Art. 112 D.P.R. 309/1990 – Legge 26 giugno 1990, n.162 , art. 26, comma
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo unico in materia di stupefacenti
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria 1.
Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n.772 , e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l’Amministrazione della difesa che provvedono all’assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Stupefacenti (DPR 309/1990).
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In sintesi
Consentiva agli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della L. 772/1972 di prestare il servizio sostitutivo civile presso centri autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa, impegnati nell'assistenza socio-sanitaria e riabilitazione di tossicodipendenti.
La norma creava un raccordo tra il sistema del servizio civile alternativo alla leva e la rete dei centri di recupero per tossicodipendenti, fornendo a questi ultimi risorse umane aggiuntive.
Articolo soppresso dal D.Lgs. 66/2010 (COM); la materia del servizio civile è ora disciplinata dal D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40 (Codice del Terzo settore e servizio civile universale).
L'art. 112 del D.P.R. 309/1990 creava un collegamento funzionale tra due istituti distinti dell'ordinamento: il servizio militare sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (disciplinato dalla L. 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni) e la rete dei centri di assistenza e riabilitazione per tossicodipendenti. Gli obiettori ammessi ai benefici della L. 772/1972 potevano chiedere di prestare il proprio servizio sostitutivo civile - anziché presso enti pubblici generali - presso centri civili specificamente autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa, che si occupassero dell'assistenza socio-sanitaria e della riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti o che abusavano di sostanze psicotrope. La norma rispondeva a una duplice esigenza: da un lato valorizzare la vocazione solidaristica degli obiettori indirizzandola verso un settore socialmente sensibile; dall'altro rafforzare le risorse umane dei centri di recupero, spesso carenti di personale.
L'articolo è stato soppresso dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con effetto dal 9 ottobre 2010. La norma aveva del resto perso la propria base applicativa con la sospensione della leva obbligatoria e del conseguente servizio sostitutivo civile a far data dal 1° gennaio 2007 (L. 226/2004). La disciplina del servizio civile è oggi contenuta nel D.Lgs. 40/2017 (servizio civile universale), svincolato dall'obbligo di leva.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'art. 112 del D.P.R. 309/1990 creava un collegamento funzionale tra due istituti distinti dell'ordinamento: il servizio militare sostitutivo civile degli obiettori di coscienza (disciplinato dalla L. 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni) e la rete dei centri di assistenza e riabilitazione per tossicodipendenti. Gli obiettori ammessi ai benefici della L. 772/1972 potevano chiedere di prestare il proprio servizio sostitutivo civile - anziché presso enti pubblici generali - presso centri civili specificamente autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa, che si occupassero dell'assistenza socio-sanitaria e della riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti o che abusavano di sostanze psicotrope. La norma rispondeva a una duplice esigenza: da un lato valorizzare la vocazione solidaristica degli obiettori indirizzandola verso un settore socialmente sensibile; dall'altro rafforzare le risorse umane dei centri di recupero, spesso carenti di personale.
L'articolo è stato soppresso dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), con effetto dal 9 ottobre 2010. La norma aveva del resto perso la propria base applicativa con la sospensione della leva obbligatoria e del conseguente servizio sostitutivo civile a far data dal 1° gennaio 2007 (L. 226/2004). La disciplina del servizio civile è oggi contenuta nel D.Lgs. 40/2017 (servizio civile universale), svincolato dall'obbligo di leva.