Testo dell'articoloVigente
Art. 31 DPR 487/1994 – Graduatorie
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle centri per l’impiego secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.
2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell’anno precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle gradutorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall’anno successivo a quello dell’adozione del decreto di modifica.
4. Il centro per l’impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall’ articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 31 del DPR 487/1994 disciplina la formazione e la validità delle graduatorie per le assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette. Le graduatorie sono predisposte dai centri per l'impiego (poi attribuite alle direzioni provinciali del lavoro) in base ai criteri e ai punteggi della tabella allegata al regolamento. Hanno validità annuale: vengono formate con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e devono essere pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo; fino alla nuova pubblicazione restano in vigore quelle dell'anno precedente. I criteri di punteggio possono essere modificati con decreto ministeriale, con effetto a partire dall'anno successivo all'adozione. La cancellazione dagli elenchi avviene nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge n. 68/1999.Indice dei contenuti
La funzione delle graduatorie nelle assunzioni obbligatorie
L'articolo 31 del DPR 487/1994 disciplina uno degli strumenti centrali del sistema di collocamento obbligatorio: le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni nelle PA. A differenza delle graduatorie dei concorsi pubblici, che esprimono una valutazione comparativa del merito tra i candidati, le graduatorie dell'articolo 31 riflettono criteri predeterminati legati alla situazione socio-lavorativa del soggetto (anzianità di iscrizione, condizione di disabilità, carichi familiari, ecc.), così come indicato nella tabella allegata al DPR 487/1994. L'obiettivo non è premiare il «migliore» in senso meritocratico, ma garantire un ordine di precedenza trasparente e uniforme tra i soggetti che vantano lo stesso diritto all'assunzione obbligatoria.
La formazione delle graduatorie: criteri e tabella allegata
Il comma 1 dell'articolo 31 attribuisce ai centri per l'impiego il compito di formare le graduatorie secondo i criteri e i punteggi previsti nella tabella allegata al DPR. La tabella stabilisce i parametri da considerare (ad esempio: durata dell'iscrizione, numero di familiari a carico, tipologia di invalidità, precedenti lavorativi) e i coefficienti numerici da attribuire a ciascun elemento. L'uniformità su tutto il territorio nazionale nella valutazione di questi criteri è un principio esplicito del sistema, garantito dal fatto che la tabella è parte integrante del regolamento statale. In questo modo si evitano disparità di trattamento tra soggetti iscritti in province diverse.
La validità annuale e i termini di pubblicazione
Il comma 2 stabilisce che le graduatorie hanno validità annuale: vengono elaborate con riferimento alla situazione al 31 dicembre di ciascun anno e devono essere pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Questa cadenza annuale garantisce che la graduatoria rispecchi sempre la situazione aggiornata degli iscritti (nuove iscrizioni, cancellazioni, variazioni nei punteggi). Il meccanismo di ultrattività previsto dallo stesso comma - le graduatorie dell'anno precedente restano valide fino alla pubblicazione di quelle nuove - evita vuoti procedurali: le PA possono continuare ad avviare candidati anche nei primi mesi dell'anno, prima che la nuova graduatoria sia resa pubblica.
La modifica dei criteri di punteggio
Il comma 3 prevede che i criteri e i punteggi per la formazione delle graduatorie possano essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche producono effetti a partire dall'anno successivo a quello di adozione del decreto: questa previsione tutela la certezza del diritto dei soggetti già iscritti, impedendo che cambiamenti nei criteri di punteggio alterino retroattivamente la posizione in graduatoria acquisita nel corso di un anno già concluso. Si tratta di una garanzia di stabilità procedurale che bilancia la flessibilità del potere regolamentare ministeriale con le aspettative legittime dei candidati iscritti.
La cancellazione dagli elenchi
Il comma 4 rinvia all'articolo 10, comma 6, della legge n. 68/1999 per i casi in cui il centro per l'impiego è tenuto a disporre la cancellazione del lavoratore dagli elenchi. Le ipotesi di cancellazione previste dalla legge n. 68/1999 includono, tra le altre, la perdita dei requisiti di disabilità o di appartenenza alla categoria protetta, il mancato rispetto delle convocazioni senza giustificato motivo (in tal caso la cancellazione è temporanea), il rifiuto dell'assunzione, e il superamento dei limiti di reddito eventualmente previsti. La cancellazione ha effetti diretti sulla posizione del soggetto nella graduatoria e sulla sua possibilità di essere avviato a selezione presso le PA.
Il raccordo con la legge n. 68/1999 e il D.Lgs. 165/2001
Le graduatorie di cui all'articolo 31 si inseriscono nel più ampio sistema di collocamento mirato delineato dalla legge n. 68/1999. Questa legge attribuisce ai servizi per l'impiego una funzione non meramente burocratica di tenuta delle liste, ma di accompagnamento attivo del lavoratore disabile verso l'occupazione, attraverso strumenti quali la valutazione delle competenze, il piano di inserimento personalizzato e il raccordo con i datori di lavoro. Le graduatorie del DPR 487/1994 costituiscono lo strumento tecnico-procedurale che traduce questa funzione in un ordine di precedenza azionabile dalle PA al momento della richiesta di avviamento. Il sistema trova ulteriore raccordo con il D.Lgs. 165/2001, che all'articolo 35 disciplina le procedure di reclutamento nelle PA anche con riguardo alle assunzioni obbligatorie.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Con quale frequenza vengono aggiornate le graduatorie delle categorie protette?
Le graduatorie hanno validità annuale (art. 31, comma 2). Vengono formate con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e devono essere pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo. Fino alla pubblicazione restano valide quelle dell'anno precedente.
Chi stabilisce i criteri di punteggio per le graduatorie delle categorie protette?
I criteri e i punteggi sono fissati nella tabella allegata al DPR 487/1994 (art. 31, comma 1) e possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per la funzione pubblica (art. 31, comma 3), con effetto dall'anno successivo all'adozione del decreto.
Quando viene cancellato dalle liste il lavoratore appartenente a una categoria protetta?
Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 6, della legge n. 68/1999: ad esempio, perdita dei requisiti di invalidità, rifiuto ingiustificato dell'avviamento o dell'assunzione, mancata risposta alle convocazioni senza giustificato motivo.
La graduatoria delle categorie protette è unica su tutto il territorio nazionale?
No. Le graduatorie sono formate a livello provinciale dalle direzioni provinciali del lavoro (art. 31, comma 2) e le richieste di avviamento sono rivolte al centro per l'impiego competente per la sede di servizio (art. 32, comma 1).
Un lavoratore può contestare la propria posizione nella graduatoria annuale?
Sì. Pur non essendo disciplinato espressamente dall'articolo 31, il principio generale di trasparenza e accesso agli atti consente al lavoratore di verificare il proprio punteggio e di richiedere rettifiche in caso di errori materiali nella trascrizione dei dati. La graduatoria è resa pubblica e ciascun interessato può prenderne visione.