Testo dell'articoloVigente
Art. 32 DPR 487/1994 – Modalità di assunzione
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla centro per l’impiego competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio. Tali richieste sono rese pubbliche mediante le modalità di cui all’articolo 4, comma 7, del presente regolamento.
2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformità alla disciplina attuativa dell’ articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, secondo l’ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall’amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla centro per l’impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore può essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che è trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non è stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la centro per l’impiego, d’intesa con l’amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalità richiesta, la centro per l’impiego concorda con l’ente interessato l’avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalità di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante di cui all’ articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, deve essere richiesta direttamente dall’amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all’assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidità. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla centro per l’impiego a cura dell’ente che ha richiesto l’accertamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1994 Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 9. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 32 del DPR 487/1994 disciplina le concrete modalità operative dell'assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti alle categorie protette nelle PA. Le richieste di avviamento vengono indirizzate al centro per l'impiego competente per la sede di servizio; le direzioni provinciali del lavoro avviano i candidati secondo l'ordine di graduatoria in numero pari ai posti da ricoprire. Le prove selettive devono svolgersi entro 45 giorni dall'avviamento e il loro esito comunicato al centro per l'impiego entro 5 giorni. Le prove non sono comparative ma accertano solo l'idoneità alle mansioni. La norma prevede soluzioni per i casi in cui manchino iscritti nella categoria richiesta o con la professionalità specifica, nonché l'obbligo di visita medica di controllo per verificare la permanenza dello stato invalidante prima dell'assunzione.Indice dei contenuti
La richiesta di avviamento e il criterio di competenza territoriale
L'articolo 32 del DPR 487/1994 apre con la disciplina della richiesta di avviamento: le amministrazioni e gli enti pubblici che intendono procedere a un'assunzione obbligatoria devono indirizzare la propria richiesta al centro per l'impiego competente in relazione alla sede presso cui il lavoratore dovrà prestare servizio. Il criterio della sede di destinazione garantisce che il collocamento sia effettivo e non fittizio: il lavoratore viene ricercato nel bacino territoriale nel quale andrà effettivamente a lavorare. Le richieste di avviamento devono essere rese pubbliche secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 7, del regolamento, garantendo trasparenza sulle esigenze di organico delle PA.
L'avviamento a selezione secondo l'ordine di graduatoria
Il comma 2 stabilisce che le direzioni provinciali del lavoro avviano a selezione i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari al numero di posti da ricoprire. A differenza del meccanismo ordinario di avviamento ai concorsi (dove si avvia un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per consentire una selezione comparativa), nelle assunzioni obbligatorie si avviano tanti candidati quanti sono i posti, perché le prove non sono comparative. Questo assetto riflette la natura non concorrenziale dell'assunzione obbligatoria: il candidato è «avviato» all'assunzione e la prova serve solo a verificarne l'idoneità alle mansioni specifiche.
I termini per le prove selettive e la comunicazione degli esiti
Il comma 3 introduce termini perentori per lo svolgimento delle prove: l'amministrazione o l'ente devono espletarle entro 45 giorni dalla data di avviamento a selezione. L'esito delle prove deve essere comunicato al centro per l'impiego entro 5 giorni dalla conclusione. Il candidato, a sua volta, non può essere avviato a un'altra selezione fino al decorso del periodo complessivo di 50 giorni (45 + 5), anche se la precedente selezione non è stata ancora conclusa. Questo meccanismo di «blocco temporaneo» tutela l'amministrazione (evitando che il candidato già avviato si renda indisponibile accettando un'altra assunzione) e garantisce certezza dei tempi procedurali nel canale del collocamento obbligatorio.
La natura non comparativa delle prove di idoneità
Il comma 4 ribadisce un principio già enunciato nell'articolo 27, comma 3, per le selezioni ordinarie dei profili bassi: le prove non comportano valutazione comparativa tra i candidati, ma sono preordinate esclusivamente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. Si tratta di una scelta coerente con la ratio dell'assunzione obbligatoria: il diritto del lavoratore disabile all'assunzione non è condizionato dal risultare «migliore» rispetto ad altri concorrenti, ma solo dall'essere idoneo allo svolgimento delle specifiche mansioni. Questo approccio bilancia le esigenze organizzative della PA (garantire personale capace di svolgere le mansioni assegnate) con il diritto al lavoro del soggetto appartenente alla categoria protetta.
Le soluzioni per carenza di iscritti e la flessibilità del sistema
I commi 5 e 6 affrontano due situazioni critiche che possono compromettere l'efficacia pratica del collocamento obbligatorio. Il comma 5 prevede che, in mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, il centro per l'impiego, d'intesa con l'amministrazione richiedente, avvii proporzionalmente i riservatari di altre categorie. Il comma 6 stabilisce che, se non vi siano iscritti con la professionalità richiesta, il centro per l'impiego concorda con l'ente l'avviamento di lavoratori con professionalità diverse ma di livello corrispondente. Entrambe le previsioni riflettono una logica di effettività: l'obbligo di assunzione non può diventare lettera morta per mancanza di candidati con caratteristiche specifiche, ma deve trovare soddisfazione attraverso soluzioni alternative concordate.
La visita medica di controllo prima dell'assunzione
Il comma 7 introduce un obbligo specifico per le PA: prima di procedere all'assunzione, l'amministrazione o l'ente pubblico deve richiedere direttamente una visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68/1999. Tale obbligo si applica a tutti i lavoratori invalidi, indipendentemente dal tipo e dal grado di invalidità. Il certificato sanitario risultante dalla visita deve essere trasmesso entro 30 giorni alla centro per l'impiego da parte dell'ente che ha richiesto l'accertamento. Questo meccanismo di controllo preventivo serve a verificare che al momento dell'assunzione il lavoratore soddisfi ancora i requisiti di appartenenza alla categoria protetta, evitando che l'assunzione obbligatoria venga occupata da soggetti che non versano (o non versano più) nelle condizioni previste dalla legge n. 68/1999.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
A quale centro per l'impiego deve rivolgersi la PA per richiedere l'avviamento di una categoria protetta?
Al centro per l'impiego competente in relazione alla sede presso cui il lavoratore dovrà prestare servizio (art. 32, comma 1), indipendentemente dalla sede dell'amministrazione richiedente.
Entro quanto tempo la PA deve svolgere le prove di idoneità dopo l'avviamento?
Entro 45 giorni dalla data di avviamento a selezione (art. 32, comma 3). L'esito deve essere comunicato al centro per l'impiego entro 5 giorni dalla conclusione delle prove.
Le prove di idoneità per le categorie protette sono concorsuali?
No. Ai sensi dell'articolo 32, comma 4, le prove non comportano valutazione comparativa: il loro unico scopo è accertare l'idoneità del candidato a svolgere le mansioni del profilo per cui avviene l'assunzione.
Cosa succede se non ci sono iscritti nelle categorie protette con la professionalità richiesta?
Il centro per l'impiego, d'intesa con l'ente interessato, può avviare candidati con professionalità diverse ma di livello corrispondente (art. 32, comma 6). Se mancano iscritti nella categoria specifica, si avviano proporzionalmente riservatari di altre categorie (art. 32, comma 5).
La PA deve effettuare accertamenti sanitari prima di assumere un lavoratore invalido tramite assunzione obbligatoria?
Sì. L'articolo 32, comma 7, obbliga l'amministrazione a richiedere una visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante prima dell'assunzione, per tutti i lavoratori invalidi a prescindere dal tipo e dal grado di invalidità. Il certificato va trasmesso al centro per l'impiego entro 30 giorni.