Art. 103 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Autore
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
Profilo LinkedIn ›I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – testo aggiornato
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi di revisione legale dei conti da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall’articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall’articolo 16 del Regolamento europeo, l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico.
2. Ad eccezione di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, del presente decreto l’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. 2 bis. È vietata qualsiasi clausola contrattuale che limiti la scelta del revisore legale o della società di revisione legale da parte dell’assemblea a determinate categorie o elenchi di revisori legali o società di revisione legale e, qualora prevista, è da ritenersi nulla e priva di effetti. 2 ter. L’assemblea delle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determina il corrispettivo spettante al revisore della sostenibilità o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Per le società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 che siano enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio, l’incarico può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito allo stesso soggetto solo dopo il decorso di quattro esercizi. Si applica il comma 2-bis. 2 quater. Nel caso in cui l’incarico dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità sia conferito al revisore legale o alla società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio, l’incarico dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità può avere una durata inferiore a quella indicata al comma 2-ter ai fini dell’allineamento della scadenza dell’incarico di attestazione della sostenibilità con l’incarico di revisione del bilancio.
3. L’assemblea revoca gli incarichi, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale, revisore della sostenibilità o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al comma 1 o al comma 2-ter. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile, ad un principio di rendicontazione della sostenibilità, a una procedura di revisione o di attestazione.
4. Il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale possono dimettersi dagli incarichi, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione o sottoposta alla attestazione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale sono conferiti gli incarichi di revisione legale e di attestazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, la società sottoposta a revisione legale o sottoposta all’attestazione provvede tempestivamente a conferire nuovi incarichi.
6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale e di attestazione continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale, revisore della sostenibilità o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto.
7. La società sottoposta a revisione o sottoposta all’attestazione e il revisore legale, il revisore della sostenibilità o la società di revisione legale informano tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze e, per la revisione legale e l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativa agli enti di interesse pubblico e agli enti sottoposti a regime intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.
8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall’assemblea delle società in accomandita per azioni si applica l’articolo 2459 del codice civile.
9. In caso di revisione legale o di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità di un ente di interesse pubblico di cui all’articolo 16, gli azionisti di tale ente, che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l’organo di controllo, o la Consob hanno la facoltà di adire il Tribunale civile per la revoca del revisore legale, del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale ove ricorrano giustificati motivi.
Il CCNL Lavoro Domestico riconosce 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (4,33 settimane), 10 festività retribuite e permessi specifici. Le ferie vanno godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione, il resto entro 18 mesi. Per i lavori in famiglia non sono previste rinunce monetarie alle ferie.
| Voce | Quantità | Note |
|---|---|---|
| Ferie annuali | 26 giorni lavorativi | 4,33 settimane / 2,17 giorni al mese |
| Festività retribuite | 10 (1/1, 6/1, Pasq, P.Mer, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12 + Santo Patrono) | 11 festività + patrono |
| Permessi non retribuiti | A richiesta del lavoratore | Per motivi documentati |
| Permessi visite mediche | 16 ore annue retribuite | Con certificato medico |
| Permessi matrimonio | 15 giorni consecutivi | Solo prima nozze, dopo 1 anno servizio |
Tutti i lavoratori domestici, conviventi e non, maturano 26 giorni lavorativi di ferie all’anno (corrispondenti a 4,33 settimane di calendario). Il calcolo è di 2,17 giorni al mese di servizio effettivo, oppure 2 giorni e mezzo al mese arrotondando in eccesso.
Per le ferie non c’è distinzione tra conviventi e non conviventi, né tra tempo pieno e part-time (il calcolo è proporzionale).
Il CCNL impone che le ferie vengano fruite per almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione, di norma nel periodo estivo (giugno-settembre). Il resto può essere goduto entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (es. ferie 2026 entro giugno 2028).
Per i conviventi: durante le ferie il lavoratore può rientrare a casa propria o restare nell’abitazione del datore. Se resta nell’abitazione del datore con vitto/alloggio, questi non sono conteggiati come ferie.
I lavoratori domestici hanno diritto a 11 festività retribuite (1/1, 6/1, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 8/12, 25/12, 26/12) più il Santo Patrono del comune di lavoro.
Durante le festività non si lavora. Se per esigenze straordinarie il lavoratore presta servizio in una festività, riceve maggiorazione del +60% sulla retribuzione oraria, oltre alla giornata di riposo compensativo.
Il CCNL prevede vari permessi specifici:
Permessi diversi sono non retribuiti, ma garantiti se richiesti con preavviso.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti, malattia e infortunio di colf e badanti e periodo di prova di colf e badanti.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto
Articolo abrogato.
Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | Può prevedere durate diverse in casi specifici |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Individua causali ulteriori (art. 19) |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | Può fissare una percentuale diversa |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Esenzione per attività stagionali |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda | Disciplina termini e modalità |
La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.
La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.
Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).
Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.
Articolo abrogato
L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile . Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO . L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 . IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonchè ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni del- la legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all’articolo 150.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato
1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.
2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.
3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell’interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.