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Ultimo aggiornamento: 6 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi del T.U. 309/1990.
  • Le attività di prevenzione devono essere erogate in condizioni di parità tra servizi pubblici e strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale.
  • Servizi pubblici e strutture private devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'art. 116 del T.U.
  • L'accreditamento istituzionale segue i criteri del D.Lgs. 502/1992 e garantisce la parità di accesso alle prestazioni dei servizi pubblici e delle strutture private accreditate.
  • Tra le funzioni dei servizi autorizzati rientrano: analisi clinica e socio-sanitaria, programmi terapeutici individualizzati, controlli di laboratorio e interventi di prevenzione diretti e indiretti.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 113 T.U. Stupefacenti — Competenze delle regioni e delle province autonomee

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi: a) le attivita' di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parita' dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale; b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'articolo 116; c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate; d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni: 1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia; 2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento; 3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza; 4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente; 5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione. Torna al sommario

In sintesi

  • Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi del T.U. 309/1990.
  • Le attività di prevenzione devono essere erogate in condizioni di parità tra servizi pubblici e strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale.
  • Servizi pubblici e strutture private devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'art. 116 del T.U.
  • L'accreditamento istituzionale segue i criteri del D.Lgs. 502/1992 e garantisce la parità di accesso alle prestazioni dei servizi pubblici e delle strutture private accreditate.
  • Tra le funzioni dei servizi autorizzati rientrano: analisi clinica e socio-sanitaria, programmi terapeutici individualizzati, controlli di laboratorio e interventi di prevenzione diretti e indiretti.
Ratio e contesto sistematico

L'articolo 113 è il cardine del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di tossicodipendenze. Il T.U. 309/1990 adotta un modello in cui lo Stato fissa i principi fondamentali — la griglia di valori e gli standard minimi — e le regioni (nonché le province autonome di Trento e Bolzano) li declinano nel proprio ordinamento, tenendo conto delle specificità territoriali. Questo schema è coerente con il quadro costituzionale della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost., nel testo vigente dopo la riforma del 2001).

La norma si colloca all'interno del Titolo VIII del T.U., che disciplina l'intero sistema dei servizi per la prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti. Il punto di raccordo fondamentale è con l'art. 116, che definisce i requisiti che devono possedere le strutture — pubbliche e private — che operano nel settore, e con l'art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, che disciplina l'accreditamento istituzionale nel Servizio sanitario nazionale.

Il principio di parità tra pubblico e privato

La lettera a) del comma 1 enuncia un principio di grande rilievo: le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti devono essere esercitate secondo condizioni di parità tra i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e le strutture private autorizzate dal SSN. Questo principio ha una duplice valenza. Da un lato, impone alle regioni di non discriminare tra i due sistemi nella regolamentazione delle modalità di accesso ai servizi e nella definizione delle condizioni operative. Dall'altro, consente all'utente di scegliere liberamente tra strutture pubbliche e private accreditate, come confermato dalla lettera d), n. 4, che riconosce espressamente la libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente.

I requisiti delle strutture

La lettera b) prescrive che tanto i servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerD) quanto le strutture private che svolgono attività di prevenzione, cura e riabilitazione debbano essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'art. 116. Il rinvio all'art. 116 è fondamentale: è lì che il T.U. definisce i requisiti minimi che le strutture devono soddisfare per ottenere l'autorizzazione a operare nel settore. Le regioni possono fissare requisiti aggiuntivi, ma non derogare in senso peggiorativo agli standard nazionali.

L'accreditamento istituzionale

La lettera c) introduce il meccanismo dell'accreditamento istituzionale, disciplinato secondo i criteri dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992 (Riforma sanitaria). L'accreditamento è lo strumento con cui il SSN certifica che una struttura — pubblica o privata — soddisfa i requisiti qualitativi per erogare prestazioni a carico del sistema pubblico. A differenza della mera autorizzazione (che abilita al funzionamento), l'accreditamento consente alla struttura di entrare nel sistema di rimborso del SSN.

La norma sottolinea che la disciplina regionale dell'accreditamento deve garantire la parità di accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate. Ciò implica, tra l'altro, che il ticket (se previsto) e le procedure di accesso non possano essere strutturati in modo da penalizzare de facto l'accesso alle strutture di un determinato tipo.

Le funzioni dei servizi autorizzati

La lettera d) elenca le funzioni che spettano, tra l'altro, ai servizi e alle strutture autorizzate. L'elenco — articolato in cinque punti — copre l'intero ciclo della presa in carico del tossicodipendente: dall'analisi clinica e socio-sanitaria iniziale (n. 1) ai controlli di laboratorio per accertare lo stato di dipendenza (n. 2), dalla diagnosi delle patologie correlate all'elaborazione del programma terapeutico individualizzato (nn. 3-4), fino agli interventi di informazione e prevenzione (n. 5). La previsione del n. 4 — che riconosce la libertà dell'utente di scegliere il luogo di trattamento — è uno dei principi fondamentali del sistema: nessun operatore può imporre al soggetto dipendente il ricovero in una struttura determinata.

Rapporto con il D.Lgs. 502/1992 e la legislazione sanitaria successiva

Il rinvio all'art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992 incorpora nell'art. 113 T.U. il sistema dell'accreditamento sanitario nella sua evoluzione normativa. Le modifiche successive al D.Lgs. 502/1992 — in particolare quelle introdotte dal D.Lgs. 229/1999 — hanno rafforzato il sistema dell'accreditamento istituzionale, richiedendo che le strutture accreditate non solo soddisfino i requisiti strutturali, ma adottino un sistema di verifica e miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.

Casi pratici

Caso 1: La comunità terapeutica privata richiede l'accreditamento regionale

Tizio, legale rappresentante di una comunità terapeutica privata per il trattamento delle dipendenze, presenta alla regione domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 113, lettera c), e dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/1992. La regione verifica che la struttura soddisfi i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all'art. 116 del T.U. e quelli aggiuntivi fissati dalla normativa regionale. Ottenuto l'accreditamento, la comunità può stipulare accordi contrattuali con il SSN per l'erogazione di prestazioni a carico del sistema pubblico, garantendo agli utenti la possibilità di accedere alla struttura senza dover sostenere l'intero costo del trattamento.

Caso 2: L'utente esercita la libertà di scelta del luogo di trattamento

Caia, indirizzata dal SerD di residenza verso un programma residenziale, manifesta la volontà di essere seguita presso una comunità terapeutica privata accreditata situata in altra regione, gestita da una associazione con cui ha già avuto contatti. Ai sensi dell'art. 113, lettera d), n. 4, la scelta del luogo di trattamento spetta liberamente all'utente. Il SerD non può imporre una struttura specifica e deve attivare le procedure di autorizzazione alla mobilità interregionale per consentire il rimborso al SSN della regione di residenza di Caia. La struttura di destinazione è tenuta a elaborare con l'utente un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato.

Caso 3: La regione disciplina l'accreditamento con requisiti aggiuntivi

La giunta regionale, nell'esercizio della competenza attribuita dall'art. 113, approva un regolamento che fissa requisiti aggiuntivi per l'accreditamento delle strutture private che operano nel campo delle dipendenze, tra cui l'obbligo di dotarsi di un sistema di gestione della qualità certificato ISO e di un protocollo per la gestione delle emergenze mediche. Sempronio, direttore sanitario di una struttura già autorizzata ex art. 116, impugna il regolamento ritenendo i requisiti aggiuntivi sproporzionati. Il TAR competente rigetta il ricorso, confermando che l'art. 113 consente alle regioni di elevare gli standard nazionali previsti dall'art. 116, purché non si discrimini tra strutture pubbliche e private e si rispetti il principio di parità di accesso.

Domande frequenti

Le regioni possono stabilire requisiti più restrittivi di quelli previsti dall'art. 116 del T.U.?

Sì. L'art. 113 attribuisce alle regioni il potere di disciplinare la materia nel rispetto dei principi del T.U., il che comprende la facoltà di innalzare gli standard minimi. Le regioni non possono, invece, fissare requisiti meno stringenti di quelli nazionali né adottare discipline che violino il principio di parità tra strutture pubbliche e private.

Qual è la differenza tra autorizzazione e accreditamento per le strutture che operano nel settore delle dipendenze?

L'autorizzazione (ex art. 116 T.U.) abilita la struttura a operare nel settore, verificandone i requisiti minimi strutturali e organizzativi. L'accreditamento istituzionale (ex art. 8-quater D.Lgs. 502/1992) è il passo successivo: certifica la qualità delle prestazioni e consente alla struttura di stipulare accordi con il SSN per l'erogazione di prestazioni a carico del sistema pubblico.

L'utente tossicodipendente può scegliere liberamente la struttura di trattamento?

Sì. L'art. 113, lettera d), n. 4, riconosce espressamente la libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente. Il SerD o l'operatore pubblico non può imporre una struttura specifica. Può orientare la scelta sulla base delle caratteristiche cliniche del programma, ma la decisione finale spetta all'utente.

Le province autonome di Trento e Bolzano hanno le stesse competenze delle regioni?

Sì. L'art. 113 richiama espressamente le province autonome di Trento e Bolzano, che dispongono di competenza legislativa primaria in materia sanitaria ai sensi dello Statuto speciale e possono quindi disciplinare la materia con ampia autonomia, nel rispetto dei principi fondamentali del T.U. 309/1990.

Chi effettua i controlli clinici e di laboratorio per accertare lo stato di tossicodipendenza?

Ai sensi dell'art. 113, lettera d), n. 2, i controlli clinici e di laboratorio devono essere effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento. Ciò significa che non tutte le strutture che si occupano di dipendenze sono abilitate a eseguire direttamente gli accertamenti diagnostici: per questa funzione specifica è richiesta l'accreditamento specifico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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