Autore: Andrea Marton

  • Articolo 128 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 128 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 128 CCII – Gestione della procedura

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite.

    2. Egli non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

    3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.

  • Articolo 126 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 126 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 126 CCII – Accettazione del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all’espletamento della funzione e dandone atto nell’accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d’urgenza alla nomina di altro curatore.

    2. Intervenuta l’accettazione, il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.

  • Articolo 120 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 120 Bis Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 120 Bis CCII – Accesso

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle im- prese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.

    2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano, anche modificato prima dell’omologazione, può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonchè fusioni, scissioni e trasformazioni.

    3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell’avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento.

    4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.

    5. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell’articolo

    90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.

    6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: tabelle retributive e minimi 2025

    CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE

    Tabelle retributive CCNL ANASTE 2025: minimi per livello, aumenti e scatti

    Il CCNL delle istituzioni socio-assistenziali ANASTE fissa dal 1° agosto 2025 minimi tabellari lordi da 1.295 € (1° livello) a 2.130 € (livello Q), con quattordici mensilità e dieci scatti triennali di anzianità.

    In sintesi

    Dal 1° agosto 2025 il CCNL ANASTE fissa minimi mensili lordi da 1.295 € (livello 1) a 2.130 € (livello Q), con 10 scatti triennali di anzianità. Il rinnovo 2023-2025 ha portato aumenti di 85 € sul 4° livello, parametrati proporzionalmente sugli altri.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE (RSA, case di riposo, case-famiglia, centri diurni)
    Platea stimata
    Circa 11.000 lavoratori nelle strutture ANASTE

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi — in vigore dal 1° agosto 2025
    Livello Minimo mensile lordo Scatto triennale Profili tipici
    Q (Quadri) 2.130,15 € + indennità funzione 77,47 € 35,12 € Direttori, responsabili di struttura con funzioni direttive
    Livello 10 1.972,13 € 33,57 € Alta professionalità con autonomia operativa e coordinamento
    Livello 9 1.893,48 € 30,99 € Professionisti con albo (psicologi, assistenti sociali senior)
    Livello 8 1.769,59 € 30,47 € Infermieri professionali, terapisti della riabilitazione
    Livello 7 1.752,93 € 29,95 € Impiegati di concetto con autonomia, coordinatori di reparto
    Livello 6 1.696,37 € 28,92 € Animatori, operatori tecnici assistenziali qualificati
    Livello 5 1.637,06 € 28,41 € Operatori sociosanitari (OSS) con anzianità, cuochi qualificati
    Livello 4 1.562,10 € 27,89 € OSS, operatori di assistenza, operai specializzati
    Livello 3S 1.525,03 € 27,63 € Operatori assistenziali con qualifica professionale regionale
    Livello 3 1.487,96 € 27,37 € Operatori di assistenza in formazione, addetti alla segreteria
    Livello 2 1.390,12 € 26,86 € Ausiliari, portieri, addetti alle pulizie qualificati
    Livello 1 1.295,43 € 25,31 € Mansioni manuali elementari, personale di pulizia e fatica

    Nota: importi al lordo di contributi previdenziali e IRPEF. Il divisore orario contrattuale è 164; il divisore giornaliero è 26. La quattordicesima è conglobata nei minimi (14 mensilità). I dati sono aggiornati al testo consolidato del 3 novembre 2025.

    Come leggere la tabella retributiva

    Il minimo tabellare è la retribuzione base mensile minima garantita dal CCNL per ciascun livello di inquadramento. È il valore al di sotto del quale il datore di lavoro non può scendere, indipendentemente da accordi individuali. Su questo importo si costruisce la busta paga con l'aggiunta di voci ulteriori:

    • Scatti di anzianità: 10 scatti triennali di importo fisso per livello, non assorbibili dagli aumenti contrattuali;
    • Indennità di funzione: riconosciuta ai quadri (77,47 €/mese), per le funzioni direttive;
    • Maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo: calcolate sulla quota oraria;
    • Superminimi individuali: eventuali importi aggiuntivi concordati al momento dell'assunzione o nel tempo;
    • Tredicesima e quattordicesima: già incorporate nel calcolo dei minimi tabellari come 14 mensilità annue.

    L'aumento del rinnovo 2023-2025 e l'una tantum

    Il verbale del 23 luglio 2025 ha definito un aumento di 85 € mensili lordi sul 4° livello, con decorrenza 1° agosto 2025, parametrato proporzionalmente sugli altri livelli secondo i rispettivi coefficienti retributivi. L'aumento è strutturale e confluisce nel nuovo minimo tabellare.

    Accanto all'aumento strutturale, il contratto ha previsto un'una tantum di 300 € lordi complessivi a titolo di copertura del periodo 1° gennaio 2023 – 23 luglio 2025, erogata in tre rate mensili di 100 € (settembre, ottobre, novembre 2025). L'una tantum è frazionata per i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2023:

    • Assunti entro il 31 dicembre 2022: 300 €;
    • Assunti nel corso del 2024: 200 €;
    • Assunti nel 2025 (prima della firma): 100 €.

    L'una tantum non è computabile ai fini del TFR né di istituti contrattuali o legali che prendono a base la retribuzione ordinaria.

    Maggiorazioni retributive: straordinario, notturno e festivo

    Il CCNL ANASTE stabilisce le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria ordinaria:

    Maggiorazioni percentuali sulla quota oraria
    Tipologia Maggiorazione
    Lavoro straordinario diurno +25%
    Lavoro straordinario notturno +40%
    Lavoro festivo (giornata intera) +50%
    Lavoro festivo (part-time) +15%
    Lavoro notturno ordinario (turno) +20%

    Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. In caso di lavoro straordinario notturno si applica la maggiorazione più alta (+40%).

    Scatti di anzianità: regole e calcolo

    Il CCNL ANASTE prevede 10 scatti di anzianità, ciascuno maturato dopo un triennio di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro o gruppo aziendale. Gli scatti non possono essere assorbiti da aumenti contrattuali successivi. Ogni scatto ha un importo fisso per livello (indicato nella tabella sopra).

    L'anzianità si calcola dalla data di assunzione; in caso di trasformazione da apprendistato a tempo indeterminato, il periodo di apprendistato si computa integralmente. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.

    Casi pratici

    Tizio — OSS al 4° livello, busta paga agosto 2025
    Tizio è un operatore sociosanitario inquadrato al livello 4 con tre anni di anzianità (uno scatto maturato). Il suo minimo tabellare dal 1° agosto 2025 è 1.562,10 €, a cui si aggiunge uno scatto di 27,89 €. La retribuzione base mensile lorda è quindi circa 1.590 €. Se a settembre lavora anche un turno notturno (8 ore), aggiunge circa 76 € di maggiorazione (quota oraria 9,52 € × 8 × 1,20).
    Caia — Infermiera professionale, confronto ante e post rinnovo
    Caia è infermiera professionale inquadrata al livello 8. Prima del rinnovo il suo minimo era inferiore agli attuali 1.769,59 €. Con l'aumento dell'agosto 2025 (proporzionato all'incremento di 85 € sul livello 4) ha ricevuto un aumento strutturale di circa 95–100 € mensili lordi. Caia ha inoltre diritto all'una tantum di 300 €, erogata in tre rate da settembre a novembre 2025.
    Sempronio — Direttore di struttura (Quadro), verifica della busta paga
    Sempronio è direttore di una RSA aderente ad ANASTE, inquadrato come Quadro. Il suo minimo contrattuale è 2.130,15 € più l'indennità di funzione di 77,47 €, per un totale di 2.207,62 € mensili lordi. Ha maturato 4 scatti di anzianità (4 × 35,12 = 140,48 €), portando la retribuzione base a circa 2.348 € lordi mensili, prima di qualsiasi superminimo individuale.

    Domande frequenti

    Qual è lo stipendio minimo per un OSS in una RSA nel 2025?
    Un OSS (operatore sociosanitario) con qualifica riconosciuta è inquadrato al livello 3S o 4 del CCNL ANASTE. Il minimo tabellare dal 1° agosto 2025 è di 1.525,03 € lordi mensili per il livello 3S e di 1.562,10 € per il livello 4. A questi importi si aggiungono gli eventuali scatti di anzianità maturati.
    Quando sono entrati in vigore gli ultimi aumenti contrattuali ANASTE?
    Gli ultimi aumenti sono scattati il 1° agosto 2025, in attuazione del verbale di accordo del 23 luglio 2025 sul rinnovo del CCNL 2023-2025. L'aumento di 85 € mensili lordi è calcolato sul 4° livello e parametrato proporzionalmente agli altri livelli.
    Quanti scatti di anzianità prevede il CCNL ANASTE?
    Il CCNL ANASTE prevede un massimo di 10 scatti triennali di anzianità. Ogni scatto matura dopo tre anni di servizio continuativo presso la stessa istituzione. Gli importi per scatto variano per livello (da 25,31 € al 1° livello a 35,12 € per i Quadri).
    La quattordicesima mensilità è prevista dal CCNL ANASTE?
    Sì, il CCNL ANASTE prevede sia la tredicesima (in dicembre) sia la quattordicesima (erogata il 1° luglio). Il diritto alla quattordicesima si matura con 12 mesi di servizio; in caso contrario spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi effettivi.
    Come si calcola la quota oraria e giornaliera della retribuzione ANASTE?
    Il CCNL ANASTE utilizza un divisore orario di 164 e un divisore giornaliero di 26. Ad esempio, con il minimo del livello 4 (1.562,10 €), la quota oraria è circa 9,52 € e quella giornaliera circa 60,08 €.
    Il CCNL ANASTE si applica a tutte le RSA private?
    No. Il CCNL ANASTE si applica alle strutture aderenti all'Associazione Nazionale Strutture Terza Età. Esistono altri CCNL applicati nel settore (Cooperative sociali, UNEBA, AIOP). L'applicazione dipende dall'associazione datoriale cui aderisce il datore di lavoro, indicata nel cedolino e nella lettera di assunzione.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2025, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL Istituzioni Socio-Assistenziali ANASTE del 3 novembre 2025 (vigenza 2023-2025). Le tabelle retributive riportano i minimi in vigore dal 1° agosto 2025. Per verifiche individuali sulla busta paga, per interpretazioni contrattuali o per contestazioni, è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    Minimi tabellari per i 9 livelli professionali del CCNL Unionmeccanica Confapi, aumenti previsti dall’accordo del 24 luglio 2025, scatti di anzianità e differenze rispetto al CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica).

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (Unionmeccanica) fissa minimi tabellari da circa 1.640 € (1° livello) a oltre 3.124 € (9° livello/quadro) lordi mensili. L’accordo economico del 24 luglio 2025 prevede un aumento complessivo di 100 € al 5° livello di riferimento, distribuito in tre tranche: 27,90 € da giugno 2025, 22,10 € da settembre 2025 e 50 € da giugno 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo testo base
    26 maggio 2021 (vigenza 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2024)
    Accordo economico biennio
    24 luglio 2025 (approvato dai lavoratori il 26 settembre 2025 con il 98,58% dei voti)
    Ambito applicativo
    Piccole e medie imprese metalmeccaniche, oreficerie, installazione impianti aderenti a Confapi
    Platea stimata
    Circa 400.000 lavoratori
    Codice CNEL
    C018

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi per livello – vigenti dal 1° giugno 2026
    Livello Minimo mensile (€) Scatto biennale (€) Profilo esemplificativo
    1.639,96 ~18,49 Lavoratore in fase di prima formazione (in progressiva eliminazione)
    1.811,11 ~21,00 Operaio comune, attività manuali di supporto
    2.009,48 ~24,00 Operaio qualificato, mansioni standard di produzione
    2.096,58 ~26,00 Operaio specializzato, impiegato esecutivo
    2.245,87 ~29,00 Operaio altamente specializzato, impiegato tecnico
    2.407,97 ~32,00 Tecnico di produzione, capo squadra
    2.583,36 ~36,00 Impiegato direttivo, tecnico senior
    8° (e 8° Quadro) 2.809,37 ~40,00 Quadro di livello intermedio
    9° (e 9° Quadro) 3.124,30 ~45,96 Quadro di alto livello, dirigente di fatto

    Nota: i dati sono aggiornati al 1° giugno 2026, dopo la terza tranche dell’accordo del 24 luglio 2025. ti sono fissati nelle tabelle allegate al contratto. La retribuzione mensile va moltiplicata per 13 mensilità per ottenere la RAL minima di base. Non è prevista la quattordicesima mensilità da contratto collettivo nazionale (diversamente dal CCNL Metalmeccanici Industria Federmeccanica che non la prevede nemmeno; eventuali accordi aziendali possono introdurla).

    Aumenti programmati dall’accordo del 24 luglio 2025

    L’accordo economico firmato il 24 luglio 2025 tra Unionmeccanica Confapi, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL ha definito gli incrementi retributivi per il biennio 2025-2026 in attesa del rinnovo contrattuale definitivo. Il parametro di riferimento è il 5° livello; gli aumenti sugli altri livelli sono calcolati in proporzione al coefficiente di ciascuna categoria.

    Piano degli aumenti tabellari 2025-2026 (riferimento 5° livello)
    Decorrenza Aumento mensile (5° liv.) Natura
    1° giugno 2025 +27,90 € Anticipo IPCA, già corrisposto
    1° settembre 2025 +22,10 € Seconda tranche accordo
    1° giugno 2026 +50,00 € Terza tranche accordo

    L’aumento complessivo ammonta a 100 € lordi al 5° livello entro giugno 2026, pari a circa il 4,66% del minimo di riferimento. Comprende la rivalutazione IPCA (indice dei prezzi armonizzato) del biennio.

    Come si legge la busta paga nel CCNL PMI Confapi

    Il minimo tabellare è la voce base della retribuzione garantita dal CCNL. Su di esso si stratificano ulteriori componenti:

    • Scatti di anzianità biennali: maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 5 scatti (quindi 10 anni). L’importo dello scatto è fissato per livello dal contratto.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il datore; può essere dichiarato «assorbibile» (scompare in presenza di futuri aumenti contrattuali) o «non assorbibile» (rimane fisso).
    • Indennità per lavori disagiati o turni: maggiorazioni per turno notturno, lavoro festivo, condizioni ambientali penalizzanti (calore, rumore, polveri).
    • Welfare contrattuale: strumenti di welfare per un valore di 200 € annui erogati entro il 28 febbraio di ciascun anno (confermati anche per il 2025 con dichiarazione comune del 17 gennaio 2025).
    • Tredicesima mensilità: corrisposta entro dicembre, calcolata su 173 ore della retribuzione globale di fatto.

    Differenza rispetto al CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica)

    È fondamentale non confondere questo contratto con il CCNL Metalmeccanici Industria firmato da Federmeccanica e Assistal. I due contratti si applicano a platee diverse:

    • Il CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica) si applica alle grandi e medie imprese aderenti a Confindustria, con circa 1,5 milioni di lavoratori. Dopo il rinnovo del 22 novembre 2025, prevede minimi più elevati (da 1.840 € a 3.026 €) e un sistema di welfare più ricco (Metasalute, flexible benefit 250 €).
    • Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (Unionmeccanica) si applica alle PMI aderenti a Confapi, con circa 400.000 lavoratori. Prevede minimi tabellari mediamente inferiori (dato strutturale, non indicativo di trattamento peggiore: l’orario è lo stesso, i diritti normativi analoghi) e un sistema di welfare basato su EBM Salute e Fondapi.

    Un lavoratore che riceve la lettera di assunzione deve verificare quale CCNL viene applicato e confrontare le condizioni: se l’azienda aderisce a Confapi il CCNL è Unionmeccanica; se è iscritta a Confindustria, il CCNL applicato è Federmeccanica.

    Divisori retributivi e calcolo orario

    Il CCNL fissa i divisori convenzionali per il calcolo delle voci orarie e giornaliere:

    • Retribuzione giornaliera = minimo mensile ÷ 26
    • Retribuzione oraria = minimo mensile ÷ 173

    Questi divisori si usano per calcolare trattenute (malattia, permessi non retribuiti) e integrazioni (straordinario, festivo). Esempio: un lavoratore al 5° livello (2.245,87 €) ha una retribuzione oraria di circa 12,98 € e una giornaliera di circa 86,38 €.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio al 5° livello, aumento settembre 2025
    Tizio lavora in una piccola azienda metalmeccanica aderente a Confapi. Il suo cedolino di agosto 2025 riporta un minimo tabellare di 2.145,87 €. Dal 1° settembre 2025 l’accordo del 24 luglio 2025 fa scattare l’aumento di 22,10 €: il nuovo minimo è 2.195,87 € (già aumentato di 27,90 € da giugno 2025). Il datore di lavoro applica l’aumento automaticamente, senza necessità di alcun nuovo accordo individuale.
    Caia – Impiegata tecnica al 7° livello con 6 anni di anzianità
    Caia è inquadrata al 7° livello da 6 anni. Il suo minimo tabellare da giugno 2026 è 2.583,36 €. Avendo maturato 3 scatti biennali (indicativamente circa 36 € ognuno), la sua retribuzione base sale a circa 2.691 € lordi mensili, oltre a eventuali superminimi. La RAL minima di base (13 mensilità) è quindi circa 34.983 € annui lordi.
    Sempronio – Confronto tra CCNL applicabili prima dell’assunzione
    Sempronio riceve due offerte di lavoro come tecnico di produzione (6° livello): una da un’azienda iscritta a Federmeccanica, una da un’azienda iscritta a Confapi. Confrontando i CCNL, il minimo al 6° livello è 2.407,97 € (Confapi PMI, giugno 2026) rispetto a 2.542,98 € del livello B2 Federmeccanica (giugno 2026). La differenza è nell’impianto welfare: Metasalute e flexible benefit 250 € per Federmeccanica, EBM Salute e welfare 200 € per Confapi. Sempronio si rivolge al sindacato per valutare le condizioni totali.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare al 5° livello nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Secondo le tabelle in vigore dal 1° giugno 2026, il minimo al 5° livello è di 2.245,87 € lordi mensili, dopo la tranche di +50 € scattata il 1° giugno 2026. Per il testo aggiornato delle tabelle fare riferimento ai siti di FIM-CISL, FIOM-CGIL o UILM-UIL.
    Quando scadeva il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Il testo base firmato il 26 maggio 2021 era in vigore fino al 31 dicembre 2024. Con la dichiarazione comune del 17 gennaio 2025, le parti (Unionmeccanica Confapi, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) hanno prorogato l’ultrattività durante la trattativa. L’accordo economico del 24 luglio 2025 ha definito gli aumenti per il biennio 2025-2026, in attesa del rinnovo contrattuale definitivo.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare è un inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In caso di mancato accordo, è possibile ricorrere al Giudice del Lavoro per il recupero delle differenze retributive.
    Come si calcola la retribuzione oraria e giornaliera?
    Il CCNL fissa divisori convenzionali: retribuzione giornaliera = minimo mensile ÷ 26; retribuzione oraria = minimo mensile ÷ 173. Esempio con il 5° livello (2.195,87 €): circa 84,46 € al giorno e 12,69 € all’ora.
    Gli scatti di anzianità sono previsti nel CCNL PMI Confapi?
    Sì. Il CCNL prevede scatti di anzianità biennali (ogni 2 anni di servizio presso lo stesso datore), fino a un massimo di 5 scatti. L’importo per scatto varia per livello (indicativamente da 18,49 € per il 1° livello a 45,96 € per il 9° livello, secondo le tabelle del contratto).

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi, tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I dati retributivi sono aggiornati all’accordo economico del 24 luglio 2025 (CCNL Unionmeccanica Confapi, codice CNEL C018). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 77 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 77 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 77 L. Fall. – Associazione in partecipazione

    Associazione in partecipazione

  • CCNL Stabilimenti Balneari: tabelle retributive 2024-2027

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Tabelle retributive CCNL Stabilimenti Balneari 2024-2027: minimi, aumenti e busta paga

    Il CCNL Turismo-Confcommercio ha rinnovato nel giugno 2024 le tabelle retributive per i lavoratori degli stabilimenti balneari marini, lacuali e fluviali. Cinque tranche di aumenti distribuiti fino al dicembre 2027 portano i minimi a valori mai raggiunti nel settore.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio (rinnovo 5 giugno 2024, vigenza 2024-2027) fissa per gli stabilimenti balneari minimi mensili lordi da circa 1.330 € (livello 7) a oltre 2.537 € (quadro A). Cinque tranche di aumenti portano incrementi totali da 149 € a 328 € per livello entro dicembre 2027.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Data rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito balneare
    Stabilimenti balneari marini, lacuali, fluviali e piscinali (Titolo XII CCNL)

    Tabella riepilogativa dei minimi (giugno 2026)

    Minimi mensili lordi stabilimenti balneari – dal 1° giugno 2026
    Livello Profilo tipico Paga base Contingenza Totale lordo
    Quadro A Direttore 1.920,27 € 542,70 € 2.537,97 €*
    Quadro B Vicedirettore 1.734,02 € 537,59 € 2.341,61 €*
    Livello 1 Vice direttore 1.570,97 € 536,71 € 2.107,68 €
    Livello 2 Cassiere centrale, infermiere diplomato 1.384,76 € 531,59 € 1.916,35 €
    Livello 3 Capo assistente bagnanti, capo operaio 1.272,47 € 528,26 € 1.800,73 €
    Livello 4 Assistente bagnanti con brevetto, massaggiatore 1.167,75 € 524,94 € 1.692,69 €
    Livello 5 Cassiere, assistente bagnanti 1.057,72 € 522,37 € 1.580,09 €
    Livello 6S Maschera, guardiano notturno 994,18 € 520,64 € 1.514,82 €
    Livello 6 Operaio comune, bagnino cabinista, lavandaio 971,06 € 520,51 € 1.491,57 €
    Livello 7 Guardarobiera, addetto pulizie 871,75 € 518,45 € 1.390,20 €

    * Il quadro A percepisce inoltre un’indennità di funzione di 75 € mensili non inclusa nella colonna paga base. I valori si riferiscono alle tabelle del CCNL Turismo Confcommercio per i pubblici esercizi; le tabelle specifiche degli stabilimenti balneari presentano minimi leggermente inferiori (differenza di pochi euro) per effetto delle disposizioni del Titolo XII. Importi al lordo di contributi previdenziali e IRPEF.

    Piano degli aumenti 2024-2027

    L’accordo del 5 giugno 2024 ha introdotto cinque tranche di aumenti sul minimo tabellare, distribuite nell’arco del quadriennio contrattuale. La tabella seguente mostra gli incrementi mensili lordi per i livelli principali del comparto balneare.

    Aumenti mensili lordi per tranche – stabilimenti balneari (principali livelli)
    Livello Giugno 2024 Giugno 2025 Giugno 2026 Giugno 2027 Dicembre 2027 Totale
    Quadro A +82,22 € +65,78 € +65,78 € +49,33 € +65,78 € +328,89 €
    Livello 1 +67,26 € +53,81 € +53,81 € +40,36 € +53,81 € +269,05 €
    Livello 3 +54,48 € +43,59 € +43,59 € +32,69 € +43,59 € +217,94 €
    Livello 5 +45,29 € +36,23 € +36,23 € +27,17 € +36,23 € +181,15 €
    Livello 6 +41,58 € +33,26 € +33,26 € +24,95 € +33,26 € +166,31 €
    Livello 7 +37,33 € +29,86 € +29,86 € +22,40 € +29,86 € +149,31 €

    Gli aumenti si applicano alla paga base tabellare e sono automatici: non richiedono accordo aziendale integrativo. Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornarli nel cedolino del mese di decorrenza.

    La stagionalità non riduce i minimi

    Un punto spesso frainteso riguarda il rapporto tra contratto stagionale e retribuzione. Il lavoratore assunto con contratto a termine per attività stagionale ha diritto agli stessi minimi tabellari del collega a tempo indeterminato: il contratto a termine non giustifica alcuna riduzione della paga oraria o mensile.

    Ciò che cambia nei contratti stagionali è la durata del rapporto e, di conseguenza, il calcolo proporzionale delle competenze: tredicesima, quattordicesima mensilità e ferie maturano pro quota sui mesi di servizio effettivo. Pertanto, un bagnino di livello 6 assunto per tre mesi estivi riceve circa un quarto delle mensilità aggiuntive annue.

    Voci aggiuntive alla paga base

    Il minimo tabellare è solo la base di calcolo. In busta paga si sommano ulteriori voci:

    • Scatti di anzianità biennali: maturano ogni due anni di servizio continuativo e sono calcolati sulla paga base.
    • Superminimo individuale: importo concordato individualmente con il datore; può essere assorbibile (si riduce con gli aumenti contrattuali) o non assorbibile.
    • Compenso percentuale: per il personale addetto a bar, ristorante o similari all’interno dello stabilimento, è prevista una percentuale sul fatturato del punto ristoro (art. 249 Titolo XII).
    • Maggiorazioni: lavoro festivo +20%, straordinario diurno +30%, straordinario notturno (dalle 00:00 alle 06:00) +60%.
    • Indennità di funzione: per i quadri A (75 €) e B (70 €).

    Come leggere la busta paga: lordo e netto

    Dal totale lordo mensile vengono detratti i contributi previdenziali a carico del lavoratore (aliquota INPS ordinaria circa 9,19% per dipendenti del settore) e le ritenute IRPEF con detrazioni da lavoro dipendente. Il netto percepito varia sensibilmente in base alla situazione familiare e alle addizionali locali. In via del tutto indicativa, su un lordo di 1.491 € (livello 6) il netto si aggira intorno a 1.200-1.250 €; su un lordo di 1.800 € (livello 3) intorno a 1.380-1.430 €. Per una stima accurata è sempre necessario ricorrere a un consulente del lavoro o al cedolino personalizzato.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino cabinista stagionale, primo anno
    Tizio è assunto con contratto a termine stagionale (giugno-agosto 2026) come operaio comune al livello 6. Il suo minimo mensile è 1.491,57 € lordi. Lavorando tre mesi riceve tredicesima e quattordicesima proporzionate: 3/12 di ciascuna mensilità aggiuntiva. Dal 1° giugno 2026 scatta la terza tranche di aumento (+33,26 €/mese rispetto a maggio 2026): Tizio beneficia subito dell’adeguamento perché la sua assunzione decorre da giugno.
    Caia – assistente bagnanti con brevetto, livello 4
    Caia lavora da tre anni presso lo stesso stabilimento, inquadrata al livello 4 (1.692,69 € lordi mensili dal giugno 2026). Ha maturato uno scatto di anzianità biennale. Il suo totale in busta paga supera la soglia tabellare di alcuni euro. In estate vengono aggiunte le ore di straordinario domenicale (+30%) per le giornate di punta. L’aumento di giugno 2026 (+40 € mensili rispetto a maggio 2026) è automatico e non richiede trattative aziendali.
    Sempronio – addetto bar interno allo stabilimento, livello 4
    Sempronio gestisce il chiosco bar all’interno dello stabilimento. Oltre al minimo tabellare del livello 4, percepisce un compenso percentuale calcolato sul fatturato del punto di ristoro, in base all’art. 249 del Titolo XII. Il datore di lavoro deve corrispondergli il compenso percentuale a conguaglio mensile, in aggiunta al minimo tabellare. Sempronio non può ricevere un compenso inferiore al minimo contrattuale anche nei mesi di scarsa affluenza.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo mensile di un bagnino (livello 6) nel 2026?
    Dal 1° giugno 2026 il livello 6 degli stabilimenti balneari ha un totale mensile lordo di circa 1.491 € (paga base 971,06 € + contingenza 520,51 €). A giugno 2026 scatta la terza tranche di aumento di 33,26 € mensili rispetto a maggio 2026.
    Quante tranche di aumento prevede il rinnovo 2024?
    Cinque tranche: giugno 2024, giugno 2025, giugno 2026, giugno 2027 e dicembre 2027. L’aumento complessivo al livello 6 è di 166,31 € mensili; al livello QA di 328,89 € mensili entro fine 2027.
    La tabella retributiva degli stabilimenti balneari è uguale a quella dei pubblici esercizi?
    No. Il Titolo XII del CCNL prevede tabelle leggermente differenziate per gli stabilimenti balneari (e ulteriormente ridotte per i cosiddetti stabilimenti balneari minori). I minimi balneari sono di qualche euro inferiori rispetto ai pubblici esercizi dello stesso livello.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Al minimo tabellare si sommano: scatti di anzianità biennali, eventuali superminimi individuali, compensi percentuali per servizi bar/ristoro, indennità per lavoro festivo (+20%) e straordinario (+30% diurno, +60% notturno).
    Il lavoratore stagionale ha diritto agli stessi minimi?
    Sì. Il contratto a termine stagionale non riduce i minimi tabellari: il lavoratore stagionale percepisce lo stesso minimo del collega a tempo indeterminato, con tredicesima e quattordicesima proporzionate al periodo di lavoro effettivo.
    Dove si trovano le tabelle ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate da FIPE-Confcommercio sul proprio sito (fipe.it) e dalle organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Aggiornamenti a ogni tranche vengono comunicati tramite circolari aziendali o dal consulente del lavoro dell’impresa.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tabelle retributive e minimi 2024

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Gente di mare e lavoratori portuali sono regolati da due contratti collettivi distinti, entrambi rinnovati nel 2024. Questa guida illustra la struttura retributiva di ciascuno, gli aumenti programmati e le differenze fondamentali tra i due ambiti.

    In sintesi

    Il CCNL Industria Armatoriale (1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026) prevede aumenti medi di 202 euro sul parametro nostromo, in tre tranche. Il CCNL Porti (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026) introduce un aumento di 150 euro lordi al 4° livello con aumenti proporzionali e un EDR di 50 euro mensili per tredici mensilità.

    Dati contrattuali

    CCNL Marittimi — parti firmatarie
    Confitarma · Assarmatori · Assorimorchiatori · Federimorchiatori / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo marittimi
    11 luglio 2024 — vigente 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2026
    CCNL Porti — parti firmatarie
    Assoporti · Assiterminal · Assologistica · Fise-Uniport · Ancip / Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
    Rinnovo porti
    18 novembre 2024 (ipotesi 8 ottobre 2024) — vigente 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    ~63.000 marittimi + ~8.000 addetti di terra (armatoriale); ~18.000 lavoratori portuali

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° dicembre 2025 (CCNL Porti)

    Livello Minimo mensile lordo
    Quadro A ADSP 2.783,80 €
    Quadro B ADSP 2.532,94 €
    Quadro 2.481,74 €
    Liv. I 2.325,03 €
    Liv. II 2.170,80 €
    Liv. III 2.012,84 €
    Liv. IV 1.894,96 €
    Liv. V 1.791,44 €
    Liv. VI 1.711,20 €
    Liv. VII 1.544,01 €

    Importi = minimo conglobato mensile del CCNL Porti (Assoporti, Assiterminal, Assologistica e Fise-Uniport con FILT-CGIL, FIT-CISL e Uiltrasporti; rinnovo confermato con verbale del 18 novembre 2024, vigenza 1/1/2024-31/12/2026, ~18.000 addetti). Aumento di 150 € al IV livello in 3 tranche (nov 2024, dic 2025 — quella in tabella — e dic 2026), più EDR aggiuntivo di 50 € per 13 mensilità dal 1/11/2024, uguale per tutti i livelli. Dal 1° dicembre 2026 i minimi a regime salgono a: Quadro A ADSP = 2.851 € · Quadro B = 2.599 € · Quadro = 2.546 € · I = 2.388 € · II = 2.233 € · III = 2.074 € · IV = 1.955 € · V = 1.850 € · VI = 1.769 € · VII = 1.601 €. Per la gente di mare vale invece il CCNL unico dell’industria armatoriale (Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori con FILT/FIT/Uiltrasporti; rinnovo 11/7/2024, vigenza 1/7/2024-31/12/2026, ~71.000 lavoratori): aumento medio di 202 € al parametro nostromo in 3 tranche — 80,80 € dal 1/7/2024, 60,20 € dal 1/7/2025 e 60,20 € dal 1° luglio 2026 (appena scattata) — più EAR di 64 € per 14 mensilità per figure specifiche; le paghe conglobate variano per grado e sezione tabellare (15 sezioni: coperta, macchina, camera, traghetti, rimorchiatori…).

    Fonte: Tabella A (minimi conglobati) del verbale di accordo 18/11/2024 CCNL Porti (PDF ufficiale pubblicato da Autorità di Sistema Portuale, verificato); dati armatoriale dal rinnovo Confitarma 11/7/2024 (fonti datoriali e sindacali convergenti). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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    Due contratti, due ambiti distinti

    Un errore frequente è considerare «marittimi» e «portuali» categorie omogenee. In realtà si tratta di due universi giuridici e contrattuali separati.

    Il CCNL dell’Industria Armatoriale disciplina il personale navigante — comandanti, ufficiali di coperta e di macchina, sottufficiali, marinai, allievi — che presta servizio a bordo di navi mercantili, traghetti, navi da crociera e rimorchiatori battenti bandiera italiana. Il rapporto di lavoro è fondato sul contratto di arruolamento (artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942 n. 327), stipulato davanti all’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto). Il CCNL integra e migliora quanto previsto dalla legge.

    Il CCNL dei Lavoratori dei Porti riguarda invece i lavoratori dipendenti delle imprese che svolgono operazioni portuali ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale): terminalisti, operatori di banchina, addetti alla movimentazione di merci e container, impiegati delle società portuali. Questi lavoratori non imbarcano: lavorano a terra, nelle aree portuali.

    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Marittimi e Lavoro Portuale sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Nota: l’aumento di 202 euro del CCNL Armatoriale include 138 euro sui minimi tabellari e 64 euro come Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) parametrato sul nostromo. I minimi tabellari precisi per singola qualifica (comandante, primo ufficiale, ufficiale di macchina, nostromo, marinaio, allievo) sono riportati nelle tabelle allegate al CCNL, disponibili presso Confitarma, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

    Struttura della retribuzione nel CCNL Armatoriale

    La busta paga del personale navigante ha una struttura peculiare rispetto ai contratti terrestri, perché riflette la continuità del regime di imbarco:

    • Minimo tabellare: importo base per qualifica e tipologia di nave (cargo, traghetto, nave da crociera, rimorchiatore). Le tabelle sono differenziate per stazza lorda della nave.
    • Indennità di navigazione: corresponsione giornaliera per ogni giorno di effettivo imbarco, differenziata tra navigazione in area mediterranea ed extra-mediterranea. Rappresenta un istituto specifico del lavoro marittimo, assente nei contratti terrestri.
    • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR): introdotto con il rinnovo 2024, pari a 64 euro mensili parametrati sul nostromo e riparametrati sulle altre qualifiche.
    • Scatti di anzianità: maturano per ogni biennio o triennio di servizio continuativo, secondo le previsioni del CCNL.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: erogate rispettivamente a dicembre e in coincidenza con il periodo estivo.

    Struttura della retribuzione nel CCNL Porti

    Il lavoratore portuale dipendente da imprese ex art. 16/17/18 della L. 84/1994 percepisce:

    • Minimo conglobato per livello: il CCNL Porti utilizza il concetto di «minimo conglobato» che include la paga base, la contingenza e l’elemento distinto della retribuzione storica. Con la tranche dal 1° dicembre 2025 il range va da 1.544,01 euro (VII livello) a 2.783,80 euro per i quadri A delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP): tabella completa sopra.
    • EDR contrattuale: Elemento Distinto della Retribuzione di 50 euro mensili introdotto con il rinnovo 2024, erogato per tredici mensilità.
    • Tredicesima e quattordicesima: entrambe previste dal CCNL.
    • Indennità di turno e lavoro notturno: maggiorazioni che variano dal 25% al 75% secondo la fascia oraria e il tipo di giornata (feriale notturna, festiva, festiva notturna).

    La vacanza contrattuale e l’una tantum

    Entrambi i CCNL hanno previsto una somma una tantum per compensare il periodo di mancato rinnovo contrattuale (c.d. vacanza contrattuale):

    • CCNL Armatoriale: 380 euro lordi, erogati in due rate (200 euro a luglio 2024 e 180 euro a gennaio 2025), uguali per tutte le qualifiche.
    • CCNL Porti: 600 euro lordi complessivi (parte retributiva + parte welfare), erogati in tre rate nel corso del 2024-2026.

    Dove trovare le tabelle ufficiali

    Le tabelle retributive complete, con i minimi per singola qualifica marittima e per ciascun livello portuale, sono pubblicate nei testi ufficiali dei contratti collettivi. I principali punti di accesso sono:

    • Sito di Confitarma (confitarma.it) per il CCNL Armatoriale — sezione Contrattazione.
    • Sito di Filt-Cgil (filtcgil.it) — sezione Contratti – Mare e Porti.
    • Sito di Assoporti (assoporti.it) per il CCNL Porti.
    • Archivio contratti del CNEL (cnel.it).

    Casi pratici

    Tizio — Nostromo su traghetto passeggeri/merci
    Caio — Operatore di banchina al 4° livello

    Caio è assunto da un’impresa terminalista e inquadrato al 4° livello del CCNL Porti (minimo conglobato 1.894,96 euro dal 1° dicembre 2025). Da novembre 2024 percepisce un aumento di circa 50 euro lordi mensili (prima tranche) più l’EDR di 50 euro. Riceve anche una quota della somma una tantum da 600 euro distribuita in tre rate. Non ha indennità di navigazione, ma matura indennità di turno per il lavoro notturno e festivo, che in porto sono frequenti.

    Sempronia — Impiegata amministrativa di un’impresa portuale

    Sempronia lavora come impiegata di concetto (3° livello) presso la sede amministrativa di un’impresa portuale. Il suo contratto applicato è il CCNL Porti. Non svolge operazioni fisiche di movimentazione merci ma è ugualmente soggetta a quel contratto collettivo in quanto dipendente dell’impresa che svolge attività ai sensi della L. 84/1994. Percepisce tredicesima e quattordicesima mensilità e, dal 2025, un giorno aggiuntivo di ferie.

    Domande frequenti

    Quali sono le parti firmatarie del CCNL dell’industria armatoriale?
    Il CCNL Unico dell’Industria Armatoriale è stato rinnovato l’11 luglio 2024 da Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori e Federimorchiatori per la parte datoriale, e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per quella sindacale.
    Quali sono le parti firmatarie del CCNL Porti?
    Il CCNL dei Lavoratori dei Porti è stato rinnovato il 18 novembre 2024 da Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport e Ancip per la parte datoriale, e da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per la parte sindacale.
    Quanto guadagna un nostromo con il CCNL marittimi?
    Il parametro del nostromo è il riferimento base del CCNL Armatoriale. L’aumento complessivo al 1° luglio 2026 è di circa 202 euro lordi mensili. Per i minimi tabellari precisi consultare le tabelle ufficiali allegate al CCNL, disponibili sul sito di Confitarma o delle organizzazioni sindacali di categoria.
    Qual è l’aumento per i lavoratori portuali nel 2024-2026?
    Il CCNL Porti 2024-2026 prevede un aumento di 150 euro lordi mensili al 4° livello, con importi proporzionali per gli altri livelli, distribuiti in tre tranche (novembre 2024, dicembre 2025, dicembre 2026). A ciò si aggiunge un EDR di 50 euro mensili per tredici mensilità.
    Il contratto di arruolamento marittimo è diverso dal CCNL?
    Sì. Il personale imbarcato stipula un contratto di arruolamento ai sensi degli artt. 323 ss. del Codice della Navigazione, per atto pubblico davanti all’Autorità Marittima. Il CCNL Industria Armatoriale integra e migliora le condizioni minime previste dalla legge.
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
    Le tabelle retributive complete sono disponibili sul sito di Confitarma (confitarma.it), sul sito di Filt-Cgil (filtcgil.it, sezione contratti mare) e sul sito di Assoporti (assoporti.it) per la parte portuale. Il testo del CCNL è depositato presso il CNEL.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Formazione Professionale

    Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Formazione Professionale Enti 2024-2027

    Guida ai minimi tabellari mensili del CCNL per gli enti di formazione professionale accreditati, con la struttura a 9 livelli, gli aumenti del biennio 2024-2025 e le prospettive per il biennio 2026-2027.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firmato da FORMA, CENFOP e le sigle FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) fissa 9 livelli retributivi. I minimi vigenti dal 1° settembre 2025 vanno da 1.635,99 € (livello I) a 3.222,79 € (livello IX) lordi mensili. Il primo biennio economico ha garantito un incremento complessivo del 5% sul livello V di riferimento (pari a 100 € mensili). Il secondo biennio economico 2026-2027 è soggetto a riapertura negoziale.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Firma del CCNL
    1° marzo 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Dipendenti di enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Minimi tabellari mensili lordi – in vigore dal 1° settembre 2025 (in euro)
    Livello Minimo mensile Minimo annuale (×13) Aumento vs giugno 2024
    I 1.635,99 € 21.267,87 € +30,00 €
    II 1.730,71 € 22.499,23 € +33,64 €
    III 1.834,59 € 23.849,67 € +35,66 €
    IV 1.975,16 € 25.677,08 € +38,39 €
    V 2.057,63 € 26.749,19 € +40,00 €
    VI 2.331,43 € 30.308,59 € +45,33 €
    VII 2.440,58 € 31.727,54 € +47,44 €
    VIII 2.627,71 € 34.160,23 € +51,10 €
    IX 3.222,79 € 41.896,27 € +62,68 €

    Nota: i minimi sono al lordo di contributi previdenziali e imposte. Il minimo annuo è calcolato su 13 mensilità (tredicesima inclusa). Gli importi si riferiscono ai minimi tabellari del CCNL del 1° marzo 2024, primo biennio economico, seconda tranche (settembre 2025). Per il secondo biennio 2026-2027 è prevista riapertura negoziale tra le parti.

    Il percorso degli aumenti nel primo biennio 2024-2025

    Il rinnovo del CCNL sottoscritto il 1° marzo 2024 ha previsto un aumento complessivo del 5% sulla retribuzione tabellare del livello V (livello di riferimento contrattuale), suddiviso in due tranche:

    • Prima tranche dal 1° giugno 2024: aumento di 60 € mensili al livello V (3% circa), con aumenti proporzionali agli altri livelli.
    • Seconda tranche dal 1° settembre 2025: ulteriori 40 € mensili al livello V (2% circa), con aumenti proporzionali.

    L’incremento complessivo del biennio corrisponde a 100 € mensili lordi sul livello V di riferimento, pari a circa il 5% della retribuzione tabellare. Si tratta del primo rinnovo dopo oltre dieci anni di blocco contrattuale: il precedente CCNL era scaduto nel 2013 e le retribuzioni erano rimaste ferme per un intero decennio.

    Il secondo biennio economico 2026-2027

    Il CCNL 2024-2027 ha struttura quadriennale con articolazione economica biennale. Le parti firmatarie si sono impegnate ad aprire la trattativa per il secondo biennio economico (2026-2027) entro settembre 2025. Alla data di aggiornamento di questa guida (giugno 2026), le informazioni sugli eventuali aumenti per il periodo 2026-2027 non sono ancora disponibili in modo ufficiale e pubblico; si consiglia di consultare direttamente le organizzazioni sindacali di categoria o le associazioni datoriali per conoscere lo stato delle trattative.

    La struttura retributiva del settore risente della dipendenza dal finanziamento pubblico regionale e dai fondi europei (FSE+), il che storicamente rende complessa la contrattazione su aumenti nominali significativi. La discontinuità dei corsi e la variabilità dei finanziamenti regionali influenzano anche la stabilità delle retribuzioni effettivamente erogate.

    Cosa si aggiunge al minimo tabellare

    Il minimo tabellare è la base di partenza della busta paga. Su di esso si stratificano ulteriori voci:

    • Progressione retributiva per anzianità (RPA): meccanismo introdotto dal CCNL 2024 in sostituzione del sistema precedente; spetta ai lavoratori con anzianità maturata nello stesso ente o nel settore, secondo i criteri fissati dall’accordo.
    • Fondo incentivi: corrisposto in forma di una tantum o erogazione periodica, di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo; soggetto a contrattazione di secondo livello (regionale o di ente).
    • Welfare contrattuale una tantum: fino a 1.000 € pro capite, da definire in sede di contrattazione regionale.
    • Tredicesima mensilità: erogata entro il 16 dicembre di ogni anno.
    • Eventuali superminimi individuali o integrazioni aziendali concordate localmente.

    Come leggere la busta paga nel settore

    La conversione dal lordo al netto dipende dall’aliquota IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali, dalla situazione familiare e dalle detrazioni spettanti. A titolo puramente orientativo, un lavoratore al livello V (minimo 2.057,63 € lordi) percepisce indicativamente tra 1.530 € e 1.600 € netti mensili; un lavoratore al livello VII (2.440,58 €) si colloca intorno a 1.750-1.820 € netti. Questi importi sono soggetti a variabilità individuale significativa e vanno verificati con il proprio consulente del lavoro o il sindacato.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore di livello V in un CFP regionale
    Tizio lavora come formatore in un centro di formazione professionale accreditato dalla Regione. Inquadrato al livello V, dal 1° settembre 2025 percepisce un minimo tabellare di 2.057,63 € lordi mensili, pari a 26.749,19 € annui (su 13 mensilità). Rispetto al minimo del giugno 2024 (1.997,63 €) ha ricevuto un aumento di 60 € nella prima tranche e di ulteriori 40 € nella seconda. Attende l’esito della trattativa sul secondo biennio per sapere se ci saranno ulteriori incrementi nel 2026.
    Caia – Coordinatrice didattica di livello VII
    Caia coordina le attività formative di un ente accreditato ed è inquadrata al livello VII. Dal settembre 2025 percepisce 2.440,58 € lordi mensili. L’ente applica anche un fondo incentivi annuale (circa il 3% dell’imponibile previdenziale), che Caia riceve a giugno di ogni anno. La sua retribuzione annua lorda complessiva (minimo + tredicesima + fondo incentivi) supera i 34.000 €.
    Sempronio – Neoassunto al livello III
    Sempronio è appena stato assunto come tutor d’aula in un ente di formazione professionale, inquadrato al livello III. Il suo minimo tabellare è 1.834,59 € lordi mensili. L’ente non ha ancora aperto la contrattazione di secondo livello sul welfare una tantum da 1.000 €; Sempronio si rivolge al delegato CISL Scuola per sollecitare l’apertura del tavolo regionale.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del livello V nel CCNL Formazione Professionale 2025?
    Dal 1° settembre 2025 il minimo del livello V è 2.057,63 € lordi mensili, a seguito dell’aumento del 5% previsto nel primo biennio economico 2024-2025 (60 € da giugno 2024 + 40 € da settembre 2025).
    Quando vengono aggiornati i minimi tabellari nel CCNL Formazione Professionale?
    Il CCNL 2024-2027 prevede due bienni economici. Il primo (2024-2025) ha portato aumenti dal 1° giugno 2024 e dal 1° settembre 2025. Il secondo biennio (2026-2027) è soggetto a specifica trattativa tra le parti, da avviare entro settembre 2025.
    Cosa succede se il datore di lavoro paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la conciliazione o per l’accertamento delle differenze retributive.
    Sono previsti scatti di anzianità nel CCNL Formazione Professionale?
    Il CCNL 2024 ha riformulato il sistema di progressione economica per anzianità (RPA), eliminando il vecchio meccanismo precedente. Per i dettagli aggiornati è necessario consultare il testo integrale del CCNL 2024-2027 e gli accordi di secondo livello.
    A quante mensilità corrisponde il minimo annuale nel CCNL Formazione Professionale?
    Il minimo annuale si calcola su 13 mensilità (retribuzione mensile per 13), poiché il CCNL prevede la tredicesima mensilità. Non è prevista la quattordicesima da contratto nazionale.
    Il settore della formazione professionale prevede premi di risultato?
    Sì, il CCNL prevede un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, da definirsi nella contrattazione di secondo livello (regionale o di ente). È possibile anche una somma una tantum fino a 1.000 € pro capite come welfare contrattuale, soggetta anch’essa a contrattazione regionale.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024) e ai relativi accordi economici. I minimi tabellari riportati si riferiscono alla seconda tranche del primo biennio economico (1° settembre 2025). Per il secondo biennio 2026-2027 è in corso la trattativa tra le parti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Tabelle retributive e minimi salariali: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie 2024-2026

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie ha ridefinito le retribuzioni minime per oltre 90.000 lavoratori del settore ferroviario, con aumenti distribuiti in tre tranche tra giugno 2025 e giugno 2026 e un’una tantum a copertura del periodo pregresso.

    In sintesi

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie rinnovato il 22 maggio 2025 prevede aumenti medi di 230 euro mensili (livello C1) in tre tranche: 120 euro a giugno 2025, 60 euro a novembre 2025, 50 euro a giugno 2026. I livelli vanno da Q1 (alte professionalità con indennità di funzione di 250 euro) a F2 (ausiliari). Una tantum da 775 a 1.341 euro corrisposta ad agosto 2025.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Data rinnovo
    22 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    Oltre 90.000 lavoratori
    Divisore orario
    160 ore mensili (per calcolo quota oraria)

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi — vigore dal 1° giugno 2026 (in euro)
    Livello Minimo base Ind. funzione Totale mensile Scatto biennale
    Q 1 2.826,07 250,00 3.076,07 47,19
    Q 2 2.483,02 130,00 2.613,02 38,27
    A 2.401,34 2.401,34 35,95
    B 1 2.286,99 2.286,99 33,62
    B 2 2.188,97 2.188,97 31,77
    B 3 2.156,31 2.156,31 31,30
    C 1 2.107,30 2.107,30 29,91
    C 2 2.074,62 2.074,62 29,45
    D 1 2.041,95 2.041,95 28,42
    D 2 1.976,62 1.976,62 25,64
    D 3 1.943,94 1.943,94 25,22
    E 1 1.911,26 1.911,26 24,34
    E 2 1.829,60 1.829,60 22,66
    E 3 1.796,91 1.796,91 22,66
    F 1 1.666,23 1.666,23 18,58
    F 2 1.633,56 1.633,56 18,22

    Nota: i valori indicati sono quelli vigenti dalla seconda tranche (1° novembre 2025). La terza tranche (1° giugno 2026) aggiunge ulteriori 50 euro mensili sul livello C1; gli altri livelli ricevono importi proporzionali. I minimi sono al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali. Per i livelli Q1 e Q2 l’indennità di funzione si somma al minimo tabellare. Gli scatti di anzianità maturano ogni due anni (biennali).

    Il piano di aumenti 2025-2026

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto un piano di aumenti in tre momenti distinti, con riferimento al livello C1 come parametro contrattuale:

    Aumenti per tranche — livello C1 di riferimento
    Decorrenza Aumento mensile (C1) Aumento cumulato
    1° giugno 2025 +120,00 € +120,00 €
    1° novembre 2025 +60,00 € +180,00 €
    1° giugno 2026 +50,00 € +230,00 €

    Per i livelli diversi da C1 gli aumenti sono calcolati proporzionalmente al coefficiente retributivo del livello. La variazione sui livelli apicali (Q1) è superiore in valore assoluto; quella sui livelli inferiori (F2) è inferiore.

    Una tantum a copertura del pregresso

    La firma del contratto è avvenuta con quasi diciotto mesi di ritardo rispetto alla scadenza del precedente CCNL (31 dicembre 2023). Per compensare il «buco contrattuale» relativo al periodo gennaio 2024 – maggio 2025, le parti hanno convenuto il pagamento di una somma forfettaria a titolo di una tantum, corrisposta con la busta paga di agosto 2025.

    L’importo è proporzionato ai mesi di effettivo servizio nel periodo di riferimento e non ha effetti sulle altre voci contrattuali (non si computa su ferie, TFR, tredicesima). I valori indicativi per livello sono:

    • Q1: 1.341,09 euro
    • C1: 1.000,00 euro
    • F2: 775,19 euro

    I lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2024 ricevono una quota proporzionata ai mesi lavorati.

    Struttura della retribuzione in busta paga

    Il minimo tabellare non esaurisce la busta paga del lavoratore ferroviario. Le principali voci aggiuntive che compongono la retribuzione complessiva sono:

    • Scatti di anzianità biennali: importi differenziati per livello (da circa 18 a oltre 47 euro per scatto), maturati ogni due anni di servizio.
    • Indennità di turno: maggiorazione per il personale che lavora su turni alternati o notturni.
    • Indennità domenicale: 23,50 euro per il lavoro domenicale ordinario; 65,00 euro per la domenica di Pasqua.
    • Indennità notturna: 2,50 euro per ogni ora di lavoro prestata in orario notturno (decorrenza 1° agosto 2025).
    • Indennità di assenza dalla residenza: per il personale mobile che svolge servizio fuori sede (cfr. articolo dedicato al nastro lavorativo e agli orari).
    • Rimborso pasto / buono pasto: previsto per le trasferte; i lavoratori degli appalti ferroviari hanno diritto a buoni pasto di valore non inferiore a 7,00 euro dal 1° gennaio 2026.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (vedi articolo dedicato).
    • Premio di risultato: eventualmente previsto dalla contrattazione di secondo livello (aziendale).

    Retribuzione oraria e divisore convenzionale

    Il divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria è fissato dal CCNL in 160 ore mensili. Per ottenere la paga oraria si divide il minimo mensile del livello per 160. Esempio sul livello C1 (dal 1° giugno 2026): 2.107,30 / 160 = circa 13,17 euro l’ora. Questo valore è il riferimento per il calcolo degli straordinari, dei supplementi notturni e degli altri istituti orari.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore di circolazione livello D1

    Tizio lavora come Operatore Specializzato della Circolazione, inquadrato al livello D1. Dal 1° novembre 2025 il suo minimo tabellare è 1.993,51 euro mensili. Con due scatti di anzianità biennali maturati (28,42 euro ciascuno), arriva a circa 2.050 euro di retribuzione base. Il 1° giugno 2026 riceve l’aumento della terza tranche (proporzionale a C1 +50 euro): la sua retribuzione base supera i 2.060 euro mensili.

    Caia — Macchinista livello B1 con una tantum

    Caia è macchinista inquadrata al livello B1. Dal 1° novembre 2025 il suo minimo è 2.232,73 euro (2.286,99 euro dal 1° giugno 2026). Ad agosto 2025 ha ricevuto l’una tantum proporzionata ai mesi lavorati tra gennaio 2024 e maggio 2025: essendo stata in forza per tutti i 17 mesi del periodo, ha percepito l’importo pieno previsto per il suo livello. L’una tantum non ha influenzato il calcolo del TFR né della tredicesima.

    Sempronio — Responsabile di unità tecnica livello Q1

    Sempronio è un dirigente di primo livello (Q1). La sua retribuzione base dal 1° novembre 2025 è 2.759,01 euro di minimo tabellare più 250,00 euro di indennità di funzione, per un totale di 3.009,01 euro. Con quattro scatti biennali maturati (47,19 euro ciascuno), la sua retribuzione base complessiva supera i 3.197 euro mensili, cui si aggiungono eventuali premi aziendali definiti dalla contrattazione di secondo livello.

Domande frequenti

Quando scattano gli aumenti del CCNL Ferrovie 2025-2026?
Gli aumenti sono distribuiti in tre tranche: 120 euro a giugno 2025, 60 euro a novembre 2025 e 50 euro a giugno 2026 (valori riferiti al livello C1; gli altri livelli sono proporzionali). L’aumento complessivo a regime è di 230 euro mensili.
Esiste una quattordicesima nel CCNL Ferrovie?
Sì, il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie prevede 14 mensilità: la tredicesima è liquidata entro il 15 dicembre e la quattordicesima entro il 27 luglio di ogni anno.
I minimi tabellari includono l’indennità di funzione?
Per i livelli Q1 e Q2 è prevista un’indennità di funzione aggiuntiva (rispettivamente 250 euro e 130 euro al mese). Per gli altri livelli il minimo tabellare è la retribuzione base senza ulteriori indennità fisse.
Cosa copre il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie?
Copre le imprese che svolgono trasporto ferroviario di persone e merci, la gestione delle reti infrastrutturali e le attività connesse. Si applica ad aziende come Trenitalia, RFI, Italo-NTV e le imprese ferroviarie che aderiscono ad Agens o alle cooperative associate.
Cosa è stata l’una tantum di agosto 2025?
L’una tantum ha coperto il periodo gennaio 2024 – maggio 2025 (buco contrattuale). L’importo pieno varia da 775,19 euro (F2) a 1.341,09 euro (Q1) per chi era in forza per l’intero periodo; chi è entrato successivamente riceve una quota proporzionata ai mesi di servizio.
Dove si trovano le tabelle ufficiali aggiornate?
Le tabelle retributive aggiornate sono disponibili sui siti di Filt-Cgil (filtcgil.it), Fit-Cisl (fitcisl.org) e Uiltrasporti (uiltrasporti.it), nonché sul sito di Agens. Per consultare il testo integrale del CCNL rivolgersi alle sedi sindacali territoriali o a un consulente del lavoro.

Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. I minimi tabellari dal 1° novembre 2025 sono tratti dalle tabelle ufficiali rese disponibili da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 11 Rev. Leg. – Principi di revisione e di attestazione dell

    Art. 11 Rev. Leg. – Principi di revisione e di attestazione dell

    Art. 11 Rev. Leg. – Principi di revisione e di attestazione della conformita’

    D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato

    1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE. 1 bis. L’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità è svolta in conformità ai principi di attestazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 26-bis, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE.

    2. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi. 2 bis. Fino all’adozione dei principi di cui al comma 1-bis da parte della Commissione europea, l’attività di attestazione è svolta in conformità ai principi di attestazione elaborati, tenendo conto dei principi di attestazione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, sulla base delle medesime convenzioni di cui all’ultimo periodo del comma precedente.

    3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilità e qualità ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: tabelle retributive 2025-2027

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Tabelle retributive CCNL Cemento, Calce e Gesso 2025-2027

    Guida ai minimi tabellari vigenti per gli oltre 8.000 addetti del settore, con gli aumenti programmati fino al 2027 e le componenti aggiuntive della busta paga.

    In sintesi

    Il rinnovo dell’8 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027) porta 175 euro di aumento a parametro 140, più 120 euro di recupero inflattivo già riconosciuti a dicembre 2024, per un totale di 295 euro. I minimi vanno da circa 1.210 euro mensili (AE1) a oltre 2.627 euro (AD3) con decorrenza ottobre 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton (datoriale) · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Platea
    Oltre 8.000 addetti
    Ambito
    Produzione industriale di cemento, calce, gesso, malte e materiali da costruzione

    Tabella riepilogativa dei minimi mensili lordi

    Minimi tabellari mensili lordi – Progressione 2025-2027 (valori indicativi in euro)
    Livello Area professionale Ottobre 2025 Ottobre 2026 Ottobre 2027
    AD3 Direttiva 3 2.537,73 2.627,73 2.710,23
    AD2 Direttiva 2 2.271,85 2.352,42 2.426,28
    AD1 Direttiva 1 2.078,49 2.152,20 2.219,77
    AC3 Concettuale 3 1.969,77 2.039,63 2.103,67
    AC2 Concettuale 2 1.897,29 1.964,58 2.026,26
    AC1 Concettuale 1 1.800,59 1.864,45 1.922,99
    AS3 Specialistica 3 1.691,82 1.751,82 1.806,82
    AS2 Specialistica 2 1.619,34 1.676,77 1.729,41
    AS1 Specialistica 1 1.558,92 1.614,21 1.664,89
    AQ2 Qualificata 2 1.462,22 1.514,08 1.561,62
    AQ1 Qualificata 1 1.401,76 1.451,47 1.497,04
    AE1 Esecutiva 1 1.210,00 1.252,86 1.292,15

    Nota: I valori riportati sono tratti dalle tabelle dell’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025 e degli accordi di recupero inflattivo del 15 ottobre 2024 e del 15 marzo 2022. I minimi si riferiscono alla sola paga tabellare di base, al lordo di tutte le trattenute previdenziali e fiscali, e non includono scatti di anzianità, indennità di turno o altri istituti contrattuali. Per le tabelle ufficiali aggiornate consultare il sito di Federbeton, Fillea-CGIL, Filca-CISL o Feneal-UIL.

    La struttura degli aumenti 2025-2027

    Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha definito un piano di aumenti in tre tranche, calcolate al parametro 140 (livello AS2, riferimento negoziale del settore):

    Piano degli aumenti a parametro 140 (AS2)
    Decorrenza Aumento mensile Cumulato
    1° ottobre 2025 +60,00 € +60 €
    1° ottobre 2026 +60,00 € +120 €
    1° ottobre 2027 +55,00 € +175 €

    A questi 175 euro si sommano i 120 euro di recupero inflattivo relativo agli anni 2022-2024, già erogati con decorrenza 1° dicembre 2024, per un incremento complessivo di 295 euro rispetto ai minimi pre-recupero. Gli aumenti per i livelli diversi da AS2 sono proporzionali al parametro retributivo di ciascuna area.

    Componenti aggiuntive della retribuzione

    Il minimo tabellare è la voce base della busta paga, ma la retribuzione effettiva comprende anche:

    • Scatti di anzianità: il CCNL riconosce 5 scatti biennali. Il loro importo varia in base al livello di inquadramento.
    • Indennità di turno: i lavoratori turnisti ricevono una maggiorazione percentuale sulla retribuzione mensile (6,5% dal 1° luglio 2026, 7% dal 1° luglio 2027).
    • Maggiorazioni per lavoro notturno e festivo: dal 42% al 55% in base alla categoria (vedi articolo dedicato all’orario di lavoro).
    • Elemento di garanzia retributiva (EGR): 300 euro lordi annui per i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, erogati con la retribuzione di giugno a partire dal 2026 (importo elevato da 170 a 300 euro dal rinnovo 2025).
    • Premio di fedeltà: una mensilità aggiuntiva al compimento del 15° anno di anzianità aziendale; dal 1° gennaio 2027 un’ulteriore mensilità al raggiungimento del 23° anno, estesa a tutti i lavoratori.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre (vedi articolo dedicato).
    • Indennità sostitutiva mensa: 2 euro aggiuntivi al giorno dal 1° gennaio 2026; dal medesimo termine il costo pasto è a totale carico aziendale.

    Stima orientativa lordo/netto

    La conversione tra lordo e netto dipende dall’aliquota IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali e dalla situazione familiare del lavoratore. A titolo puramente indicativo, per un lavoratore single senza carichi di famiglia:

    Stima netto mensile (ottobre 2026, solo paga tabellare base)
    Livello Lordo mensile Netto stimato
    AQ1 (operaio qualificato) 1.451,47 € ≈ 1.170 €
    AS2 (specialista, parametro 140) 1.676,77 € ≈ 1.310 €
    AC1 (concettuale base) 1.864,45 € ≈ 1.430 €
    AD1 (direttivo base) 2.152,20 € ≈ 1.590 €

    Stima orientativa. Il netto effettivo varia in base a regione, comune, carichi familiari, bonus fiscali e detrazioni per lavoro dipendente.

    Come verificare il proprio livello e il minimo spettante

    Il lavoratore ha diritto a conoscere il proprio livello di inquadramento dalla lettera di assunzione o da comunicazione scritta del datore. Per verificare il minimo tabellare spettante è possibile:

    • Consultare le tabelle ufficiali pubblicate da Fillea-CGIL, Filca-CISL o Feneal-UIL nei rispettivi siti;
    • Richiedere il prospetto paga dettagliato al datore di lavoro o al consulente del lavoro dell’azienda;
    • Rivolgersi alla sede territoriale del sindacato di categoria per una verifica della busta paga.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio specializzato AS2 con anzianità
    Tizio lavora dal 2017 in una cementeria come addetto impianto di macinazione, inquadrato AS2. Dal 1° ottobre 2026 il suo minimo tabellare passa a 1.676,77 euro (+60 euro). Avendo maturato 4 scatti di anzianità biennali, la sua retribuzione base è più alta del solo minimo. In assenza di premio aziendale, riceverà anche l’elemento di garanzia retributiva di 300 euro lordi a giugno 2026.
    Caio – Impiegato tecnico AC2 neassunto nel 2025
    Caio viene assunto in ottobre 2025 come tecnico di laboratorio qualità presso uno stabilimento produttore di gesso, inquadrato AC2. Il suo minimo tabellare è 1.897,29 euro lordi mensili. Essendo neoassunto senza scatti maturati, la sua busta paga base corrisponde esattamente al minimo tabellare, a cui si aggiunge la tredicesima a dicembre.
    Sempronia – Quadro AD3 con verifica della busta paga
    Sempronia è responsabile di produzione di un impianto di calce viva, inquadrata AD3. A novembre 2025 nota che la busta paga riporta un minimo inferiore a 2.537,73 euro. Contatta il sindacato che verifica: l’azienda non aveva ancora aggiornato la tabella retributiva alla decorrenza del 1° ottobre 2025. Le viene riconosciuta la differenza arretrata per ottobre e novembre, oltre agli interessi legali.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti previsti dal rinnovo 2025?
    Le tre tranche di aumento da 60, 60 e 55 euro (a parametro 140) decorrono rispettivamente dal 1° ottobre 2025, dal 1° ottobre 2026 e dal 1° ottobre 2027. Gli aumenti effettivi per ciascun livello sono proporzionali al relativo parametro retributivo.
    Quanti livelli prevede il CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    Il contratto prevede 12 livelli retributivi distribuiti in 5 aree professionali: Direttiva (AD3, AD2, AD1), Concettuale (AC3, AC2, AC1), Specialistica (AS3, AS2, AS1), Qualificata (AQ2, AQ1) ed Esecutiva (AE1).
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Oltre al minimo tabellare si sommano: scatti di anzianità biennali (fino a 5), eventuali indennità di turno o di disagio, superminimi individuali, la tredicesima mensilità e, in assenza di contrattazione aziendale, l’elemento di garanzia retributiva (300 euro annui lordi dal giugno 2026).
    Il minimo tabellare è lo stesso per operai e impiegati dello stesso livello?
    Sì. Il CCNL Cemento, Calce e Gesso adotta un’unica scala parametrale che accorpa operai, intermedi e impiegati nello stesso livello retributivo quando hanno lo stesso inquadramento.
    Cosa succede se il datore di lavoro paga meno del minimo tabellare?
    Il mancato rispetto del minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per il recupero delle differenze retributive.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo del CCNL Cemento, Calce e Gesso dell’8 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tabelle retributive ufficiali sono pubblicate da Federbeton e dai sindacati firmatari.