Art. 30 DPR 487/1994 — Modalità di iscrizione e requisiti
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 — Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l’impiego ai sensi dell’ articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. È comunque riservata all’amministrazione o ente che procede all’assunzione la facoltà di provvedere all’accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.
3. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie di area o categoria nelle quali è prevista l’assunzione. articolo precedente articolo successivo
Stesso numero, altri codici
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- Art. 30 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di notifica
- Art. 30 Cod. Amb. — Impatti ambientali interregionali
- Art. 30 D.Lgs. 148/2015 — Assegno di integrazione salariale
- Art. 30 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali