Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 112 T.U. Stupefacenti — Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope
Soppresso dal 09/10/2010 da: Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66 Articolo 2269
1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Torna al sommario
Stesso numero, altri codici
- Art. 112 Cod. Amb. — utilizzazione agronomica
- Art. 112 D.Lgs. 159/2011 — Attribuzioni degli organi dell'Agenzia
- Art. 112 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti per l'iscrizione delle società
- Art. 112 D.Lgs. 42/2004 — Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica
- Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione
- Articolo 112 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'art. 112 del D.P.R. 309/1990 creava un collegamento funzionale tra due istituti distinti dell'ordinamento: il servizio militare sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (disciplinato dalla L. 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni) e la rete dei centri di assistenza e riabilitazione per tossicodipendenti. Gli obiettori ammessi ai benefici della L. 772/1972 potevano chiedere di prestare il proprio servizio sostitutivo civile — anziché presso enti pubblici generali — presso centri civili specificamente autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa, che si occupassero dell'assistenza socio-sanitaria e della riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti o che abusavano di sostanze psicotrope. La norma rispondeva a una duplice esigenza: da un lato valorizzare la vocazione solidaristica degli obiettori indirizzandola verso un settore socialmente sensibile; dall'altro rafforzare le risorse umane dei centri di recupero, spesso carenti di personale.
L'articolo è stato soppresso dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con effetto dal 9 ottobre 2010. La norma aveva del resto perso la propria base applicativa con la sospensione della leva obbligatoria e del conseguente servizio sostitutivo civile a far data dal 1° gennaio 2007 (L. 226/2004). La disciplina del servizio civile è oggi contenuta nel D.Lgs. 40/2017 (servizio civile universale), svincolato dall'obbligo di leva.