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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le sanzioni degli artt. 310 c.1, 310-bis c.1 e 310-quater si applicano solo quando le infrazioni rivestono carattere rilevante.
  • La rilevanza è definita dall'IVASS con regolamento (n. 39/2018).
  • I criteri considerano l'incidenza sulla tutela degli assicurati, sull'organizzazione e sui profili di rischio aziendale.
  • Il principio attua proporzionalità e funzionalizzazione della sanzione alla tutela del bene giuridico.

Testo dell'articoloVigente

Art. 311-bis D.Lgs. 209/2005 — (Principio della rilevanza della violazione)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((1. Le sanzioni previste dall'articolo 310, comma 1, 310-bis, comma 1, e dall'articolo 310-quater si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale nonché sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.)) ((45))

Commento

Il principio di proporzionalità sanzionatoria

L'art. 311-bis cod. ass. introduce nel sistema sanzionatorio assicurativo il principio della rilevanza della violazione, in attuazione dei principi europei di proporzionalità della sanzione amministrativa (art. 49 par. 3 Carta dei diritti fondamentali UE). La norma stabilisce che le sanzioni previste dagli artt. 310 comma 1, 310-bis comma 1 e 310-quater non si applicano automaticamente al verificarsi della condotta tipica, ma richiedono una valutazione di rilevanza che funge da filtro di proporzionalità. La conseguenza è che una violazione minore, isolata, non sistematica, può rimanere priva di sanzione.

I criteri di rilevanza

I criteri sono fissati dall'IVASS con regolamento, attualmente il n. 39/2018 (sistema sanzionatorio Solvency II). Tre sono gli ambiti di valutazione: incidenza sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni (es. la violazione ha causato danno concreto a contraenti, ha messo a rischio prestazioni dovute); incidenza sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendale (es. la violazione rivela debolezze sistematiche nei processi o nei controlli); incidenza sull'esercizio delle funzioni di vigilanza (es. la violazione ha compromesso la possibilità di IVASS di vigilare efficacemente).

Architettura logica della valutazione

Il regolamento IVASS 39/2018 tipizza indicatori quantitativi e qualitativi: ammontare del danno potenziale o effettivo, numero di assicurati interessati, durata della violazione, ripetitività, presenza di precedenti, qualità del comportamento dell'impresa (cooperazione, autodenuncia, misure correttive spontanee). La valutazione è sintetica e tecnica, integrata in una motivazione esplicita del provvedimento sanzionatorio. La rilevanza è elemento costitutivo della sanzione: senza rilevanza non c'è sanzione, neppure ridotta.

Differenza con i criteri di determinazione (art. 311-quinquies)

L'art. 311-bis opera 'a monte': decide se sanzionare. L'art. 311-quinquies opera 'a valle': decide quanto sanzionare. La distinzione è importante: la rilevanza è soglia di accesso al sistema sanzionatorio; i criteri di determinazione modulano l'ammontare entro i limiti edittali. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la motivazione del provvedimento deve dare conto sia della rilevanza sia della determinazione, pena annullamento per difetto di motivazione.

Implicazioni pratiche

In concreto, la valutazione di rilevanza filtra ogni anno migliaia di possibili violazioni. Le imprese, ricevuta contestazione di addebito, possono presentare deduzioni difensive dimostrando l'irrilevanza concreta: violazione isolata e marginale, assenza di danno effettivo agli assicurati, immediata adozione di misure correttive, basso impatto organizzativo. Il principio della rilevanza ha quindi anche funzione di sussidio alla compliance: incentiva auto-monitoraggio e tempestiva remediation. La motivazione del provvedimento deve dare conto esplicitamente della valutazione di rilevanza, pena annullamento per difetto motivazionale.

Casi pratici

Caso 1: Violazione isolata non sanzionata

Caso 2: Violazione sistemica sanzionata

Domande frequenti

Tutte le violazioni dell'art. 310 sono sanzionate automaticamente?

No. L'art. 311-bis introduce il filtro della rilevanza: la sanzione si applica solo se la violazione incide significativamente su assicurati, organizzazione o vigilanza.

Chi definisce i criteri di rilevanza?

L'IVASS con regolamento (attualmente il n. 39/2018), che tipizza indicatori quantitativi e qualitativi.

Differenza fra rilevanza e criteri di determinazione?

La rilevanza (art. 311-bis) decide SE sanzionare; i criteri (art. 311-quinquies) decidono QUANTO. Sono due passaggi distinti del procedimento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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