Art. 31 DPR 487/1994 — Graduatorie
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Le graduatorie dei lavoratori aventi diritto alle assunzioni obbligatorie sono formate dalle centri per l’impiego secondo i criteri ed i punteggi previsti nella tabella allegata.
2. Le graduatorie hanno validità annuale, sono formate dalle direzioni provinciali del lavoro con riferimento alla data del 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate entro il 31 marzo dell’anno successivo. Fino alla data della pubblicazione continuano ad applicarsi le graduatorie dell’anno precedente.
3. I criteri ed i punteggi per la formazione delle gradutorie di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le modifiche hanno effetto sulla formazione delle graduatorie a partire dall’anno successivo a quello dell’adozione del decreto di modifica.
4. Il centro per l’impiego dispone la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nei casi previsti dall’ articolo 10, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
- Art. 31 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni per il condizionamento e per l'etichettatura
- Articolo 31 L. 184/1983: Incarico all'ente autorizzato e svolgimento della procedura
- Art. 31 Reg. (UE) 2024/1689 — Requisiti relativi agli organismi notificati
- Art. 31 Cod. Amb. — Attribuzione competenze
- Art. 31 D.Lgs. 148/2015 — Assegno di solidarietà
- Art. 31 D.Lgs. 159/2011 — Cauzione. Garanzie reali