. – equilibrio del bilancio idrico

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l’equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all’articolo

    144. 2. Per assicurare l’equilibrio tra risorse e fabbisogni, l’Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell’economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.

    3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

  • CCNL Servizi Aeroportuali e Handling: tabelle retributive e minimi 2025

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Tabelle retributive CCNL Aeroportuali e Handling 2025: minimi per livello

    Guida completa ai minimi tabellari del CCNL Trasporto Aereo per il personale di terra: gestori aeroportuali e handlers. Paga base, contingenza e scatti di anzianità per ciascuno dei 9 livelli di inquadramento, con gli aggiornamenti del rinnovo 2025-2027.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo disciplina separatamente gestori aeroportuali (Assaeroporti/Aeroporti 2030) e handlers (Assohandlers) con tabelle retributive su 9 livelli. Per i gestori, il totale mensile va da 1.253 € (livello 9) a 2.542 € (livello 1S) al 1° luglio 2025. Il rinnovo 2025-2027 dei gestori prevede aumenti medi di 210 € al 4° livello; il rinnovo handlers del 2023 garantisce 260 € medi al 4° livello a regime.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (Gestori)
    Assaeroporti · Aeroporti 2030 · Filt-Cgil · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
    Parti firmatarie (Handlers)
    Assohandlers · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
    Parte Generale
    7 febbraio 2025 – vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – vigenza fino al 31 dicembre 2025 (parte econ. giugno 2026)
    Platea
    ~10.000 (gestori) + ~15.000 (handlers) = ~25.000 lavoratori

    Tabella riepilogativa – Gestori aeroportuali (dal 1° luglio 2025)

    Minimi mensili lordi – Parte Specifica Gestori Aeroportuali (Assaeroporti/Aeroporti 2030)
    Livello Paga base (€) Contingenza (€) Totale mensile (€) Scatto anzianità (€)
    1S (Quadro/Coordinatore) 2.005,78 536,70 2.542,48 37,29
    1 1.820,06 533,12 2.353,18 34,45
    2A 1.664,05 530,07 2.194,12 32,18
    2B 1.560,05 527,39 2.087,44 30,47
    3 1.448,62 524,52 1.973,14 29,33
    4 1.307,47 522,19 1.829,66 27,42
    5 1.233,18 520,40 1.753,58 26,65
    6 1.158,89 518,79 1.677,68 25,31
    7 1.040,03 516,28 1.556,31 24,22
    8 936,03 513,95 1.449,98 22,67
    9 742,88 509,83 1.252,71 0,00

    Aggiornamento: dal 1° luglio 2026 è in vigore la nuova tranche: per la parte gestori i primi valori pubblicati sono 1S 2.097,82 € di paga base (2.634,52 € col totale di contingenza), 1° livello 2.436,70 € totali, 2A 2.270,49 €, 2B 2.159,03 €; le tabelle complete aggiornate sono in corso di pubblicazione.

    Fonte: tabelle in vigore dal 1° luglio 2025 (kitech.it/lavoro-economia.it). Il livello 9 non matura scatto di anzianità. I valori sono al lordo di contributi previdenziali e imposte IRPEF.

    Tabella retributiva – Sezione Handlers (dal 1° luglio 2025)

    Minimi mensili lordi – Parte Specifica Handlers (Assohandlers)
    Livello Paga base (€) Contingenza (€) Totale mensile (€) Scatto anzianità (€)
    1S 1.814,02 536,70 2.350,72 37,29
    1 1.646,05 533,12 2.179,17 34,45
    2A 1.504,96 530,07 2.035,03 32,18
    2B 1.410,90 527,39 1.938,29 30,47
    3 1.310,12 524,52 1.834,64 29,33
    4 1.182,47 522,19 1.704,66 27,42
    5 1.115,28 520,40 1.635,68 26,65
    6 1.048,10 518,79 1.566,89 25,31
    7 940,60 516,28 1.456,88 24,22
    8 846,54 513,95 1.360,49 22,67
    9 671,86 509,83 1.181,69 0,00

    Nota: i valori degli handlers sono leggermente inferiori a quelli dei gestori aeroportuali, riflettendo le diverse storie contrattuali delle due sezioni. I livelli corrispondono però alla stessa struttura di inquadramento professionale.

    Come si legge la busta paga: voci che si sommano al minimo

    Il minimo tabellare rappresenta la base della retribuzione. In busta paga si aggiungono ulteriori voci previste dal CCNL e dalla contrattazione aziendale:

    • Scatti di anzianità: importi fissi per ogni biennio di servizio continuativo, fino al massimo contrattuale.
    • Indennità di presenza: erogata in funzione delle presenze effettive (potenziata nel rinnovo 2023 per gli handlers).
    • Maggiorazioni per turni, notti e festività: variabili tra il 25% e il 45% della retribuzione oraria (vedi articolo dedicato all’orario di lavoro).
    • Premio di risultato: definito a livello aziendale, spesso agganciato a indicatori di puntualità, qualità e sicurezza.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: garantite dal CCNL (vedi articolo dedicato).
    • Eventuali superminimi individuali: importi concordati con il singolo datore, assorbibili o non assorbibili.

    Aumenti del rinnovo contrattuale 2025-2027 (Gestori)

    Il rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali, sottoscritto il 4 giugno 2025 da Assaeroporti, Aeroporti 2030, Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, prevede un aumento medio complessivo di oltre 400 € al 4° livello nel triennio 2025-2027. Di questi, circa 210 € sono aumenti dei minimi tabellari, scaglionati in tre tranche con decorrenza 1° luglio 2025, 1° luglio 2026 e 1° luglio 2027. I restanti circa 200 € riguardano incrementi di indennità di presenza, maggiorazione domenicale diurna, polizza sanitaria e contribuzione PrevAer.

    Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° luglio 2025 spetta inoltre una una tantum di 500 € per la copertura del primo semestre 2025; a quelli in forza alla stessa data che abbiano prestato servizio nel biennio 2023-2024 spetta un ulteriore emolumento arretrato di 1.300 €.

    Incrementi per gli handlers: rinnovo 2023

    Il rinnovo handlers del 25 ottobre 2023 (Assohandlers con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl) ha chiuso sette anni di trattativa introducendo un aumento medio di 260 € al 4° livello a regime, articolato in 140 € di incremento tabellare in tre tranche, 75 € di maggiorazione dell’indennità di presenza e 45 € di incremento su previdenza complementare PrevAer, polizza sanitaria e calcolo su festività. Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di firma è stata corrisposta una una tantum di 1.000 € (elevabile a 1.150 € se destinata a welfare aziendale).

    Casi pratici

    Tizio – Addetto rampa al 4° livello (handler)
    Tizio lavora come addetto alla movimentazione bagagli per una società di handling con contratto a tempo indeterminato. Il suo livello è il 4°: paga base 1.182,47 € + contingenza 522,19 € = 1.704,66 € mensili lordi. Ha maturato 4 anni di anzianità, quindi 2 scatti da 27,42 € ciascuno: la sua retribuzione base sale a 1.759,50 €. A questo si aggiunge la tredicesima, le maggiorazioni per i turni notturni e domenicali, e il premio di risultato aziendale.
    Caia – Coordinatrice check-in livello 2A (gestori)
    Caia è impiegata da una società di gestione aeroportuale al livello 2A come coordinatrice dei servizi passeggeri. Il suo minimo tabellare è 2.194,12 € mensili lordi. Con il rinnovo del giugno 2025 maturerà la prima tranche di aumento dal 1° luglio 2025; il terzo scatto di anzianità (6 anni di servizio) le aggiunge altri 32,18 € al mese.
    Sempronio – Cambio da handlers a gestori: differenza retributiva
    Sempronio ha lavorato sei anni come handler al livello 3 (totale 1.834,64 €). Passa a una società di gestione aeroportuale allo stesso livello 3: il minimo sale a 1.973,14 €, una differenza di oltre 138 € mensili. Deve però rinegoziare il trattamento individuale e verificare la portabilità degli scatti di anzianità: il CCNL prevede il riconoscimento dell’anzianità maturata in caso di passaggio per effetto della clausola sociale, ma non automaticamente in ogni cambio volontario.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare per un addetto di rampa (4° livello) nel CCNL aeroportuali?
    Per i gestori aeroportuali il totale mensile al 4° livello è di circa 1.829,66 € lordi (dal 1° luglio 2025), composti da paga base 1.307,47 € più contingenza 522,19 €. Per gli handlers il corrispondente livello 4 è di 1.704,66 €.
    Quali sono le decorrenze degli aumenti del rinnovo 2025-2027?
    Il rinnovo dei gestori aeroportuali (4 giugno 2025) prevede aumenti scaglionati con decorrenze al 1° luglio 2025 e 1° luglio 2026 (tranche già scattate: verificare i tabellari aggiornati) e al 1° luglio 2027, per un totale di 210 € medi al 4° livello nel triennio. Ulteriori incrementi riguardano indennità e contribuzioni.
    Il minimo tabellare del CCNL aeroportuali vale anche per le aziende in appalto?
    Sì. Il CCNL prevede che al personale impiegato in appalti e subappalti spetti un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello del CCNL di settore, in applicazione della normativa sugli appalti e della clausola sociale contrattuale.
    Come si calcola lo scatto di anzianità?
    Gli scatti di anzianità maturano ogni 2 anni di servizio continuativo. L’importo varia per livello: al livello 1S è di 37,29 €/mese, al livello 4 è di 27,42 €/mese. Il livello 9 non prevede scatto di anzianità.
    Il CCNL handlers e il CCNL gestori aeroportuali sono lo stesso contratto?
    No, sono due sezioni distinte della stessa macro-famiglia contrattuale (CCNL Trasporto Aereo). Condividono la Parte Generale firmata il 7 febbraio 2025 ma hanno parti specifiche con tabelle retributive e istituti parzialmente differenti.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Le tabelle retributive riportate decorrono dal 1° luglio 2025 e potranno variare per effetto dei successivi scaglioni di aumento previsti dal triennio 2025-2027. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Tabelle retributive CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet 2024-2027: minimi e aumenti per livello

    Il rinnovo del 26 luglio 2024 ha definito cinque tranche di aumenti retributivi per i dipendenti delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici aderenti a Fiavet-Confcommercio. Ecco come leggere la busta paga e quali minimi si applicano dal 2024 al 2027.

    In sintesi

    Il CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet, rinnovato il 26 luglio 2024 con vigenza fino al 31 dicembre 2027, prevede aumenti complessivi di 200 euro lordi mensili al 4° livello ripartiti in cinque tranche. I minimi annui vanno da 18.668 euro (livello 7, luglio 2024) a 31.940 euro (Quadro A), su 14 mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio (datoriale) · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil (sindacali)
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    Oltre 20.000 lavoratori nelle imprese di viaggio e turismo aderenti a Fiavet
    Mensilità
    14 (tredicesima a dicembre, quattordicesima entro giugno)

    Tabella riepilogativa degli aumenti per tranche e livello

    Aumenti mensili lordi per tranche (in euro) – CCNL Fiavet 2024-2027
    Livello Lug. 2024 Set. 2025 Set. 2026 Giu. 2027 Dic. 2027 Totale a regime
    Quadro A (QA) +71,26 € +57,01 € +57,01 € +42,76 € +57,01 € +285,05 €
    Quadro B (QB) +65,98 € +52,78 € +52,78 € +39,59 € +52,78 € +263,91 €
    1° livello +61,47 € +49,18 € +49,18 € +36,88 € +49,18 € +245,89 €
    2° livello +56,18 € +44,95 € +44,95 € +33,71 € +44,95 € +224,74 €
    3° livello +52,99 € +42,39 € +42,39 € +31,79 € +42,39 € +211,95 €
    4° livello +50,00 € +40,00 € +40,00 € +30,00 € +40,00 € +200,00 €
    5° livello +46,89 € +37,51 € +37,51 € +28,13 € +37,51 € +187,55 €
    6° Super +45,09 € +36,07 € +36,07 € +27,05 € +36,07 € +180,35 €
    6° livello +44,45 € +35,56 € +35,56 € +26,67 € +35,56 € +177,80 €
    7° livello +41,65 € +33,32 € +33,32 € +24,99 € +33,32 € +166,60 €

    Nota: gli importi sono aumenti mensili lordi cumulativi rispetto alla retribuzione precedente al 1° luglio 2024. Il 4° livello è il parametro di riferimento del rinnovo; per gli altri livelli gli aumenti sono riparametrati proporzionalmente. Fonte: accordo di rinnovo del 26 luglio 2024, Fiavet-Confcommercio.

    Minimi tabellari annui per livello (su 14 mensilità)

    Minimi retributivi annui lordi – decorrenze dal 1° luglio 2024 (in euro)
    Livello 1.07.2024 1.09.2025 1.09.2026 1.06.2027 1.12.2027
    Quadro A 31.939,88 € 32.738,02 € 33.536,16 € 34.134,80 € 34.932,94 €
    Quadro B 29.570,52 € 30.309,44 € 31.048,36 € 31.602,62 € 32.341,54 €
    27.550,74 € 28.239,26 € 28.927,78 € 29.444,10 € 30.132,62 €
    25.181,10 € 25.810,40 € 26.439,70 € 26.911,64 € 27.540,94 €
    23.749,04 € 24.342,50 € 24.935,96 € 25.381,02 € 25.974,48 €
    22.409,66 € 22.969,66 € 23.529,66 € 23.949,66 € 24.509,66 €
    21.016,38 € 21.541,52 € 22.066,66 € 22.460,48 € 22.985,62 €
    6° Super 20.208,44 € 20.713,42 € 21.218,40 € 21.597,10 € 22.102,08 €
    19.922,00 € 20.419,84 € 20.917,68 € 21.291,06 € 21.788,90 €
    18.668,44 € 19.134,92 € 19.601,40 € 19.951,26 € 20.417,74 €

    I minimi annui sono calcolati su 14 mensilità (12 ordinarie + tredicesima + quattordicesima). I valori comprendono la retribuzione base tabellare e riflettono gli aumenti cumulati a partire dall'1 luglio 2024.

    Come si compone la busta paga nelle agenzie di viaggio

    Il minimo tabellare è la voce di partenza della retribuzione mensile. Su di esso si stratificano, nel caso del CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet, ulteriori elementi:

    • Scatti di anzianità: importi aggiuntivi maturati ogni triennio di servizio continuativo presso la stessa azienda.
    • Superminimo individuale: eventuale importo concordato al momento dell'assunzione, che può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali a seconda di quanto stabilito nella lettera di assunzione.
    • Indennità per mansioni specifiche: alcune funzioni (coordinatore di reparto, responsabile tecnologico, Destination Manager) possono godere di indennità aggiuntive.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: garantite a tutti i lavoratori, maturano proporzionalmente nel corso dell'anno.
    • Premio di risultato: se non è sottoscritto un accordo di secondo livello entro il 31 ottobre 2026, il CCNL prevede importi sostitutivi erogati da novembre 2027 (da 112 a 186 euro mensili lordi in funzione del livello).

    Agenzie minori: una disciplina differenziata

    Il CCNL Fiavet distingue tra imprese di viaggio ordinarie e agenzie minori (quelle con un numero ridotto di dipendenti o con caratteristiche organizzative particolari). Le tabelle retributive delle agenzie minori prevedono minimi leggermente inferiori rispetto a quelle dell'impresa standard. Lavoratori e datori di lavoro devono verificare quale tabella si applica all'azienda di riferimento sulla base della classificazione contrattuale.

    Cosa non rientra nel minimo tabellare

    Il CCNL esclude dal calcolo del minimo tabellare alcune voci che non hanno rilevanza ai fini degli scatti e delle comparazioni contrattuali. In particolare non concorrono al minimo:

    • Rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio per trasferte).
    • Fringe benefit in natura (buoni pasto, telefono aziendale, auto aziendale se ad uso promiscuo regolamentato).
    • Importi erogati a titolo di welfare contrattuale (Fondo EST, Fon.Te., buoni welfare).
    • Indennità non continuative (es. sostituzione temporanea di superiore assente).

    Casi pratici

    Tizio – Banconista al 4° livello, prima tranche
    Tizio lavora in un'agenzia di viaggi dal 2021 ed è inquadrato al 4° livello. Fino a giugno 2024 percepisce il minimo del precedente contratto. Dal luglio 2024, con l'applicazione della prima tranche del rinnovo, la sua retribuzione base aumenta di 50 euro lordi mensili. A settembre 2025 scatta la seconda tranche (+40 euro). Al termine del ciclo contrattuale, a dicembre 2027, Tizio avrà maturato un incremento complessivo di 200 euro lordi mensili rispetto al vecchio minimo.
    Caia – Responsabile di agenzia al 1° livello
    Caia è responsabile di filiale, inquadrata al 1° livello. Il suo minimo annuale dal 1° luglio 2024 è di 27.550,74 euro su 14 mensilità, pari a circa 1.967 euro lordi mensili. Caia ha negoziato in fase di assunzione un superminimo non assorbibile di 150 euro: tale importo si somma agli aumenti contrattuali senza essere scalato. A dicembre 2027 il suo minimo tabellare raggiungerà 30.132,62 euro annui, ai quali si aggiunge il superminimo inalterato.
    Sempronio – Neoassunto al 7° livello
    Sempronio viene assunto a settembre 2025 come addetto di supporto al 7° livello. La sua retribuzione tabellare di riferimento a quella data è di 19.134,92 euro annui (su 14 mensilità), pari a circa 1.367 euro lordi mensili. Sempronio verifica con il datore di lavoro che il minimo applicato sia aggiornato alla seconda tranche (settembre 2025) e non al vecchio contratto scaduto.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti nel CCNL Fiavet?
    Gli aumenti sono suddivisi in cinque tranche: luglio 2024, settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027. A regime, il 4° livello ottiene un incremento complessivo di 200 euro lordi mensili.
    Qual è il minimo per un addetto alle prenotazioni nel 2026?
    Un addetto alle prenotazioni è tipicamente inquadrato al 3° o 4° livello. Al 3° livello dal 1° settembre 2026 il minimo annuo è di 24.935,96 euro (su 14 mensilità), al 4° di 23.529,66 euro. In busta paga mensile si tratta indicativamente di 1.781 e 1.681 euro lordi rispettivamente.
    Il CCNL Fiavet prevede la quattordicesima?
    Sì, il CCNL Fiavet garantisce 14 mensilità: la tredicesima viene corrisposta in occasione delle festività natalizie (dicembre), la quattordicesima entro il 30 giugno di ogni anno, ragguagliata ai mesi di servizio prestati.
    Il superminimo viene assorbito dagli aumenti contrattuali?
    Dipende dalla formulazione nella lettera di assunzione. Se il superminimo è «assorbibile», gli aumenti contrattuali lo erodono progressivamente. Se è «non assorbibile» o «ad personam», rimane intatto e si somma ai nuovi minimi. In assenza di specifica indicazione, si considerano di norma assorbibili.
    Come verifico che il datore applichi le tabelle aggiornate?
    Il lavoratore ha diritto a ricevere il prospetto paga (busta paga) con le voci dettagliate. Può confrontare il minimo tabellare applicato con le tabelle allegate al CCNL, disponibili sul sito di Filcams-Cgil (filcams.cgil.it) e Fisascat-Cisl. In caso di dubbio, è possibile rivolgersi al sindacato o a un consulente del lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 75 T.U.B.: Adempimenti finali

    Art. 75 T.U.B.: Adempimenti finali

    Art. 75 T.U.B. – Adempimenti finali.

    In vigore dal 16/11/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

    “1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, a intervalli periodici stabiliti all’atto della nomina o successivamente nonche’ al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull’attivita’ svolta e li trasmettono alla Banca d’Italia. La Banca d’Italia cura che della chiusura dell’amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio dell’amministrazione straordinaria e’ protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l’approvazione alla Banca d’Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell’amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L’esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d’imposta. Entro un mese dall’approvazione della Banca d’Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

    3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perche’ siano ricostituiti gli organi dell’amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l’azienda dai commissari secondo le modalita’ previste dall’art. 73, comma 1.”

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  • Art. 116 CPI – Rinvio

    Art. 116 CPI – Rinvio

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le disposizioni della sezione IV, in quanto non contrastino con le disposizioni della presente sezione.