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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Per violazioni degli artt. 310 c.1 lett. a) e c) limitatamente all'art. 183, IVASS può ordinare di eliminare le infrazioni invece di sanzionare.
  • L'ordine indica anche le misure da adottare e il termine per l'adempimento.
  • L'inosservanza dell'ordine entro il termine comporta applicazione della sanzione ex art. 310, aumentata fino a un terzo.
  • Il meccanismo privilegia la remediation rispetto alla mera afflittività punitiva.

Testo dell'articoloVigente

Art. 311-ter D.Lgs. 209/2005 — Ordine di porre termine alle violazioni

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. Per le violazioni previste dall'articolo 310, comma 1, lettera a) e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183, , l'IVASS può, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare nei confronti dell'impresa o dell'ultima società controllante italiana, come determinata dall'articolo 210, comma 2, per le violazioni di cui essa sia responsabile una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento. 82

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, l'IVASS applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 310, comma 1, secondo i criteri di cui all'articolo 311-quinquies; l'importo delle sanzioni così determinato è aumentato sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 310. (45)

Commento

Lo strumento alternativo della rimozione

L'art. 311-ter cod. ass. introduce nel sistema sanzionatorio assicurativo uno strumento alternativo alla sanzione pecuniaria: l'ordine di eliminare le infrazioni, accompagnato dall'indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento. Si tratta di una scelta di politica regolatoria che privilegia la remediation rispetto alla mera afflittività: per violazioni puntuali e correggibili, IVASS può preferire il ripristino della conformità piuttosto che la sanzione, considerata extrema ratio.

Ambito di applicazione

L'ordine è applicabile alle violazioni dell'art. 310 comma 1 lett. a) (vasto blocco governance, vigilanza prudenziale, condotta) e lett. c) limitatamente all'art. 183 (regole di condotta nella distribuzione assicurativa). La selezione non è casuale: si tratta di violazioni di natura organizzativa o procedurale, per le quali il ripristino della conformità ha senso pratico (es. adeguamento di un assetto interno, correzione di una prassi distributiva). Sono escluse violazioni puntuali e irreversibili (es. errato pagamento, contratto già concluso in modo improprio) per le quali l'ordine sarebbe inutiliter.

Destinatari dell'ordine

L'ordine è rivolto all'impresa o all'ultima società controllante italiana (come determinata dall'art. 210 comma 2) per le violazioni di cui essa sia responsabile. Il riferimento alla società controllante è importante per i gruppi assicurativi: la disfunzione organizzativa può risalire alla capogruppo, ed è efficace ordinare la remediation al vertice del gruppo.

Conseguenze dell'inosservanza

Il comma 2 disciplina il regime sanzionatorio rafforzato per chi non adempie all'ordine: si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie dell'art. 310 comma 1 (fino al 10% del fatturato), determinate secondo i criteri dell'art. 311-quinquies, con un'ulteriore maggiorazione fino a un terzo dell'importo previsto per la violazione originaria, fermi restando i massimali. La logica è anti-elusiva: chi rifiuta la via collaborativa dell'ordine si espone a sanzioni più gravi di quelle che sarebbero state applicate direttamente.

Profilo discrezionale e tutela giurisdizionale

La scelta fra ordine e sanzione è discrezionale (la norma usa 'può, in alternativa'). I criteri di esercizio della discrezionalità sono quelli generali dei provvedimenti amministrativi: proporzionalità, ragionevolezza, motivazione adeguata. L'ordine è impugnabile davanti al giudice amministrativo, così come la sanzione successiva in caso di inosservanza. La giurisprudenza ha chiarito che IVASS deve motivare perché ha scelto l'una o l'altra via, e che la scelta dell'ordine non preclude in via assoluta l'eventuale sanzione qualora le condotte si ripetano. Lo strumento attua il principio di responsive regulation, privilegiando la compliance collaborativa nei rapporti vigilanza-vigilati. Sul piano comparato, istituti analoghi operano in materia bancaria (art. 145 TUB) e finanziaria (art. 196 TUF), confermando una tendenza ordinamentale a privilegiare il ripristino strutturale rispetto alla mera afflittività pecuniaria.

Casi pratici

Caso 1: Disfunzione nel sistema di controlli interni

Caso 2: Inosservanza dell'ordine

Domande frequenti

L'IVASS può ordinare di correggere invece di sanzionare?

Sì. L'art. 311-ter consente, per violazioni dell'art. 310 lett. a) e c) (limitatamente all'art. 183), l'ordine di eliminare le infrazioni come alternativa alla sanzione pecuniaria.

Cosa succede se non si adempie all'ordine?

Si applica la sanzione dell'art. 310 maggiorata fino a un terzo, ferma restando l'osservanza dei massimali edittali.

Per quali violazioni si applica l'ordine?

Per violazioni di natura organizzativa o procedurale correggibili. Sono escluse le violazioni puntuali e irreversibili.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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