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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Circostanza aggravante speciale: l'articolo non configura un reato autonomo ma una circostanza aggravante del furto comune (art. 624 c.p.) quando commesso da un componente dell'equipaggio a bordo della nave o dell'aeromobile.
  • Aumento di pena: la pena prevista per il furto è aumentata fino a un terzo.
  • Soggetto attivo: solo i componenti dell'equipaggio imbarcato; i passeggeri che rubano a bordo rispondono del furto comune o delle aggravanti ordinarie del codice penale.
  • Bene tutelato: la sicurezza patrimoniale di tutti i soggetti a bordo e la fiducia nell'equipaggio, cui si affida chi si imbarca.
  • Rinvio all'art. 1149: la condanna per furto aggravato ex art. 1148 comporta l'interdizione temporanea dai titoli professionali marittimi o aeronautici.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1148 Codice della Navigazione — Furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile la pena è aumentata fino a un terzo.

In sintesi

  • Circostanza aggravante speciale: l'articolo non configura un reato autonomo ma una circostanza aggravante del furto comune (art. 624 c.p.) quando commesso da un componente dell'equipaggio a bordo della nave o dell'aeromobile.
  • Aumento di pena: la pena prevista per il furto è aumentata fino a un terzo.
  • Soggetto attivo: solo i componenti dell'equipaggio imbarcato; i passeggeri che rubano a bordo rispondono del furto comune o delle aggravanti ordinarie del codice penale.
  • Bene tutelato: la sicurezza patrimoniale di tutti i soggetti a bordo e la fiducia nell'equipaggio, cui si affida chi si imbarca.
  • Rinvio all'art. 1149: la condanna per furto aggravato ex art. 1148 comporta l'interdizione temporanea dai titoli professionali marittimi o aeronautici.
Indice dei contenuti

Natura della disposizione: circostanza aggravante speciale

L'articolo 1148 del Codice della navigazione non istituisce una fattispecie autonoma di reato, bensì una circostanza aggravante speciale — ad effetto comune, con aumento fino a un terzo — del furto disciplinato dall'art. 624 c.p. La formula normativa («per il furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio la pena è aumentata fino a un terzo») richiama chiaramente il fatto tipico del codice penale, aggiungendo due elementi circostanziali: il locus commissi delicti (a bordo della nave o dell'aeromobile) e la qualifica del soggetto attivo (componente dell'equipaggio). Trattandosi di circostanza aggravante, essa si sottopone al giudizio di comparazione con le eventuali attenuanti ai sensi dell'art. 69 c.p., con la conseguente possibilità di neutralizzazione.

Il soggetto attivo: componente dell'equipaggio

La qualifica di componente dell'equipaggio è elemento essenziale della circostanza. Non integra la fattispecie aggravata il furto commesso da un passeggero, da un visitatore temporaneo, da un addetto portuale salito a bordo per operazioni di carico o scarico: costoro risponderanno del furto comune o delle aggravanti ordinarie (art. 625 c.p.) se ne ricorrono i presupposti. Il membro dell'equipaggio, per contro, si trova in una posizione privilegiata di accesso alle aree della nave o dell'aeromobile — cabine, stive, locali tecnici — che facilita la commissione del furto e acuisce il disvalore della condotta, giustificando il trattamento sanzionatorio più severo.

L'oggetto del furto a bordo

L'aggravante si applica indipendentemente dall'oggetto del furto: merci del carico, oggetti personali dei passeggeri, bagagli, valori depositati nella cassaforte di bordo, attrezzature nautiche, denaro contante. La norma non distingue tra beni di proprietà dell'armatore e beni di proprietà di terzi: il fatto che a bordo si trovino riunite persone e beni che non possono difendersi autonomamente (passeggeri, merci affidate) radica la ratio dell'aggravamento. In caso di furto del carico affidato al vettore, si pone un concorso apparente tra l'art. 1148 (furto aggravato) e l'art. 1145 (appropriazione indebita del carico): il confine va tracciato in funzione della relazione giuridica preesistente tra l'equipaggio e il bene sottratto.

Rapporto con le aggravanti del codice penale comune

Il furto commesso a bordo da un membro dell'equipaggio può cumulare l'aggravante speciale dell'art. 1148 con le aggravanti ordinarie dell'art. 625 c.p.: ad esempio, il furto notturno (art. 625, n. 3), il furto con destrezza (art. 625, n. 4), o il furto commesso con violenza sulle cose (art. 625, n. 2). In tali casi, il giudice applicherà le circostanze nel rispetto della disciplina del concorso di aggravanti, con il limite del cumulo moderato previsto dall'art. 63 c.p. La pena base di riferimento resta quella del furto semplice (art. 624 c.p.), aumentata prima dalle eventuali aggravanti del codice penale e poi di un ulteriore terzo ex art. 1148.

Pena accessoria e conseguenze professionali

L'art. 1149 cod. nav. richiama espressamente il furto aggravato ai sensi dell'art. 1148 tra i reati che importano l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione marittima o aeronautica. Questa pena accessoria ha un impatto diretto sulla carriera del condannato, impedendogli di lavorare come membro dell'equipaggio per la durata dell'interdizione stabilita dal giudice. La doppia sanzione — penale e professionale — riflette la gravità che il sistema attribuisce al furto commesso da chi ha ricevuto la fiducia di essere imbarcato.

Casi pratici

Caso 1: Il cameriere di bordo che ruba ai passeggeri

Caio, cameriere imbarcato su una nave da crociera, approfitta dell'accesso alle cabine durante il servizio di pulizia per sottrarre gioielli e denaro contante dai bagagli dei passeggeri. Risponde di furto aggravato ai sensi dell'art. 1148 cod. nav., con aumento fino a un terzo rispetto alla pena del furto comune e rischio di interdizione professionale ex art. 1149.

Caso 2: Marinaio che ruba dal carico in stiva

Tizio, marinaio addetto alla stiva, si impossessa di alcune confezioni di profumi di lusso contenute in un pallet del carico durante una traversata notturna. Poiché il carico è affidato al vettore in forza del contratto di trasporto, si pone un concorso tra l'art. 1148 (furto aggravato) e l'art. 1145 (appropriazione del carico); il pubblico ministero valuterà la condotta prevalente in funzione delle modalità dell'azione.

Caso 3: Membro dell'equipaggio aeronautico che ruba il bagaglio

Sempronio, addetto al carico bagagli di una compagnia aerea, fruga nei bagagli registrati durante le operazioni di scalo e sottrae un tablet e un orologio da un trolley. Risponde del furto aggravato ex art. 1148 in quanto componente dell'equipaggio di terra-bordo, con le conseguenze professionali previste dall'art. 1149 cod. nav.

Domande frequenti

L'art. 1148 crea un reato autonomo o è solo un'aggravante?

È una circostanza aggravante speciale del furto comune (art. 624 c.p.), non un reato autonomo. Prevede l'aumento fino a un terzo della pena base del furto quando è commesso da un componente dell'equipaggio a bordo della nave o dell'aeromobile.

Un passeggero che ruba a bordo risponde dell'art. 1148?

No. L'aggravante si applica solo ai componenti dell'equipaggio. Il passeggero che commette un furto a bordo risponde del furto comune (art. 624 c.p.) o delle aggravanti del codice penale (art. 625 c.p.) se ne ricorrono i presupposti, ma non dell'aggravante speciale navale.

L'aggravante dell'art. 1148 può essere neutralizzata dalle attenuanti?

Sì. Trattandosi di circostanza aggravante, si sottopone al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. con le circostanze attenuanti eventualmente riconosciute: lo stato di bisogno, la tenuità del fatto, il risarcimento del danno.

Quali conseguenze professionali derivano dalla condanna per furto aggravato ex art. 1148?

Ai sensi dell'art. 1149 cod. nav., la condanna importa l'interdizione temporanea dai titoli o dalla professione marittima e aeronautica, impedendo all'imbarco del condannato per la durata stabilita dal giudice.

Il furto del carico da parte di un marinaio integra l'art. 1148 o l'art. 1145?

Si pone un concorso apparente: l'art. 1145 (appropriazione del carico) è norma speciale per la relazione giuridica preesistente tra equipaggio e carico affidato al vettore; l'art. 1148 ha portata più generale. In concreto, il giudice valuterà le modalità della condotta e la relazione tra il reo e il bene sottratto per determinare la qualificazione prevalente.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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