- L'IVASS determina ammontare delle sanzioni e durata accessorie considerando ogni circostanza rilevante.
- Criteri: gravità, durata, responsabilità, capacità finanziaria, vantaggio, pregiudizi a terzi.
- Rilevano cooperazione, precedenti, misure post-fatto, numero infrazioni nell'accertamento unitario.
- I criteri attuano i principi europei di proporzionalità e dissuasività.
Testo dell'articoloVigente
Art. 311-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Criteri per la determinazione delle sanzioni)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste per le violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa l'IVASS considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità; c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'IVASS; g) le precedenti violazioni in materia assicurativa commesse dal medesimo soggetto; h) le misure adottate successivamente alla violazione al fine di evitare in futuro il suo ripetersi; i) nell'ipotesi di accertamento unitario di una pluralità di violazioni della stessa indole ai sensi dell'articolo 311-quater, anche il numero e la tipologia delle infrazioni e l'importo della prestazione assicurativa liquidata.)) ((45))
Commento
Il quadro dei criteri di determinazione
L'art. 311-quinquies cod. ass. fissa i criteri di determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie e della durata delle sanzioni accessorie (interdizione dalle funzioni). La norma è applicabile a tutte le sanzioni del codice non riguardanti la distribuzione assicurativa (per la distribuzione opera il parallelo art. 324-sexies). I criteri attuano i principi europei di proporzionalità e dissuasività richiesti dalla direttiva Solvency II e dal Regolamento DORA: la sanzione deve essere adeguata alla violazione e idonea a scoraggiare la reiterazione.
I nove criteri tipizzati
La norma elenca nove criteri: (a) gravità e durata della violazione; (b) grado di responsabilità (dolo, colpa grave, colpa lieve); (c) capacità finanziaria del responsabile (fatturato, patrimonio netto, redditività); (d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate; (e) pregiudizi cagionati a terzi (numero contraenti danneggiati, ammontare del danno); (f) livello di cooperazione con IVASS durante l'istruttoria; (g) precedenti violazioni in materia assicurativa; (h) misure adottate post-violazione per evitare ripetizione; (i) nell'accertamento unitario ex art. 311-quater, numero e tipologia delle infrazioni e importo della prestazione assicurativa liquidata.
La tecnica di applicazione
L'IVASS applica i criteri 'ove pertinenti', segnalando che non tutti i criteri operano in ogni caso. Per esempio, il criterio (d) opera solo se il vantaggio è determinabile; il criterio (e) opera solo se vi sono terzi danneggiati identificabili. La motivazione del provvedimento sanzionatorio deve dare conto della rilevanza di ciascun criterio nel caso concreto. La giurisprudenza amministrativa ha annullato provvedimenti che si limitavano a richiamare i criteri senza applicarli al caso specifico (vizio di motivazione apparente).
La differenza persona fisica/persona giuridica
L'art. 311-quinquies opera espressamente 'tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica'. Implicazioni pratiche: per le persone fisiche pesano di più i criteri di responsabilità (dolo, colpa) e di pregiudizio personale (capacità finanziaria individuale, situazione familiare); per le persone giuridiche pesano di più la capacità finanziaria (fatturato), il vantaggio sistemico, l'organizzazione complessiva. La sanzione finale può variare considerevolmente fra le due tipologie di destinatario.
Coordinamento con la rilevanza
L'art. 311-quinquies opera 'a valle' della valutazione di rilevanza ex art. 311-bis. La sequenza logica è: (1) accertamento del fatto; (2) valutazione di rilevanza ex art. 311-bis (decisione sul SE sanzionare); (3) applicazione dei criteri ex art. 311-quinquies (decisione sul QUANTO sanzionare); (4) emissione del provvedimento. Ogni passaggio richiede motivazione adeguata. La doppia valutazione (rilevanza + criteri) garantisce sia il filtro di proporzionalità sia la calibrazione fine della sanzione.
Casi pratici
Caso 1: Cooperazione e riduzione sanzione
Caso 2: Aggravamento per recidiva e dolo
Domande frequenti
Quali criteri usa IVASS per quantificare le sanzioni?
Nove criteri: gravità, durata, responsabilità, capacità finanziaria, vantaggio, pregiudizi a terzi, cooperazione, precedenti, misure post-fatto, numero infrazioni nell'accertamento unitario.
La sanzione è uguale per persone fisiche e giuridiche?
No. L'art. 311-quinquies impone valutazione differenziata: per le persone fisiche pesano dolo/colpa e situazione personale, per le giuridiche capacità finanziaria e organizzazione.
La cooperazione con IVASS riduce la sanzione?
Sì. La cooperazione è uno dei nove criteri (lett. f) e pesa nella determinazione concreta dell'importo.
Vedi anche