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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 204 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) disciplina il procedimento per la decisione della domanda di revocazione. Il comma 1 stabilisce che la decisione è pronunciata dallo stesso giudice adito, il quale, in caso di composizione collegiale, può essere composto anche dagli stessi giudici che avevano partecipato alla deliberazione della sentenza revocanda. Il comma 2 rinvia alle norme del giudice adito per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni specifiche sulla revocazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 204 D.Lgs. 174/2016 — Procedimento

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.

2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.

Commento

Il giudice della revocazione: identità con il giudice a quo

L'articolo 204 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) affronta due questioni centrali del procedimento revocatorio: la composizione del collegio giudicante e le norme processuali applicabili. Il comma 1 conferma che il giudice della revocazione è lo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza revocanda: questa regola, già implicita nell'articolo 203, viene qui esplicitata per chiarire che la competenza funzionale è esclusiva e inderogabile. Non è possibile rimettere il procedimento di revocazione a un giudice diverso, neppure per ragioni di opportunità.

La disposizione ha un significato sistematico rilevante: la revocazione non è un mezzo di impugnazione che apre un nuovo grado di giudizio davanti a un giudice superiore, ma un rimedio che consente al medesimo giudice di correggere la propria sentenza viziata da cause eccezionali. In questo senso la revocazione si distingue nettamente dall'appello e si avvicina alla «rimessione in termini» e agli altri istituti che attribuiscono al giudice a quo il potere di riesaminare le proprie decisioni.

La composizione del collegio: possibilità di mantenere gli stessi giudici

Una delle previsioni più discusse della revocazione riguarda la composizione del collegio: il comma 1 stabilisce espressamente che il collegio «può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata». Questa scelta normativa, che consente — ma non impone — la coincidenza della composizione, è stata adottata anche nel codice di procedura civile (articolo 402). La ratio è funzionale: i giudici che hanno già esaminato la controversia sono i più adatti a valutare se la sentenza da loro pronunciata sia viziata da dolo, errore di fatto o dagli altri motivi previsti dall'articolo 202.

La disposizione non obbliga però alla medesima composizione: il collegio può essere diversamente composto, ad esempio per ragioni organizzative, per trasferimento di un magistrato o per esigenze di imparzialità. La formula «può» lascia all'organo giudicante la flessibilità necessaria per garantire il corretto funzionamento del procedimento.

La bifasicità del giudizio di revocazione

Il giudizio di revocazione si articola tradizionalmente in due fasi: il giudizio rescindente (o di ammissibilità-fondatezza del motivo revocatorio) e il giudizio rescissorio (o di merito, che si svolge dopo la rescissione della sentenza). Nella prima fase il giudice verifica se il motivo invocato sia fondato; se lo è, revoca («rescinde») la sentenza e passa alla seconda fase, in cui decide nel merito la controversia. Questa struttura bifasica è implicita anche nell'articolo 204, che parla genericamente di «decisione sulla domanda di revocazione» senza ulteriori distinzioni.

Il rinvio alle norme del procedimento davanti al giudice adito

Il comma 2 stabilisce che, per tutto quanto non espressamente regolato dalle disposizioni specifiche sulla revocazione (articoli 202-205), si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito. Questo rinvio è dinamico e selettivo: le norme proprie del giudice adito in revocazione si applicano in quanto non espressamente derogate dalle disposizioni del Capo sulla revocazione. Il meccanismo assicura che il procedimento revocatorio sia completo senza necessità di disciplinare ogni aspetto in modo autonomo.

Se il giudice adito è la sezione d'appello, si applicheranno le norme sull'appello (articoli da 190 in poi); se è la sezione di primo grado, si applicheranno le norme del giudizio ordinario di primo grado. Questo raccordo garantisce coerenza interna al sistema e riduce il rischio di lacune procedurali.

La decisione: forme e contenuto

La decisione sulla domanda di revocazione assume la forma di sentenza. Se il giudice dichiara inammissibile la domanda (motivo non previsto, termine scaduto, requisiti formali mancanti) o la rigetta nel merito (motivo infondato), la sentenza originaria rimane ferma e acquista definitività. Se invece il giudice accoglie la domanda, revoca la sentenza originaria e, nella stessa pronuncia o in una separata, decide nel merito la controversia (fase rescissoria). La sentenza che decide sulla revocazione è a sua volta impugnabile con i mezzi ordinari previsti dal Codice di giustizia contabile.

Profili pratici: la gestione dell'udienza e dei termini

La fase preliminare del procedimento di revocazione — dal deposito del ricorso alla fissazione dell'udienza — è disciplinata dall'articolo 203. L'articolo 204 subentra nella fase decisoria, una volta che le parti si sono costituite e le memorie sono state depositate. Il rinvio alle norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito (comma 2) significa che la discussione orale, la deliberazione e la redazione della sentenza seguono le stesse regole applicabili negli altri procedimenti dinanzi al medesimo giudice.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il giudice della revocazione può essere composto dagli stessi giudici che hanno emesso la sentenza impugnata?

Sì. L'articolo 204, comma 1, prevede espressamente che il collegio «può» essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza revocanda.

Quali norme processuali si applicano nel giudizio di revocazione?

Si applicano le norme specifiche degli articoli 202-205 del Codice di giustizia contabile e, per tutto il resto, le norme del procedimento davanti al giudice adito, in quanto non derogate dalle disposizioni sulla revocazione.

Come si articola il giudizio di revocazione?

In due fasi: una rescindente, in cui si verifica la fondatezza del motivo di revocazione, e una rescissoria, in cui il giudice decide nel merito la controversia dopo aver revocato la sentenza.

La sentenza che decide sulla revocazione è impugnabile?

Sì, con i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal Codice di giustizia contabile, nei limiti in cui siano applicabili alla decisione del giudice adito in revocazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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