Testo dell'articoloVigente
Art. 202 D.Lgs. 174/2016 — Casi di revocazione
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: a) sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato; c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; e) per l’esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo; f) la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l’errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.
2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l’errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l’appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell’avvenimento.
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In sintesi
L'articolo 202 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina i casi in cui le sentenze d'appello o di unico grado possono essere impugnate per revocazione, mezzo di impugnazione straordinario ammesso solo in presenza di specifici vizi tassativamente elencati. I motivi del comma 1 (lettere a-g) riguardano: dolo di parte, dolo del giudice accertato con sentenza, prove false, documenti decisivi rinvenuti dopo la sentenza, errori contabili di calcolo, errore di fatto risultante dagli atti, contrasto con precedente giudicato. Il comma 2 estende la legittimazione al pubblico ministero. I commi 3 e 4 precisano l'interazione tra revocazione e termine di appello.Indice dei contenuti
La revocazione come mezzo di impugnazione straordinario
La revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario che mira a rimediare a situazioni in cui la sentenza, pur formalmente corretta nel procedimento, è viziata da elementi eccezionali che ne giustificano la rimozione. A differenza dell'appello — mezzo ordinario che consente un riesame globale della sentenza — la revocazione è ammessa solo per i motivi tassativamente previsti dall'articolo 202. L'articolo si ispira all'articolo 395 del codice di procedura civile, adattandone i motivi alle specificità del giudizio contabile, con l'aggiunta del motivo sub e) relativo all'omissione o al doppio impiego di partite contabili, tipicamente rilevante nei giudizi sui conti.
Il dolo di parte e il dolo del giudice (lett. a e b)
La lettera a) prevede la revocazione quando la sentenza è l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra. Il dolo processuale consiste in comportamenti fraudolenti tenuti da una parte per ingannare il giudice o la controparte, come la produzione di documenti falsi, la creazione artificiale di prove o la soppressione di elementi di fatto determinanti. La lettera b) riguarda invece il dolo del giudice, figura eccezionale che presuppone la condanna penale del magistrato per corruzione o altri reati commessi nell'esercizio delle funzioni: il motivo è ammissibile solo se il dolo del giudice è stato accertato con sentenza passata in giudicato.
Le prove false e i documenti nuovi (lett. c e d)
La lettera c) consente la revocazione quando la sentenza si è fondata su prove riconosciute o dichiarate false dopo la pronuncia, ovvero quando la parte soccombente ignorava che tali prove fossero già state dichiarate false prima della sentenza. Il motivo sub d) riguarda i documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. «Decisivi» significa che, se prodotti, avrebbero con ogni probabilità determinato una decisione diversa. La forza maggiore o il fatto ostativo dell'avversario sono requisiti che escludono l'imputabilità alla parte della mancata produzione.
L'errore contabile e l'errore di fatto (lett. e e f)
La lettera e) introduce un motivo specifico del giudizio contabile: la revocazione è ammessa quando, per l'esame di altri conti o per altro modo, si sia riconosciuta omissione o doppio impiego di somme ovvero errore di calcolo. Questa previsione riflette la natura dell'attività contabile: errori aritmetici o di registrazione nei rendiconti possono alterare significativamente i risultati del giudizio.
La lettera f) disciplina l'errore di fatto risultante dagli atti, che ricorre in due ipotesi: quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando la sentenza suppone l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti. L'errore di fatto è un vizio tipicamente «estrinseco» rispetto al merito: il giudice non ha sbagliato nel valutare il diritto, ma ha mal percepito la realtà fattuale emergente dagli atti processuali.
Il contrasto con precedente giudicato (lett. g)
La lettera g) prevede la revocazione quando la sentenza è contraria a un'altra precedente sentenza avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché il primo giudice non abbia pronunciato sulla relativa eccezione. Se l'eccezione di cosa giudicata era stata sollevata e decisa in primo grado, il rimedio sarebbe l'appello, non la revocazione. Questo motivo tutela la certezza del diritto: due sentenze contrastanti sullo stesso rapporto giuridico non possono coesistere nell'ordinamento.
La legittimazione del pubblico ministero (comma 2)
Il comma 2 riconosce al pubblico ministero contabile la facoltà di impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, oppure quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge. Il PM contabile ha un ruolo istituzionale di tutela dell'erario e dell'interesse pubblico; la sua mancata audizione in giudizio è un vizio grave che legittima la rimessione in discussione della sentenza, indipendentemente dai motivi ordinari.
I commi 3 e 4: revocazione e termine di appello
Il comma 3 specifica che anche le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi delle lettere a), b), c), d) ed e), a condizione che la scoperta del vizio (dolo, falsità, documenti, errori contabili) sia avvenuta dopo la scadenza del termine di appello. Il comma 4 chiarisce il coordinamento tra revocazione e termine di appello quando i fatti rilevanti si verificano mentre il termine è ancora in corso: in tal caso il termine di appello ricomincia a decorrere dal giorno dell'avvenimento, consentendo alla parte di decidere se proporre appello o revocazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti