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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 201 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina il procedimento per la proposizione dell'opposizione di terzo. Il ricorso si deposita presso lo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata e deve contenere, oltre agli elementi ordinari del ricorso ex articolo 86, l'indicazione della sentenza impugnata e, nei casi di dolo o collusione, la data di conoscenza del vizio e la relativa prova. Il giudice fissa con decreto l'udienza e assegna termini per la costituzione delle controparti; l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo ordinanza cautelare del giudice in caso di grave e irreparabile danno. Se l'opposizione è infondata o inammissibile, il giudice può condannare l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 201 D.Lgs. 174/2016 — Forma della domanda e procedimento

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. L’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, anche l’indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell’articolo 200, comma 2, l’indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

3. L’opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall’articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

7. L’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nel ricorso e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell’opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell’articolo 190.

9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, può condannare l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.

Commento

Il ricorso come forma dell'opposizione: competenza e contenuto

L'articolo 201 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) fissa le regole procedurali per l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200. La forma del ricorso (e non dell'atto di citazione) è coerente con la struttura generale del processo contabile, che utilizza il ricorso come atto introduttivo ordinario. Il giudice competente è lo stesso che ha pronunciato la sentenza impugnata: il legislatore ha preferito la competenza del giudice a quo rispetto a soluzioni alternative, consentendo a quest'ultimo di riesaminare la propria decisione alla luce delle ragioni del terzo.

Il ricorso deve contenere gli elementi ordinari di cui all'articolo 86 (identificazione delle parti, esposizione dei fatti, domande, valore della controversia) più due elementi ulteriori: l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell'opposizione per dolo o collusione ex articolo 200, comma 2, il giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione e la relativa prova. Quest'ultimo requisito è funzionale al rispetto del termine di proposizione: senza l'indicazione del momento di conoscenza, non sarebbe possibile verificare la tempestività del rimedio.

I termini per la proposizione: rinvio all'articolo 178

Il comma 3 dell'articolo 201 stabilisce che l'opposizione deve essere proposta entro il termine fissato dall'articolo 178, commi 1 e 2. L'articolo 178 del Codice disciplina i termini per la proposizione dell'appello; il suo rinvio all'opposizione di terzo adatta quei termini al caso del terzo. La perentorietà del termine garantisce che il diritto di opposizione non sia esercitato a distanza di anni dalla sentenza, preservando la stabilità del giudicato che l'istituto stesso mira a contemperare con la tutela del terzo.

Il procedimento: decreto presidenziale, udienza e termini difensivi

Il comma 4 descrive la fase iniziale del procedimento: il giudice adito emette un decreto entro dieci giorni dal deposito del ricorso, con il quale fissa l'udienza e assegna un termine — non inferiore a venti giorni prima dell'udienza — per la costituzione delle altre parti e il deposito di memorie e documenti. Con lo stesso decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

Il comma 5 impone al ricorrente di notificare alle altre parti il ricorso e il decreto; il comma 6 stabilisce che le parti originarie devono costituirsi entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione, mediante deposito di comparsa con conclusioni. Il sistema è bilanciato: tempi certi per tutte le parti, contraddittorio effettivo, e meccanismi di difesa per chi aveva ottenuto la sentenza originaria.

La non sospensione automatica dell'esecuzione e la cautela

Il comma 7 stabilisce che la proposizione dell'opposizione non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza impugnata. Questa scelta normativa tutela la parte che aveva ottenuto la sentenza: il solo fatto che un terzo la impugni non deve bloccare immediatamente gli effetti di una sentenza già esecutiva. Tuttavia, il medesimo comma 7 prevede una valvola cautelare: su istanza di parte, inserita nel ricorso, il giudice può disporre in camera di consiglio — sentite le parti e con ordinanza non impugnabile — la sospensione dell'esecuzione o la prestazione di congrua cauzione, quando dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno al ricorrente.

La pena pecuniaria per l'opposizione infondata o inammissibile

Il comma 9 attribuisce al giudice la facoltà di condannare l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata quando dichiari inammissibile o improcedibile la domanda, o la rigetti per infondatezza dei motivi. Questa previsione costituisce un freno all'abuso del rimedio: l'opposizione di terzo è uno strumento di tutela, non uno strumento dilatorio. La pena pecuniaria ha natura sanzionatoria e si affianca alla condanna alle spese di giudizio, con effetto deterrente sulle opposizioni pretestuose.

Il rinvio al procedimento di appello (comma 8)

Il comma 8 rinvia, per lo svolgimento del procedimento, al comma 6 dell'articolo 190, che disciplina le fasi della trattazione nell'appello. Questo raccordo sistematico assicura continuità tra le regole procedurali e consente al giudice dell'opposizione di applicare le norme già collaudate per il giudizio impugnatorio, senza che l'articolo 201 debba autonomamente regolare ogni aspetto del procedimento.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Come si propone l'opposizione di terzo nel processo contabile?

Con ricorso depositato presso lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, contenente gli elementi dell'articolo 86 e l'indicazione della sentenza impugnata.

Entro quale termine deve essere proposta l'opposizione di terzo?

Entro i termini stabiliti dall'articolo 178, commi 1 e 2, del Codice di giustizia contabile, che disciplinano i termini per la proposizione dell'appello.

La proposizione dell'opposizione sospende l'esecuzione della sentenza?

No, non automaticamente. Il giudice può disporre la sospensione su istanza di parte, con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio, solo se dall'esecuzione può derivare grave e irreparabile danno.

Il giudice può sanzionare economicamente chi propone opposizione infondata?

Sì. Il comma 9 dell'articolo 201 consente al giudice di condannare l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata in caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto per infondatezza.

Entro quanti giorni le parti originarie devono costituirsi nel giudizio di opposizione?

Entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso e del decreto presidenziale, mediante deposito di comparsa con conclusioni.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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