← Torna a Stupefacenti (DPR 309/1990)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 112 T.U. Stupefacenti — Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

Soppresso dal 09/10/2010 da: Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66 Articolo 2269

1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Torna al sommario

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

Commento

L'art. 112 del D.P.R. 309/1990 creava un collegamento funzionale tra due istituti distinti dell'ordinamento: il servizio militare sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (disciplinato dalla L. 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni) e la rete dei centri di assistenza e riabilitazione per tossicodipendenti. Gli obiettori ammessi ai benefici della L. 772/1972 potevano chiedere di prestare il proprio servizio sostitutivo civile — anziché presso enti pubblici generali — presso centri civili specificamente autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa, che si occupassero dell'assistenza socio-sanitaria e della riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti o che abusavano di sostanze psicotrope. La norma rispondeva a una duplice esigenza: da un lato valorizzare la vocazione solidaristica degli obiettori indirizzandola verso un settore socialmente sensibile; dall'altro rafforzare le risorse umane dei centri di recupero, spesso carenti di personale.

L'articolo è stato soppresso dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con effetto dal 9 ottobre 2010. La norma aveva del resto perso la propria base applicativa con la sospensione della leva obbligatoria e del conseguente servizio sostitutivo civile a far data dal 1° gennaio 2007 (L. 226/2004). La disciplina del servizio civile è oggi contenuta nel D.Lgs. 40/2017 (servizio civile universale), svincolato dall'obbligo di leva.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.